Attuazione
della direttiva 95/16/CE sugli ascensori
Semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, e della relativa licenza di esercizio
D.P.R.
30 aprile 1999, n. 162 (G.U. 10 giugno 1999, n. 134)
Le norme
del Decreto si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli
edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati
in tali ascensori.
Sono esclusi
dall'ambito di applicazione:
a) gli impianti a fune, comprese le funicolari,
per il trasporto di persone;
b) gli ascensori progettati e costruiti per
scopi militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico;
c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
d) gli elevatori di scenotecnica;
e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
f) gli ascensori collegati ad una macchina
e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro;
g) i treni a cremagliera;
h) gli ascensori da cantiere.
Il Regolamento
modifica profondamente le procedure preesistenti in quanto prevede che
la progettazione, la costruzione e l'installazione (commercializzazione)
degli ascensori e montacarichi avvenga senza l'intervento di Organi
Pubblici.
Per la
messa in esercizio dell'ascensore, per accertarne la regolarità non
è più necessaria l'omologazione ed il collaudo di primo impianto effettuati
dall'ISPESL, ma è sufficiente la certificazione dello stesso installatore
dell'ascensore che a completamento del processo di certificazione appone
il marchio CE.
Gli ascensori
e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati
dalla dichiarazione CE di conformità sono considerati conformi e quindi
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
La marcatura
CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" e deve essere
apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile.
L'installatore
per poter commercializzare il prodotto con il marchio CE deve prima
rivolgersi ad un "organismo notificato".
Essendo
possibili diverse procedure di conformità, installatore e organismo
notificato si dividono, a seconda della procedura di conformità scelta
dal primo, compiti e responsabilità in materia di sicurezza e affidabilità
degli impianti.
Per quanto
riguarda la prevenzione incendi, rimangono valide le procedure autorizzative
del vano corsa degli ascensori ricompresi al punto 95 D.M. 16/02/ 82,
cioè vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa
sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili
aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri, e quelli installati in
edifici industriali di cui all'art. 9 del DPR 29/05/63 n.1497.
Le sopracitate
procedure sono quelle introdotte dal DPR 37/98 e dal D.M. 04/05/98 per
il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi.
Viene richiamato
di seguito l'articolo 12 relativo alla "messa in esercizio" degli ascensori
evidenziando le competenze e la relativa tempistica a carico delle
amministrazioni comunali alle quali viene affidato un
ruolo centrale
.
Messa
in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato
1. E' soggetta
a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante,
al comune competente per territorio o alla provincia autonoma
competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi
e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci
giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto
di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove è installato
l'impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero
delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore
dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 459;
d) la copia della dichiarazione di conformità
di cui all'articolo 6, comma 5;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai
sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato
la manutenzione dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di
effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro
trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario
o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto
competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche (vedi comma
2 lettera f).
4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo
2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto,
per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate
alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di
cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al
soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i
quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali
modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo
ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale
accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario
dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata
sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti
dal presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione
al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli
obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle
loro funzioni.
Il proprietario
dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare
regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre
lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
Alla verifica
periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi
ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:
L'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio,
La Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio,
solo per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali
o le aziende agricole,
Gli organismi di certificazione notificati ai sensi del
nuovo regolamento per le valutazioni di conformità (vedi elenco allegato).
E' fatto
obbligo al proprietario dello stabile, o al suo legale rappresentante,
di acquisire un atto di accettazione di incarico da parte del soggetto
a cui vengono affidate le verifiche periodiche.
Il soggetto
che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché
alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove
negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale
per i provvedimenti di competenza.
Rispetto
al passato, viene pertanto confermato l'obbligo delle verifiche periodiche
degli impianti, la cui periodicità da annuale diventa biennale, e rimane
l'obbligo dell'affidamento in manutenzione dell'impianto a personale
abilitato.
Per gli
ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati ai sensi del
nuovo decreto, il controllo della conformità ai requisiti essenziali
di sicurezza è operato dal Ministero dell'Industria del Commercio e
dell'Artigianato, e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
a campione o su segnalazione.
Le suddette
amministrazioni si avvalgono anche dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (ISPESL), e di altri uffici tecnici dello
Stato.
Quando
gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza
accertano la non conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza
ai requisiti essenziali di sicurezza, ne danno immediata comunicazione
al Ministero dell'Industria e al Ministero del Lavoro.
Il Ministero
dell'Industria, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati,
può ordinarne il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione.
IMPIANTI
ESISTENTI SPROVVISTI DELLA CERTIFICAZIONE CE OVVERO DELLA LICENZA DI
ESERCIZIO
Gli impianti
che alla data del 25 giugno 1999 erano sprovvisti della certificazione
CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo
6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, si intendono legittimamente
messi in servizio se entro il 24 giugno 2000, il proprietario
dello stabile o il suo legale rappresentante hanno trasmesso al competente
ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato:
a) Dagli organismi competenti ex legge 24 ottobre 1942, n. 1415
(Genio Civile ecc.), e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e
la Sicurezza del Lavoro (ISPESL);
b) Da un organismo di certificazione ;
c) Dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato;
d) Dall'installatore, con autocertificazione corredata da perizia
giurata di un ingegnere iscritto all'albo.
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