Regolamento recante modalita' per la
identificazione e la registrazione dei bovini.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2000, n.437
(GU n. 30 del 6-2-2001)
testo in vigore dal: 21-2-2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge del 23
agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo17,
comma 1, lettera a), come modificata dall'articolo 11 della legge 5 febbraio
1999, n. 25; Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile
1997, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e
relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni
bovine, ed in particolare il titolo I; Visto il regolamento (CE)n. 2629/97
della Commissione del 29 dicembre 1997, che stabilisce modalità 'd'applicazione
del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguardai marchi
auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di
identificazione e registrazione dei bovini, e successive modifiche;Visto il
regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione del 29 dicembre 1997,che
stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del
Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel
contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini, e
successive modifiche;Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93,
concernente attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE, relative
all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in
provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunita' europea, e successive
modifiche; Visto il decretolegislativo30 gennaio 1993, n. 28, concernente
attuazione delle direttive 89/662/CEE,e 90/425/CEE, relative ai controlli
veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale
applicabili negli scambi intracomunitari, e successive modifiche, ed in particolare
l'articolo 9,comma 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30
aprile 1996,n. 317, concernente regolamento recante norme per l'attuazione
della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione
degli animali;Visto il decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 196,
concernente attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la
direttiva 64/432/CEE, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di
scambi intra comunitari di animali della specie bovina e suina; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 novembre 1999;Udito il parere del Consiglio di Stato,espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del21 febbraio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997 n.281; Ritenuto di non poter accogliere la modifica dell'articolo
8, comma1, proposta dalla citata Conferenza Stato-Regioni,in quanto la
sostituzione della parola: "settimanale" con la parola:
"mensile",in contrasto con il regolamento 820/97, comporterebbe, nei
confronti del Governo italiano, l'avvio di una procedura di infrazione;
Considerando, inoltre, che non si e' ritenuto di poter inserire, cosi' come
richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni, un comma all'articolo 11, in quanto
si intendono semplificare le procedure amministrative relative all'acquisto e
alla distribuzione dei marchi auricolari, nonché del rilascio del passaporto.
La normativa attualmente in vigore, che prevede,invece, la distribuzione dei
marchi da parte delle ASL competenti, attraverso specifiche gare di appalto, ha
causato frequenti lamentele da parte degli allevatori e delle relative
associazioni di categoria, a causa delle disparità di trattamento nei servizi e
nei costi. Ulteriori lamentele sono state piu'volte espresse dagli allevatori a
causa della complessita' delle proceduredi gara e dei conseguenti ritardi nella
materiale disponibilita' dei marchiin questione. La possibilita' per gli
allevatori, quindi, di acquistare talimarchi direttamente da fornitori
registrati presso il Ministero della sanita',assegnando al servizio veterinario
delle ASL la competenza all'assegnazione dei relativi codici identificativi,
consente il corretto funzionamento del sistema della banca dati. Si evidenzia,
in ogni caso, che l'articolo 9, non esclude la possibilita' che le regioni e le
aziende unita' sanitarie locali possano, previa semplice comunicazione al
Ministero della sanita', fornire marchi auricolari agli allevatori che ne
facciano richiesta. Inoltre, prevedere modalita' di rilascio del passaporto
differenziate creerebbe grosse difficolta' per lo spostamento degli animali tra
le varie regioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'8 settembre 2000; Sulla proposta del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria
all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali
oggetto del presente regolamento;
b) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in
un'azienda come unita' epidemiologica e se in una stessa azienda sono presenti
piu' allevamenti, tutti gli allevamenti formano un'unita' avente la medesima
qualifica sanitaria;
c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali,
anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel mercato;
d) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e
Bubalus bubalus; e) animale da macello: un animale della specie bovina,
comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus destinato ad essere condotto
ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale potra' essere avviato
solamente alla macellazione;
f) autorita' competente: il Ministero della sanita'.
Art. 2.
Sistema di identificazione e
registrazione degli allevamenti e capi della specie bovina
1. Il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie
bovina comprende i seguenti elementi: a) i marchi auricolari per
l'identificazione dei singoli animali; b) i passaporti per gli animali; c) i
registri tenuti presso ciascuna azienda; d) la banca dati informatizzata.
