Riferimenti normativi
Testo Unico Leggi Sanitarie art. 144.
Con il termine di generico si indica una parte dei galenici contenuti nel
Formulario Nazionale (F.N.). Per la commercializzazione non è richiesto lAIC.
D.L.vo n. 178/91 (recepimento direttiva 65/65/CEE)
Viene modificato il quadro normativo, assoggettando alla disciplina delle
specialità medicinali tutti i farmaci per uso umano pronti per limpiego, prodotti
industrialmente. Si fa esplicito riferimento ai farmaci preconfezionati prodotti
industrialmente (art. 25, comma 2)
Circolare del Ministero della Sanità n.18 del 27 settembre 1991
(allart. 4: prodotti finora considerati "galenici officinali").
Per i farmaci corrispondenti alle monografie del F.N. non è necessario accludere le prove
farmaco tossicologiche e cliniche alla documentazione per lAIC., pur ribadendo
lassoggettamento alla disciplina delle specialità medicinali e quindi
lobbligo di ottenere una specifica AIC.
DM. 8 novembre 1993.
"Autorizzazione alla immissione in commercio di farmaci preconfezionati
prodotti industrialmente, diversi dalle specialità medicinali".
DM. 2 ottobre 1995
"Attribuzione del codice di autorizzazione alla immissione in commercio di
farmaci preconfezionati prodotti industrialmente di cui al DM. 8 novembre 1993". Si
definisce la posizione degli ex "galenici officinali", cui viene attribuita
lAIC caratterizzata dalla lettera G in coda al codice numerico. (I farmaci generici
autorizzati antecedentemente al DM. 2 ottobre 1995, continuano invece a non riportare la
lettera G in coda al codice numerico).
Legge 28 dicembre 1995, n.549.
(Art. 130)
.il Ministero della Sanità può autorizzare, su domanda
limmissione in commercio quali generici, tutti i farmaci la cui formulazione non sia
protetta da brevetto
..
Legge 8 agosto 1996, n.425.
Si definiscono le caratteristiche del farmaco generico e le modalità per
ottenere lAIC.
DM 10 dicembre 1996
Scompare la definizione di "farmaco preconfezionato prodotto
industrialmente" che viene sostituita da "medicinale a denominazione
generica", definizione che comprende sia gli ex galenici del F.N., sia i veri e
propri generici.
Comunicazione del Ministero della Sanità del 24 maggio 1999.
Si definisce la sovrapponibilità, in ambito di gare ospedaliere, tra specialità
medicinale e generico.