I MINORI

 

    Decreto Legislativo 4 Agosto 1999 n° 345
     sulla tutela del lavoro minorile

Modifiche e integrazioni di precedenti norme per la valutazione dell'idoneità lavorativa di adolescenti, apprendisti e minori.

Il Decreto Legislativo n° 345/99 ha unificato le disposizioni in materia di tutela del lavoro minorile, ricomprendendovi esplicitamente tutti i rapporti di lavoro ordinari e speciali.

Dalla completa entrata in vigore del decreto, ossia dal 20 Maggio 2000, le nuove disposizioni si applicano quindi anche ai contratti speciali di apprendistato, formazione e lavoro, lavoro a domicilio.

Tenendo conto delle richieste pervenute da numerose Aziende, Società di consulenza del lavoro, nonché da Medici Competenti, il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Lecco ha rilevato la necessità di fornire indicazioni interpretative uniformi, anche in considerazione delle consistenti modifiche che si rendono necessarie alle procedure in precedenza emanate ed adottate.

Sono pertanto da ritenersi superate tutte le indicazioni eventualmente fornite in precedenza.
 

Ammissione al lavoro

 

La maggiore età viene univocamente riconosciuta al compimento del 18esimo anno di età, superando in tal modo anche sul piano formale alcune ambiguità legate alla persistenza di una vecchia norma mai sinora abrogata o modificata, ossia Legge n° 977 del 1967, che prevedeva la maggiore età al compimento del 21esimo anno.

E' pertanto definito adolescente il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni e che non è più soggetto all'obbligo scolastico, e bambino il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età, oppure che è ancora soggetto all'obbligo scolastico .

    L'età minima per l'ammissione al lavoro è subordinata al possesso di due requisiti: il compimento del 15esimo anno di età, e l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico.

Può costituire eccezione l'impiego dei bambini in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psico - fisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

Tale impiego deve essere espressamente autorizzato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale,

Un ulteriore elemento di grande innovazione ai fini dell'ammissione al lavoro è la definizione di un elenco di agenti nocivi ai quali il minore non può essere esposto, e di conseguenza un elenco di attività pregiudizialmente vietate al minore.

Tale elenco, allegato alla presente nota di indirizzo (All 1), integra e modifica i precedenti decreti (DPR n° 432/76, oggi abrogato) che riportavano l'elenco delle lavorazioni pericolose e insalubri vietate ai minori.

Per le attività vietate, il D.L.gs n° 345/99 prevede per il Datore di lavoro la possibilità di richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro la deroga a scopo didattico o di formazione del minore (art.7 comma 2).

Nel caso di autorizzazione alla deroga, il rapporto di lavoro viene ad essere abilitato sotto la sorveglianza di un formatore competente in materia di prevenzione e protezione, che seguirà il minore nel suo percorso formativo in azienda
.

Visite mediche di idoneità al lavoro

 

Anche secondo la nuova normativa, i bambini e gli adolescenti, così come gli apprendisti quali definiti dalla Legge n° 25/55, prima di essere ammessi al lavoro devono essere sottoposti a visita medica specialistica volta ad accertare l'idoneità alla mansione specifica cui saranno adibiti.

Trattandosi di gruppi di popolazione particolarmente sensibili, la visita medica deve essere  finalizzata in modo mirato alla salvaguardia del giovane in accrescimento, il quale è notoriamente molto più suscettibile dell'adulto alla fatica fisica, alla esposizione a sostanze nocive, nonché a rischi di natura infortunistica.

A tal fine, ed in modo analogo alla preesistente normativa, all'art. 9 il D.L.gs n° 345/99 dispone per i minori l'obbligo di visita medica preassuntiva e di visite mediche periodiche.

Le visite mediche sia preventive che periodiche sono da effettuarsi a cura e spese del datore di lavoro presso l'ASL territorialmente competente.

