ASCENSORI

 

Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori
Semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, e della relativa licenza di esercizio

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (G.U. 10 giugno 1999, n. 134)

Le norme del Decreto si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione:
     a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;
     b) gli ascensori progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico;
     c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
     d) gli elevatori di scenotecnica;
     e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
     f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro;
     g) i treni a cremagliera;
     h) gli ascensori da cantiere.

    MESSA IN ESERCIZIO

Il Regolamento modifica profondamente le procedure preesistenti in quanto prevede che la progettazione, la costruzione e l'installazione (commercializzazione) degli ascensori e montacarichi avvenga senza l'intervento di Organi Pubblici.

Per la messa in esercizio dell'ascensore, per accertarne la regolarità non è più necessaria l'omologazione ed il collaudo di primo impianto effettuati dall'ISPESL, ma è sufficiente la certificazione dello stesso installatore dell'ascensore che a completamento del processo di certificazione appone il marchio CE.

Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità sono considerati conformi e quindi rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" e deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile.

L'installatore per poter commercializzare il prodotto con il marchio CE deve prima  rivolgersi ad un "organismo notificato".

Essendo possibili diverse procedure di conformità, installatore e organismo notificato si dividono, a seconda della procedura di conformità scelta dal primo, compiti e responsabilità in materia di sicurezza e affidabilità degli impianti.

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, rimangono valide le procedure autorizzative del vano corsa degli ascensori ricompresi al punto 95 D.M. 16/02/ 82, cioè vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri, e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del DPR 29/05/63 n.1497. 

Le sopracitate procedure sono quelle introdotte dal DPR 37/98 e dal D.M. 04/05/98 per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi.

Viene richiamato di seguito l'articolo 12 relativo alla "messa in esercizio" degli ascensori evidenziando le competenze e la relativa tempistica a carico delle  amministrazioni comunali alle quali viene affidato un ruolo centrale

.

Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato

1. E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), contiene:
     a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
     b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
     c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi   dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
     d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5;
     e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
     f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche (vedi comma 2 lettera f).
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.

    VERIFICHE PERIODICHE

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:
L'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio,
La Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, solo per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole,
Gli organismi di certificazione notificati ai sensi del nuovo regolamento per le valutazioni di conformità (vedi elenco allegato).

E' fatto obbligo al proprietario dello stabile, o al suo legale rappresentante, di acquisire un atto di accettazione di incarico da parte del soggetto a cui vengono affidate le verifiche periodiche.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

Rispetto al passato, viene pertanto confermato l'obbligo delle verifiche periodiche degli impianti, la cui periodicità da annuale diventa biennale, e rimane l'obbligo dell'affidamento in manutenzione dell'impianto a personale abilitato.

    CONTROLLO DI MERCATO

Per gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati ai sensi del nuovo decreto, il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è operato dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, a campione o su segnalazione.

Le suddette amministrazioni si avvalgono anche dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), e di altri uffici tecnici dello Stato.

Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza accertano la non conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'Industria e al Ministero del Lavoro.

Il Ministero dell'Industria, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, può ordinarne il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione.

IMPIANTI ESISTENTI SPROVVISTI DELLA CERTIFICAZIONE CE OVVERO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

Gli impianti che alla data del 25 giugno 1999 erano sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, si intendono legittimamente messi in servizio se entro il 24 giugno 2000, il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante hanno trasmesso al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato:
a) Dagli organismi competenti ex legge 24 ottobre 1942, n. 1415 (Genio Civile ecc.), e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL);
b) Da un organismo di certificazione ;
c) Dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato;
d) Dall'installatore, con autocertificazione corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.


ELENCO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE NOTIFICATI IN ITALIA
AI FINI DELLA DIRETTIVA ASCENSORI

ORGANISMO NOTIFICATO

INDIRIZZO

CITTA'

ANCCP

Via BRONZINO,3

MILANO

CERT 2000

Via VILLAMAGNA, 98

FIRENZE

CPM

Via ARTIGIANI, 63

BIENNO (BS)

CONSORZIO DNV MODULO UNO

Via PARACELSO, 20

AGRATE (MI)

ECO SRL

Via EMILIO PONENTE, 8

FAENZA (RA)

ELTI

Via BARGONI, 8

ROMA

EUROCERT

Via CARRADORI, 88

MACERATA

ICE

Viale LENIN, 49

BOLOGNA

I.C.E.P.I. SRL

Via EMILIA ESTE, 11/A

PONTENURE (PC)

ICO-ILLIT Organismo di Certificazione SRL

Via LEOPARDI, 18

BICCARI (FG)

IMQ

Via QUINTILIANO, 43

MILANO

ISTITUTO CONTROLLI TECNICI SRL

Via CATALANI, 68

MILANO

ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI SRL

Via MOSCOVA, 11

RHO (MI)

ITALCERT

Viale SARCA, 336

MILANO

MARINI FABRIZIO &C. SAS TECNOCERT

Via BENEDETTO CROCE, 61

PISTOIA

OCE

Via ANCONA, 21

ROMA

PRO CERT SRL

Viale MENOTTI, 43

MODENA

RINA

Viale CORSICA, 12
Via TORRI BIANCHE, 3

GENOVA
VIMERCATE (MI)

S.C.E.C. e S. SRL

Via VINCENZO TIBERIO, 38

ROMA

TECNOPROVE SRL

Via dell'INDUSTRIA

OSTUNI (BR)

VENETA ENGINEERING

Via LOVANIO, 8

VERONA

WORKING GROUP GAMBA

Piazza SAVOIA, 4

TORINO

 

 

[Protocolli]