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Sono esentati dal pagamento del ticket:
1.
Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
2.
Gli invalidi per servizio (categorie dalla 1a all'8a)
3.
Gli invalidi civili al 100%
4.
Gli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
5.
I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni,
somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie
per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992
6.
Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e
familiari (il coniuge e i figli; in mancanza dei predetti, i genitori)
7.
I ciechi e i sordomuti
8.
I pazienti sottoposti a terapia del dolore (per questa categoria
è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni
sufficiente a coprire una terapia massima di 30 giorni)
9.
I soggetti rientranti nell'accordo tra Regione Lombardia e
Ministero della Giustizia
10.
Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione
vitalizia
11.
Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per
le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta
12.
I titolari di pensione e i familiari a carico, purché il reddito
complessivo (riferito all’anno precedente) del nucleo familiare fiscale da
essi formato non sia superiore a € 8.263,31 oppure a € 11.362,05 in presenza
del coniuge. Tali cifre vanno incrementate di € 516,45 per ogni figlio a
carico: ad esempio, se solo un coniuge è titolare di pensione e ha un figlio
a carico, il reddito complessivo non dovrà superare € 8.779,76, se i figli a
carico sono due € 9.296,21 etc. Nel reddito complessivo non vanno computati
gli assegni di accompagnamento.
13.
I disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per
l’impiego e i familiari a carico
14.
I lavoratori in mobilità e i familiari a carico
15.
I lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a
carico
16.
I trapiantati d'organo con reddito complessivo del nucleo
familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600,
incrementato in funzione della composizione del nuleo familiare secondo i
parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.
17.
I pazienti affetti dalle patologie croniche individuate dai
Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 con reddito
complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente,
non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del
nuleo familiare secondo i
parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.
18.
I pazienti affetti da malattie rare, individuate dal Decreto del
Ministero della Sanità 279/2001 con reddito complessivo del nucleo familiare
anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600,
incrementato in funzione della composizione del nuleo familiare secondo i
parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.
Come fare per ottenere l’esenzione dal ticket sui farmaci
• Categorie da 12 a 15
• Categorie da 16 a 18
IL MODULO DI ESENZIONE: DOMANDE E RISPOSTE
• Gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3
• Gli invalidi del lavoro con invalidità superiore ai 2/3
pagano 1 euro a confezione, con un massimo di 3 euro per ricetta.
Coloro che non rientrano nelle categorie indicate
sopra pagano un ticket di 2 euro a confezione con un massimo di 4 euro
per ricetta.
Farmaci generici e non coperti da brevetto
La quota fissa vale anche per i farmaci generici e per i farmaci non coperti
da brevetto.
Nel caso in cui il cittadino non accetti la sostituzione proposta dal
farmacista o il medico abbia espresso la non sostituibilità, è dovuta la
differenza fra il prezzo di riferimento e il prezzo del farmaco prescritto
dal medico.
Tale quota aggiuntiva non è dovuta solo nel caso in cui sia accertata la non
disponibilità del farmaco al prezzo più basso a livello regionale.
Sono esentati dal ticket:
·
I bambini di età inferiore a 6 anni
·
I cittadini di età superiore a 65 anni
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ultimo aggiornamento: 27/09/2005
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