Modifiche
e integrazioni di precedenti norme per la valutazione dell'idoneità
lavorativa di adolescenti, apprendisti e minori.
Il Decreto
Legislativo n° 345/99 ha unificato le disposizioni in materia di tutela
del lavoro minorile, ricomprendendovi esplicitamente tutti i rapporti
di lavoro ordinari e speciali.
Dalla completa
entrata in vigore del decreto, ossia dal 20 Maggio 2000, le nuove disposizioni
si applicano quindi anche ai contratti speciali di apprendistato, formazione
e lavoro, lavoro a domicilio.
Tenendo
conto delle richieste pervenute da numerose Aziende, Società di consulenza
del lavoro, nonché da Medici Competenti, il Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro di Lecco ha rilevato la necessità di fornire indicazioni
interpretative uniformi, anche in considerazione delle consistenti modifiche
che si rendono necessarie alle procedure in precedenza emanate ed adottate.
Sono pertanto
da ritenersi superate tutte le indicazioni eventualmente fornite in
precedenza.
Ammissione
al lavoro
La maggiore
età viene univocamente riconosciuta al compimento del 18esimo anno di
età, superando in tal modo anche sul piano formale alcune ambiguità
legate alla persistenza di una vecchia norma mai sinora abrogata o modificata,
ossia Legge n° 977 del 1967, che prevedeva la maggiore età al compimento
del 21esimo anno.
E' pertanto
definito adolescente il minore di età compresa tra i 15
e i 18 anni e che non è più soggetto all'obbligo scolastico, e bambino
il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età, oppure che
è ancora soggetto all'obbligo scolastico .
Può costituire
eccezione l'impiego dei bambini in attività lavorative di carattere
culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo,
purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità
psico - fisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la
partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
Tale impiego
deve essere espressamente autorizzato dalla Direzione Provinciale del
Lavoro, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale,
Un ulteriore
elemento di grande innovazione ai fini dell'ammissione al lavoro è la
definizione di un elenco di agenti nocivi ai quali il minore non può
essere esposto, e di conseguenza un elenco di attività pregiudizialmente
vietate al minore.
Tale elenco,
allegato alla presente nota di indirizzo (All 1), integra e modifica
i precedenti decreti (DPR n° 432/76, oggi abrogato) che riportavano
l'elenco delle lavorazioni pericolose e insalubri vietate ai
minori.
Per le
attività vietate, il D.L.gs n° 345/99 prevede per il Datore di lavoro
la possibilità di richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro la
deroga a scopo didattico o di formazione del minore (art.7 comma 2).
Nel caso
di autorizzazione alla deroga, il rapporto di lavoro viene ad essere
abilitato sotto la sorveglianza di un formatore competente in materia
di prevenzione e protezione, che seguirà il minore nel suo percorso
formativo in azienda
.
Visite
mediche di idoneità al lavoro
Anche
secondo la nuova normativa, i bambini e gli adolescenti,
così come gli apprendisti quali definiti dalla Legge n° 25/55, prima
di essere ammessi al lavoro devono essere sottoposti a visita medica
specialistica volta ad accertare l'idoneità alla mansione specifica
cui saranno adibiti.
Trattandosi
di gruppi di popolazione particolarmente sensibili, la visita medica
deve essere finalizzata in modo mirato alla salvaguardia del giovane
in accrescimento, il quale è notoriamente molto più suscettibile dell'adulto
alla fatica fisica, alla esposizione a sostanze nocive, nonché a rischi
di natura infortunistica.
A tal fine,
ed in modo analogo alla preesistente normativa, all'art. 9 il D.L.gs
n° 345/99 dispone per i minori l'obbligo di visita medica preassuntiva
e di visite mediche periodiche.
Le visite
mediche sia preventive che periodiche sono da effettuarsi a cura e spese
del datore di lavoro presso l'ASL territorialmente competente.
La nuova
norma introduce tuttavia una importante eccezione alla regola che tutte
le visite siano effettuate presso l'ASL, e l'eccezione riguarda le attività
per le quali sia previsto un qualsiasi obbligo di sorveglianza sanitaria,
così come è disciplinata dal Decreto Legislativo n° 626/94 agli articoli
16 e 17.
In tali
casi, il Datore di lavoro dovrà infatti avvalersi del Medico Competente,
già individuato per la sorveglianza sanitaria dei soggetti adulti eventualmente
presenti ed esposti ai medesimi rischi.
Si ritiene
pertanto opportuno fornire indicazioni univoche, per consentire ai Datori
di lavoro di valutare se il giovane debba essere inviato a visita presso
le strutture della ASL, oppure debba essere visitato dal Medico Competente
dell'azienda che intende assumerlo.
Si precisa
che dette indicazioni vengono formulate in coerenza con i contenuti
della
Circolare della Regione Lombardia n°13549 del 2000, nonché della Circolare
n° 1/2000 del Ministero del Lavoro.