2. Sono responsabili del funzionamento del sistema di cui al comma 1:a) i
detentori degli animali; b) i titolari degli stabilimenti di macellazione; c) i
produttori e i fornitori di marchi auricolari; d) i servizi veterinari delle
aziende unita' sanitarie locali; e) le regioni e le province autonome; f) il
Ministero della sanita'.
Art. 3.
Marchi auricolari
1. Gli animali della specie bovina devono essere identificati mediante un
marchio auricolare apposto su ciascun orecchio, conforme a quanto stabilito
nell'allegato I (Allegato
1a, Allegato 1b
e Allegato1c in
formato PDF). Sono fatte salve le diverse modalita' diidentificazione degli
animali della specie bovina nati prima del 1o gennaio1998, non destinati agli
scambi.
2. I marchi auricolari apposti sugli animali non possono essere tolti o
sostituiti. In caso di smarrimento di uno dei due marchi auricolari, il marchio
da apporre deve riportare il medesimo codice identificativo di quello smarrito.
3. Il fornitore di marchi auricolari consegna all'allevatore, per ciascun
codice auricolare prodotto, una cedola identificativa del bovino in singola
copia conforme al modello riportato nell'allegato II (in
formato PDF).
Art. 4.
Passaporto
1. Il servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente
rilascia, per gli animali identificati conformemente all'articolo 3, il
documento di identificazione individuale, di seguito definito passaporto,
conforme al modello riportato nell'allegato III
(informato PDF).
2. L'informazione relativa alla data di nascita del capo ed al codice di
identificazione della madre puo' essere omessa sul passaporto di cui al comma
1, solamente per gli animali nati prima del 1o gennaio 1998, destinati agli
scambi.
3. Il passaporto di cui al comma 1, accompagna gli animali in ogni
spostamento.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, ferme restando le norme a tutela
del benessere animale ed in particolare che gli animali appena nati il cui
ombelico non sia del tutto cicatrizzato non sono considerati idonei al
trasporto, qualora venga trasportato un vitello di meno di quattro settimane di
eta', tale animale dovra' comunque essere identificato mediante l'apposizione
dei marchi auricolari conformi al modello approvato, ma potra' spostarsi anche
in assenza del previsto passaporto, a condizione che sia accompagnato dalla
relativa cedola di identificazione individuale a tergo della quale dovra'
essere indicata la data del trasferimento, nonche' l'azienda di destinazione.
Un vitello trasportato con tale procedura non potra' subire piu' di due
movimentazioni da una azienda all'altra. Il movimento tra due aziende tramite
un mercato od un centro di raccolta di vitelli di eta' inferiore a quattro
settimane e' considerato come un unico movimento. L'ingresso e l'uscita da una
azienda di un vitello con tale procedura dovranno comunque essere debitamente
registrati nel registro aziendale. Entro le quattro settimane di eta'
dell'animale,l'ultimo detentore che abbia in carico il vitello consegna la
relativa cedolaidentificativa al servizio veterinario competente per territorio
al finedi ottenere il passaporto ufficiale. Sul passaporto sono trascritti i
passaggi di proprieta' dell'animale riportati nel retro della cedola
identificativa.5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, primo trattino, del
regolamento CEn. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 e successive
modificazioni, almomento della piena operativita' della banca dati
informatizzata, il passaportopotra' essere rilasciato solo per gli animali
destinati al commercio intracomunitario.
Art. 5.
Registrazione
1. Ogni azienda ed ogni allevamento come definiti all'articolo 1, comma 1
lettere a) e b), devono essere registrati presso il servizio veterinario
territorialmente competente, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.
2. Il registro aziendale e' rilasciato e detenuto conformemente a quanto
disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n. 317, ed e' conforme al modello riportato nell'allegato IV (in
formato PDF). Nel caso in cui in una stessa azienda sono presenti piu'
allevamenti, fermo restando che tutti gli allevamentiformano una unita' avente
una medesima qualifica sanitaria, il registro aziendale e' rilasciato al
singolo proprietario detentore di animale o gruppi di animali.
3. Per gli animali della specie bovina il registro di cui al comma 2puo'
essere realizzato anche in via informatica, con modalita' dirette adimpedirne
la contraffazione, secondo procedure e modalita' stabilite dalleregioni e
province autonome.
