MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 31 gennaio 2002

Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina. (GU n. 72 del 26-3-2002

IL MINISTRO DELLA SALUTE

ed

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI

ed

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante

modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.

317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE

relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente

attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la

direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in

materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e

suina;

Visto il regolamento (CE) n. 132/99 della Commissione del 21

gennaio 1999 recante modifica del regolamento 2630/97 per quanto

riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del

sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di

identificazione e registrazione dei bovini e relativo

all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni

bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in

particolare il titolo I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,

n. 437, recante modalita' per l'identificazione e la registrazione

dei bovini;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante

disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in

agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano

e, in particolare, l'art. 4 che prevede che il Ministro della salute

ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con

il Ministro degli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione

delle tecnologie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome, determinino le modalita'

e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della

banca dati nazionale di cui al citato decreto del Presidente della

Repubblica n. 437/2000, nonche' per la trasmissione informatica dei

dati;

Ritenuta la necessita' di determinare le modalita' e le procedure

operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati

nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.

437/2000 dinanzi citato;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute

del 20 dicembre 2001 e 31 gennaio 2002;

Decretano:

Art. 1.

Definizioni

1) Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti

definizioni:

a) anagrafe bovina: il sistema di identificazione e registrazione

degli animali della specie bovina;

b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di

una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati

o governati animali oggetto del presente regolamento;

c) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono

tenuti in una azienda come unita' epidemiologica e, in caso di piu'

allevamenti in un'azienda, questi ultimi devono formare un'unita'

distinta avente la medesima qualifica sanitaria;

d) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile

di animali; anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel

mercato individuata mediante il codice fiscale correlato al codice

dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso

in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche

quest'ultimo e' individuato con il proprio codice fiscale correlato

al codice dell'azienda;

e) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie

Bison bison e Bubalus bubalus;

f) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese

le specie Bison bison e Bubalus bubalus destinato ad essere condotto

ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale potra' essere

avviato solamente alla macellazione;

g) stabilimento di macellazione: stabilimento autorizzato

dall'autorita' competente ai sensi del decreto legislativo 18 aprile

1994, n. 286, identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;

h) autorita' competente: il Ministero della salute, in quanto

autorita' competente ai sensi della normativa comunitaria, e,

ciascuno per la propria competenza, le regioni, le province autonome

di Trento e Bolzano, le Aziende unita' sanitarie locali, l'AGEA e gli

organismi pagatori;

i) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il

dato e' accettato e registrato nella Banca dati nazionale (BDN)

secondo quanto stabilito dal manuale operativo di cui all'art. 6,

comma 2;

j) certificazione: l'esito dei procedimenti di controllo attuati

dalla autorita' competente al fine di garantire la congruenza

dell'informazione pervenuta in anagrafe con quanto rilevabile ad un

controllo;

k) certificato elettronico di identita': l'abilitazione per

l'accesso alla BDN.

Art. 2.

Sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti e capi

della specie bovina

1. Le principali finalita' dell'anagrafe bovina sono:

a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio

zootecnico (costituzione e funzionalita' della rete di

epidemiosorveglianza);

b) fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al

consumatore di carni bovine e consentire un'etichettatura adeguata e

chiara del prodotto;

c) assicurare efficienza ed efficacia nella gestione,

nell'erogazione e nel controllo dei regimi di aiuto comunitari.

2. L'anagrafe bovina comprende i seguenti elementi:

a) i marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali;

b) i passaporti per gli animali;

c) i registri tenuti presso ciascuna azienda;

d) la banca dati informatizzata.

3. Sono responsabili del funzionamento del sistema di cui al comma

1, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal

presente decreto:

a) i detentori degli animali,

b) i titolari degli stabilimenti di macellazione;

c) i produttori e i fornitori di marchi auricolari;

d) i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali;

e) AGEA e organismi pagatori;

f) le regioni e le province autonome;

g) il Ministero della salute.