La nuova norma introduce tuttavia una importante eccezione alla regola che tutte le visite siano effettuate presso l'ASL, e l'eccezione riguarda le attività per le quali sia previsto un qualsiasi obbligo di sorveglianza sanitaria, così come è disciplinata dal Decreto Legislativo n° 626/94 agli articoli 16 e 17.

In tali casi, il Datore di lavoro dovrà infatti avvalersi del Medico Competente, già individuato per la sorveglianza sanitaria dei soggetti adulti eventualmente presenti ed esposti ai medesimi rischi.

Si ritiene pertanto opportuno fornire indicazioni univoche, per consentire ai Datori di lavoro di valutare se il giovane debba essere inviato a visita presso le strutture della ASL, oppure debba essere visitato dal Medico Competente dell'azienda che intende assumerlo.

Si precisa che dette indicazioni vengono formulate in coerenza con i contenuti della Circolare della Regione Lombardia n°13549 del 2000, nonché della Circolare n° 1/2000 del Ministero del Lavoro.

 


Nella seguente tabella viene illustrata la specifica competenza alla esecuzione delle visite, in relazione alla tipologia del lavoratore.

Tavola sinottica che riassume la competenza nella  esecuzione delle  visite mediche preassuntive, preventive e periodiche dopo l'entrata in vigore del DL 345/99

Il richiedente visita è:

Rischio Tabellato dal DPR 303/56,

dal DL 277/91,

dal DLgs 626/94

Apprendista (L.25/55) con Rischio Tabellato dal DPR 303/56,

dal DL 277/91,

dal DLgs 626/94

Apprendista (L.25/55) senza Rischio Tabellato

Lavoratore 
senza Rischio Tabellato

Minorenne

Medico Competente  scelto dal datore di Lavoro

Medico Competente  scelto dal datore di Lavoro   (visite almeno  ogni anno a prescindere dal rischio)

ASL

 (visite almeno ogni anno)

ASL

 Preventive e Periodiche

Maggiorenne

Medico Competente  scelto dal datore di Lavoro

Medico Competente  scelto dal datore di Lavoro

ASL (solo preassuntiva)

Non soggetto a sorveglianza sanitaria

A scopo puramente indicativo ed esemplificativo, e senza volere esaurire la possibile complessità e variabilità dei casi singoli, si elencano alcune delle più frequenti condizioni di rischio per le quali le visite devono essere svolte in azienda a cura del medico Competente:
Movimentazione manuale di carichi, impiego di videoterminali, esposizione ad agenti biologici, esposizione ad agenti cancerogeni, attività comprese nel Decreto Legislativo n° 277/91 (esposizione a rumore, amianto e piombo), attività comprese nelle 57 lavorazioni o categorie di lavoratori di cui alla tabella allegata al D.P.R. 303/56.
 

Valutazione dei rischi

       

      Si ritiene utile richiamare l'attenzione su altre disposizioni innovative introdotte dal D.L.gs 345/99, ed in particolare sull'art. 8, che prescrive che il Datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro nonché a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettui la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del D.L.gs 626/94, con particolare riguardo ai seguenti aspetti ritenuti essenziali dal Legislatore per la sicurezza del lavoro del minore:

     

     

     

a) Sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
b) Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
d) Movimentazione manuale dei carichi;
e) Sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) Pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g) Situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

La norma stabilisce altresì che, nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del D.L.gs 626/94 siano fornite anche ai titolari della potestà genitoriale..

 

 

Allegato 1: Elenco degli agenti nocivi e delle lavorazioni vietate come previsto dall'allegato I del Dlgs 345/99 che ha modificato la legge 17 ottobre 1967, n. 977, sostituito il DPR 432/76

I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

 

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo    restando       le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

 

a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
                   1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
                   2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
                   3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
                   4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
                   5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
                   6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
                   7) può ridurre la fertilità (R60);
                   8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
                   1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
                   2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;
e) piombo e composti;
f) amianto

 

II. Processi e lavori:

 

1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonchè condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500° C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonchè lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi. 35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare".

         

 

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