FARMACOVIGILANZA

Ticket sui farmaci

 

Regione Lombardia

Su proposta dell'Assessore alla Sanità, la Giunta Regionale ha approvato (D.G.R. n. 12287 del 4-3-2003) alcune modifiche alle forme di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria introdotte a fine 2002 riguardanti i farmaci, le prestazioni inappropriate al Pronto Soccorso e le prestazioni ambulatoriali di diagnostica specialistica e strumentale.
Con la D.G.R. n. 15592 del 12-12-2003 e la D.G.R. n. 18475 del 30-7-2004 sono state ampliate le casistiche di esenzione.
Questo il quadro sui ticket.

 

 

 

Ticket sui farmaci

Sono esentati dal pagamento del ticket:

1.       Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia

2.       Gli invalidi per servizio (categorie dalla 1a all'8a)

3.       Gli invalidi civili al 100%

4.       Gli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza

5.       I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992

6.       Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (il coniuge e i figli; in mancanza dei predetti, i genitori)

7.       I ciechi e i sordomuti

8.       I pazienti sottoposti a terapia del dolore (per questa categoria è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia massima di 30 giorni)

9.       I soggetti rientranti nell'accordo tra Regione Lombardia e Ministero della Giustizia

10.   Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia

11.   Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta

12.   I titolari di pensione e i familiari a carico, purché il reddito complessivo (riferito all’anno precedente) del nucleo familiare fiscale da essi formato non sia superiore a € 8.263,31 oppure a € 11.362,05 in presenza del coniuge. Tali cifre vanno incrementate di € 516,45 per ogni figlio a carico: ad esempio, se solo un coniuge è titolare di pensione e ha un figlio a carico, il reddito complessivo non dovrà superare € 8.779,76, se i figli a carico sono due € 9.296,21 etc. Nel reddito complessivo non vanno computati gli assegni di accompagnamento.

13.   I disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e i familiari a carico

14.   I lavoratori in mobilità e i familiari a carico

15.   I lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico

16.   I trapiantati d'organo con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nuleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.

17.   I pazienti affetti dalle patologie croniche individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nuleo familiare secondo i
parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.

18.   I pazienti affetti da malattie rare, individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nuleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 Dl.vo 109/1998.

Come fare per ottenere l’esenzione dal ticket sui farmaci
Categorie da 12 a 15
Categorie da 16 a 18

IL MODULO DI ESENZIONE: DOMANDE E RISPOSTE


• Gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3
• Gli invalidi del lavoro con invalidità superiore ai 2/3
pagano 1 euro a confezione, con un massimo di 3 euro per ricetta.


Coloro che non rientrano nelle categorie indicate sopra pagano un ticket di 2 euro a confezione con un massimo di 4 euro per ricetta.
 


Farmaci generici e non coperti da brevetto
La quota fissa vale anche per i farmaci generici e per i farmaci non coperti da brevetto.
Nel caso in cui il cittadino non accetti la sostituzione proposta dal farmacista o il medico abbia espresso la non sostituibilità, è dovuta la differenza fra il prezzo di riferimento e il prezzo del farmaco prescritto dal medico.
Tale quota aggiuntiva non è dovuta solo nel caso in cui sia accertata la non disponibilità del farmaco al prezzo più basso a livello regionale.


Sono esentati dal ticket:

·         I bambini di età inferiore a 6 anni

·         I cittadini di età superiore a 65 anni


 

 

 

ultimo aggiornamento: 27/09/2005