Lecco, 22 Febbraio 2002

                                              

                                                                   

 

COMUNICATO STAMPA

Determinazioni relative ai livelli essenziali di assistenza

 

Le regioni, dal 23 febbraio, sono tenute ad applicare le nuove disposizioni relative ai Livelli Essenziali di Assistenza stabiliti dal governo.

Le prestazioni non ritenute necessarie per la tutela della salute non saranno più gratuite. Si tratta di una percentuale irrisoria rispetto al totale delle prestazioni garantite e rimborsate dal SSN, e su alcune di queste la Regione Lombardia si è già attivata per erogarle gratuitamente laddove siano necessarie dal punto di vista terapeutico.

Entro il 24 aprile, saranno quindi assunti ulteriori provvedimenti a favore dei cittadini lombardi.

 

Il 29.11.2001 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il Decreto che individua i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 febbraio.

La Giunta Regionale con DGR n. VII/8077 del 18/02/2002 ha recepito il Decreto con le proprie ulteriori determinazioni.

 

In estrema sintesi, la normativa definisce un sistema di funzionamento articolato in alcune fattispecie, contenute in altrettanti allegati al DPCM suddetto.

Di queste, sono di particolare interesse ed utilità del cittadino le disposizioni contenute negli allegati 2A e 2B.

 

Le prestazioni contenute nell’allegato 2A non saranno più rimborsabili dal SSR a partire dal 23 febbraio 2002. Si tratta di:

a)          chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;

b)          circoncisione rituale maschile;

c)           medicine non convenzionali (quali: agopuntura - fatta eccezione per le indicazioni anestesiologiche - fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia);

d)          vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero;

e)          certificazioni mediche (con esclusione di quelle richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica per i propri alunni, ai sensi dell’art. 31 del DPR 270/2000 e dell’art. 28 del DPR 272/2000) non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge (incluse le certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva, agonistica e non, idoneità fisica all'impiego, idoneità al servizio civile, idoneità all'affidamento e all'adozione, rilascio patente, porto d'armi, ecc.).

f)            alcune prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS, massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia antalgica, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoforesi extracorporea.

 

Nell’allegato 2B, troviamo invece le prestazioni erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche che la Regione dettaglierà entro il 24 aprile:

a)    assistenza odontoiatrica: limitatamente alle fasce di utenti e alle condizioni indicate al comma 5 art. 9 del D.lgs.30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni.

b)    densitometria ossea limitatamente alle condizioni per le quali vi sono evidenze di efficacia clinica.

c)     medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: l'erogazione delle prestazioni ricomprese nella branca è condizionata alla sussistenza di taluni presupposti (quali la presenza di quadri patologici definiti, l'età degli assistiti, un congruo intervallo di tempo rispetto alla precedente erogazione, ecc.) ovvero a specifiche modalità di erogazione (es. durata minima della prestazione, non associazione con altre prestazioni definite, ecc.).

d)    chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri erogabile limitatamente a casi particolari di pazienti con anisometropia grave o che non possono portare lenti a contatto o occhiali), fatto salvo quanto previsto all'allegato 2A, punto f).

 

L’ASL, all’interno del Servizio sanitario regionale della Lombardia, svolge una funzione di garanzia, di controllo e di trasparenza nei rapporti tra il cittadino e la rete dei servizi sanitari, oltre che di puntuale verifica della corretta applicazione della normativa in materia di salute pubblica.

La nostra azienda, quindi, ha provveduto ad informare puntualmente tutti gli operatori sanitari e le strutture sanitarie del nostro territorio interessate a questi cambiamenti.

Inoltre, essendo direttamente coinvolti con l’erogazione di alcune tipologie di prestazioni attraverso le nostre sedi distrettuali, abbiamo attivato dei punti informativi a disposizione dell’utenza, in modo da garantire ai cittadini la completa informazione su quanto sta accadendo.

I cittadini potranno così rivolgersi ai nostri Uffici di Relazione con il Pubblico (URP) presenti nelle nostre sedi distrettuali:

q       Bellano :   0341-822112;

q       Lecco :      0341-482439;

q       Merate :    039-5916406,

oltre ai numeri messi a disposizione dalla Regione Lombardia (numero verde: 800-389389; numero costo parziale: 840-001177).

 

Lecco, 22.02.2002.

 

Il Commissario Straordinario

 Dott. Stefano Del Missier