Art. 6.
Banca dati informatizzata degli
animali della specie bovina
1. La banca dati informatizzata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d),
e' realizzata a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 196, ed in conformita' a quanto previsto dall'articolo 12 del
citato provvedimento. Essa garantisce le funzionalita' di cui al comma 1 dello
stesso articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5del regolamento
CE n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997.
Art. 7.
Compiti del detentore
1. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione dei
trasportatori, deve tenere debitamente aggiornato il registro di cui
all'articolo 5, comma 2.
2. Nel registro di cui all'articolo 5, il detentore deve riportare almeno le
seguenti informazioni: a) per ciascun animale detenuto: il codice di
identificazione, la data di nascita, il sesso e la razza; b) data del decesso
per gli animali morti in azienda; c) per gli animali che lasciano l'azienda: il
nome e l'indirizzo del detentore, ad eccezione del trasportatore, o codice di
identificazione dell'azienda, ai quali viene trasferito l'animale, nonche' la
data di partenza; d) per gli animali che arrivano nell'azienda: il nome e
l'indirizzo del detentore, ad eccezione del trasportatore, o codice di
identificazione dell'azienda, dai quali l'animale proviene, nonche' la data di arrivo.
3. Il registro di cui all'articolo 5, oltre a quanto previsto al comma 2,
deve riportare il nome e la firma del veterinario ufficiale che lo
hacontrollato e le date di esecuzione dei singoli controlli.
4. Ciascun detentore di animali della specie bovina acquista, presso i
fornitori registrati nell'elenco di cui all'art. 12, comma 3, i
marchiauricolari dopo aver ottenuto dal servizio veterinario della azienda
unita'sanitaria locale competente l'assegnazione dei numeri progressivi dei
codiciidentificativi individuali di ciascun animale.
5. In deroga al comma 4, le regioni o le aziende unita' sanitarie locali,
che abbiano dei contratti di fornitura di marchi auricolari gia' stipulati,
possono mantenere le proprie modalita' di fornitura e distribuzione dei marchi
auricolari sino alla scadenza di tali contratti, dandone comunicazione al
Ministero della sanita'.
6. Il detentore puo' acquistare un numero massimo di marchi auricolari
corrispondenti al proprio fabbisogno annuale.
7. I marchi auricolari di cui all'articolo 3 non possono essere utilizzati
in allevamenti diversi da quello per il quale sono stati rilasciati.
8. Il detentore deve apporre i marchi auricolari a ciascun orecchio
dell'animale entro trenta giorni dalla sua nascita e, dal 1o gennaio 2000,
entro venti giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che l'animale lasci
l'azienda in cui e' nato.
9. Il detentore invia per ciascun animale la cedola identificativa di cui
all'articolo 3, comma 3, completata in ogni sua parte, al servizio veterinario
dell'azienda unità sanitaria locale competente territorialmente, entro sette
giorni dalla marcatura dell'animale.
10. Gli animali della specie bovina importati da Paesi terzi, sottoposti ai
controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93, che rimangono
nel territorio comunitario, sono identificati, a cura del detentore
dell'allevamento di destinazione, mediante i marchi auricolari di cui
all'articolo 3, entro i venti giorni successivi ai predetti controlli e
comunque prima che gli animali lascino l'azienda.
11. Non occorre identificare, con le modalità di cui al comma 10, gli
animali importati da Paesi terzi nel caso in cui l'azienda di destinazione sia
un macello situato nel territorio nazionale e l'animale sia effettivamente
macellato entro i venti giorni successivi ai controlli di cui al decreto
legislativo del 3 marzo 1993, n. 93.
12. Gli animali della specie bovina provenienti da uno Stato membro
dell'Unione europea conservano il marchio auricolare originale. Fotocopia del
passaporto di tali animali, ad eccezione degli animali da macello, e' spedita
entro sette giorni dall'arrivo, a cura del detentore dell'azienda di prima
destinazione, al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale
competente,che registra le informazioni relative a tali animali nella banca
dati prevista all'articolo 10, comma 1.
13. Il detentore e' responsabile della tenuta dei passaporti degli animali.
14. Il detentore completa, all'arrivo di ciascun animale, il passaporto
inserendo la data di introduzione nell'azienda o allevamento, il proprio codice
aziendale e la propria firma.
