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REGISTRO
INFORTUNI
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Linee
di indirizzo sulle modalità di vidimazione e tenuta Nella presente nota informativa sono illustrate le conclusioni alle quali è pervenuto il Gruppo di Lavoro appositamente costituito nell'ambito del Comitato Provinciale di Coordinamento, che ha analizzato ed approfondito alcuni punti sui quali si sono evidenziate controversie o comunque difficoltà interpretative, che a volte hanno posto gli utenti in condizioni di disagio ed incertezza . Le conclusioni del Gruppo di Lavoro, approvate e fatte proprie dal Comitato stesso nella seduta del 31 Marzo u.s., costituiscono pertanto linee di indirizzo a valenza provinciale, alle quali tutti gli Organismi rappresentati nel Comitato si atterranno uniformemente nella propria attività di informazione ed assistenza ai cittadini ed alle imprese, nonché in quella di vigilanza e controllo. Il presente documento viene anche trasmesso per opportuna conoscenza alle Parti Sociali interessate, al fine auspicato di una diffusione presso i rispettivi associati.
E' utile rammentare che l'art. 4 del D.L.gs n° 626/94 ha modificato in modo sostanziale l'art. 403 del DPR n° 547/55, laddove al comma 5 stabilisce l'obbligo di registrazione per "gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno", mentre in precedenza l'obbligo di registrazione vigeva per gli infortuni con assenza superiore a tre giorni.
Se prive di lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi delle vigenti norme, come noto non sono soggette alla normativa di salute e sicurezza del lavoro, e pertanto nemmeno ai sopracitati art. 403/547 e art. 4/626 che stabiliscono l'obbligo di registrazione degli infortuni; ciò anche nel caso in cui il titolare della ditta sia assicurato presso l'I.N.A.I.L.
In conformità all'art. 230 bis del Codice Civile, per Impresa familiare si intende quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Come da specifica Circolare emanata dal Ministero del Lavoro, tali aziende non sono soggette all'obbligo di registrazione degli infortuni qualora nelle medesime operino esclusivamente i collaboratori familiari di cui sopra; sono invece soggette all'obbligo qualora vi sia la presenza anche di personale diverso da quello sopra precisato, ovvero se per uno o più familiari sia stato istituito un formale rapporto di lavoro
Considerato che le norme vigenti prevedono che il registro sia "conservato sul luogo di lavoro", di norma deve essere previsto un registro per ognuna delle sedi. Può derogarsi da questo principio generale in caso di sedi prive di struttura organizzativa, senza lavoratori ivi collocati stabilmente, ovvero presenti in numero assai esiguo. Stante l'evidente la difficoltà di definire a priori una casistica valida per ogni comparto lavorativo privato e pubblico, è opportuno che i casi specifici sui quali insorga un dubbio interpretativo siano portati all'attenzione dell'Organo di Vigilanza competente, ossia il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della A.S.L.
Di norma ogni cantiere deve essere dotato di proprio registro infortuni, con l'eccezione dei cantieri di breve durata per i quali la registrazione degli infortuni può avvenire su unico registro di Impresa. Al fine di individuare parametri di oggettività, si ritiene di dovere fare riferimento alle norme vigenti, ed in particolare al D.L.gs 494/96 e successive modifiche, definendo "cantieri di breve durata" quelli inferiori a 200 uomini/giorno.
Si tratta di una fattispecie di rapporto e di organizzazione del lavoro particolarmente innovativa, per la quale non sono al momento disponibili specifici documenti interpretativi delle norme vigenti; per tale motivo è stato inoltrato a cura del Servizio P.S.A.L. di Lecco specifico quesito al Ministero del Lavoro, al momento in attesa di risposta. Nelle more di tale risposta, è evidente che il Servizio P.S.A.L. non potrà che applicare anche a questa particolare tipologia di lavoro le norme al momento vigenti. Pertanto, salvo espressa autorizzazione del Ministero del lavoro a potere provvedere ad unica registrazione come da art. 2 D.M. 10 Agosto 1984, il registro vidimato presso questa A.S.L. potrà essere utilizzato esclusivamente per la registrazione di infortuni ai danni di lavoratori operanti nell'ambito territoriale della provincia di Lecco.
In caso di trasferimento, l'azienda dovrà procedere alla vidimazione di un nuovo registro riferito alla nuova sede. Il registro riferito alla precedente sede deve essere conservato per un periodo minimo di 4 anni dalla data dell'ultima registrazione o, qualora mai utilizzato, da quella di vidimazione.
Qualora a tali variazioni di carattere societario non corrisponda alcuna modifica nella sede e nella tipologia dei processi produttivi, non è da prevedersi l'obbligo di vidimazione di nuovo registro, ma semplicemente di corredare il registro esistente con il Certificato Camerale riferito alla nuova denominazione o ragione sociale.
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