15. Il detentore, qualora per animali maschi posti sotto la sua
responsabilità venissero richiesti premi comunitari, compila la specifica
sezione dei relativi passaporti, con la data ed il numero di domanda di
richiesta del premio.
16. In caso di decesso di un animale il detentore rinvia il passaporto al
servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente entro
sette giorni dalla data del decesso.
17. Qualora il detentore perda il passaporto di uno o piu' animali deve
darne comunicazione, entro sette giorni, al servizio veterinario competente,
indicando gli estremi identificativi degli animali per i quali il passaporto e'
stato smarrito.
18. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione del
trasportatore, comunica, entro sette giorni, al servizio veterinario
dell'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, tutti i
movimenti degli animali in arrivo e in partenza dall'azienda, compresa l'uscita
per la macellazione, tramite la consegna di copia del modello di dichiarazione
di provenienza degli animali, di cui all'allegato IV del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.
Art. 8.
Compiti del titolare dello stabilimento
di macellazione
1. Il titolare dello stabilimento di macellazione comunica al servizio
veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente sullo stabilimento
di macellazione, con frequenza almeno settimanale, per via informatica e
secondo i tracciati riportati nelle linee guida di cui all'articolo 12, comma7,
i codici identificativi dei capi macellati con la data di macellazione,il
codice dell'ultima azienda in cui e' stato tenuto l'animale, nonche' ilnumero
dello stabilimento di macellazione, nonche', per le esigenze di altre
amministrazioni, il numero di macellazione di ciascun animale e il peso
carcassa per i vitelli.
2. Il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente
sullo stabilimento di macellazione, dopo verifica dei dati di sua competenza
trasmessi conformemente al comma 1, invia tali dati alla regione o provincia
autonoma e al Ministero della sanita'.
3. Per gli stabilimenti di macellazione, in deroga e a capacita' limitata
non ancora informatizzati, l'adempimento previsto al comma 1 e' effettuato,
sino al 31 dicembre 2000, dal servizio veterinario dell'azienda unita'
sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento.
Art. 9.
Compiti dei fornitori dei marchi
auricolari
1. Il servizio di fornitura dei marchi auricolari, di cui all'articolo 3,
deve essere preventivamente comunicato al Ministero della sanita' tramite
l'invio del modello di cui all'allegato V
(informato PDF) compilato in ogni sua parte, ai fini dell'iscrizione
nelregistro previsto all'articolo 12, comma 3.
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2. Solo gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 3, possono
svolgere l'attivita' di fornitura dei marchi auricolari utilizzati al fine
dell'identificazione e registrazione dei bovini.
3. I fornitori gia' in attivita' richiedono al Ministero della sanita',
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
di essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 3. Dell'avvenuta iscrizione
o del diniego della stessa e' data comunicazione all'interessato dal Ministero
della sanita' entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
Art. 10.
Compiti del servizio veterinario
delle aziende unita' sanitarie locali
1. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale tiene
una banca dati automatizzata nella quale vengono registrate le informazioni
riguardanti le aziende, gli allevamenti e tutti i capi della specie bovina
presenti nel territorio di competenza, a prescindere dal sistema di
identificazione utilizzato, secondo quanto previsto all'articolo 12 del decreto
legislativo del 22 maggio 1999, n. 196.
2. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale
registra, nella banca dati di cui al comma 1, le informazioni riportate nelle
cedole identificative o nelle fotocopie dei passaporti consegnate dal detentore
ai sensi dell'articolo 7, commi 10 e 12, nonche' quelle relative agli animali
nati nel territorio di competenza.
3. Per gli animali identificati conformemente all'articolo 3, il servizio
veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale rilascia, entro
quattordici giorni dalla notifica della nascita o dalla nuova identificazione
dell'animale importato, il passaporto previsto all'articolo 4. Il passaporto e'
altresi' rilasciato nei casi contemplati dall'articolo 4, commi 2 e 4.
4. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale
competente rilascia un duplicato del passaporto entro quattordici giorni dalla
data di notifica dell'avvenuto smarrimento del passaporto. Su tale passaporto
e' posto un timbro con l'indicazione: "duplicato".
5. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale
registra nella banca dati di cui al comma 1 le morti, i decessi e le macellazioni
degli animali registrati nella propria banca dati.
6. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale
registra i codici identificativi assegnati secondo l'articolo 7, comma 4, a
ciascun detentore.
7. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale
competente registra, nella banca dati di cui al comma 1, tutte le uscite di
animali dagli allevamenti.
8. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale di
competenza registra gli animali che entrano negli allevamenti e che provengono
da altro allevamento italiano. A tale fine puo' connettersi, con la banca dati
regionale o con quella di cui all'articolo 12, comma 1.
9. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale invia,
per via informatica e secondo le modalita' riportate nelle linee guida di cui
all'articolo 12, comma 7, i dati registrati nella propria banca dati alle
regioni, alle province autonome ed al Ministero della sanita'.
10. L'esito dei controlli effettuati conformemente al presente regolamento
e' riportato sulla scheda annessa alle linee guida di cui all'articolo 12,
comma 7, con le modalita' ivi indicate.
11. I servizi veterinari di ciascuna azienda unita' sanitaria locale
vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni previste dal presente
regolamento.
12. I servizi veterinari di ciascuna azienda unita' sanitaria locale,che
effettuano l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti di macellazione,
verificano l'avvenuta distruzione dei marchi auricolari, preventivamente
tagliati a cura del responsabile dello stabilimento e la corretta tenuta dei
passaporti degli animali macellati.
Art. 11.
Compiti delle regioni e delle
province autonome
1. Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV, capo I
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province
autonome: a) assicurano il corretto funzionamento del sistema di
identificazione e registrazione sul territorio di propria competenza; b)
garantiscono ilfunzionamento della banca dati a livello regionale e locale e i
collegamenticon quellanazionale; c) disciplinano le modalita' e le procedure di
cuiall'articolo5, comma 3.
Art. 12.
Compiti del Ministero della sanita'
1. Il Ministero della sanita' detiene la banca dati nazionale degli
allevamenti e capi bovini di cui all'articolo 6.
2. Il Ministero della sanita' garantisce l'accesso alla banca dati dicui al
comma 1, a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto1990, n.
241.
3. Il Ministero della sanita' redige l'elenco dei fornitori di
marchiauricolari.
4. Il Ministero della sanita' in caso di grave inadempienza agli obblighi
sottoscritti dal fornitore di marchi auricolari, sospende o revoca l'iscrizione
del predetto fornitore da tale elenco.
5. Il Ministero della sanita' comunica alle regioni e province autonome
l'elenco dei fornitori registrati e le eventuali modifiche.
6. Il Ministero della sanita' comunica, per via informatica, l'avvenuta
macellazione di ciascun animale ai servizi veterinari di ciascuna azienda
unita' sanitaria locale competente sull'ultimo allevamento nel quale l'animale
era detenuto e alla regione o provincia autonoma di appartenenza al
finedell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma 1.
7. Il Ministero della sanita' redige, anche ai fini delle procedure connesse
all'attuazione della: "politica agricola comune" (PAC), le linee
guida per l'attuazione delle procedure operative per la gestione e
l'aggiornamentodell'anagrafe del bestiame nonche' per la trasmissione informatica
dei relatividati.
8. Per l'applicazione del presente articolo il Ministero della sanita' puo'
avvalersi del Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione
ed informazione, attivato presso l'istituto zooprofilattico sperimentaledell'Abruzzo
e del Molise "G. Caporale".
9. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati, anchein
attuazione di disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro dellasanita'.
Art. 13.
D e l e g a
1. Per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 7, il detentore puo'
avvalersi di associazioni od organizzazioni professionali, dell'Associazione
italiana allevatori o di altre organizzazioni a tale fine delegate.
2. Per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, il titolare dello
stabilimento di macellazione puo' avvalersi di associazioni o di altre
organizzazioni a tale fine delegate
Art. 14.
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento trova applicazione nella provincia autonoma di
Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fatte salve le disposizioni gia'
adottate nell'ambito delle rispettive autonomie statutarie, assicurando
comunque l'interconnessione con il sistema nazionale.
2. Limitatamente al sistema di identificazione e registrazione dei bovini,
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n. 317, incompatibili con il presente regolamento, sono abrogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veronesi, Ministro della sanita'
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2001 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 1, foglio n. 55