4. L'anagrafe bovina si basa:

a) sulle dichiarazioni del detentore degli animali e del

responsabile dello stabilimento di macellazione;

b) sulla registrazione in tempo reale e comunque nei tempi

previsti dalla normativa comunitaria degli eventi nella Banca dati

nazionale (BDN) prevista all'art. 6.

5. L'autorita' sanitaria competente a livello territoriale

certifica l'iscrizione del capo in banca dati nazionale e

conseguentemente rilascia e vidima il documento individuale degli

animali, denominato passaporto.

Art. 3.

Marchi auricolari

1. Gli animali della specie bovina devono essere identificati

mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio, conforme

a quanto stabilito in allegato I. Sono fatte salve le diverse

modalita' di identificazione degli animali della specie bovina nati

prima del 1 gennaio 1998, non destinati agli scambi intracomunitari.

2. I marchi auricolari apposti sugli animali non possono essere

tolti o sostituiti. In caso di smarrimento di uno dei due marchi

auricolari, il marchio da apporre deve riportare il medesimo codice

identificativo di quello smarrito.

3. In conformita' alle procedure operative di cui all'art. 6, comma

2, l'assegnazione dei codici individuali dei marchi auricolari

spettanti a ciascun allevamento e' effettuata dalla banca dati

nazionale in collaborazione con il servizio veterinario della ASL

competente.

4. Il fornitore di marchi auricolari consegna, previa registrazione

nella banca dati nazionale ed in conformita' alle procedure operative

di cui all'art. 6, comma 2, al detentore degli animali, i marchi

auricolari richiesti per l'allevamento e per ciascun marchio una

cedola identificativa del bovino prestampata con il numero della

marca ed i dati dell'allevamento stesso, conforme al modello

riportato nell'allegato II.

5. I marchi possono essere commercializzati solo previa

certificazione di conformita' del Ministero della salute. I criteri e

le modalita' per ottenere la certificazione sono emanati dal Ministro

della salute, con decreto entro quarantacinque giorni dalla

pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Passaporto

I. Il servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale

competente provvede al rilascio e alla vidimazione del passaporto,

entro quattordici giorni dalla notifica del detentore di cui all'art.

7, comma 5, per gli animali identificati conformemente all'art. 3,

dopo l'iscrizione e la verifica del capo in banca dati nazionale. Il

modello del passaporto e' conforme al modello riportato nell'allegato

III.

2. L'informazione relativa alla data di nascita del capo ed al

codice di identificazione della madre puo' essere omessa sul

passaporto previsto al comma precedente solo per gli animali nati

prima del 1 gennaio 1998.

3. Il passaporto accompagna gli animali in ogni spostamento.
 
 

Art. 5.

Registrazione

1. Ogni azienda ed ogni allevamento, come definiti all'art. 1,

comma 1, lettere b) e c), devono essere registrati presso il servizio

veterinario territorialmente competente, conformemente a quanto

disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30

aprile 1996, n. 317, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della

Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, e devono essere registrati nella

banca dati nazionale.

2. Il titolare dell'azienda deve comunicare al servizio veterinario

competente ogni variazione relativa alla propria azienda entro sette

giorni dall'evento.

3. Il servizio veterinario dell'A.U.S.L. competente registra presso

la BDN ogni variazione relativa alle aziende e agli allevamenti che

insistono sul territorio di competenza.

4. Ogni azienda deve avere un registro aziendale. Il registro

aziendale e' rilasciato e tenuto secondo quanto disposto dall'art. 3

del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317,

ed e' conforme al modello riportato nell'allegato IV al presente

decreto. Nel caso in cui in una stessa azienda siano presenti piu'

allevamenti a ciascun proprietario e' rilasciato un registro

aziendale.

5. Per gli animali della specie bovina il registro aziendale puo'

essere realizzato anche in via informatica, con modalita' dirette ad

impedirne la contraffazione, secondo procedure e modalita' stabilite

nel manuale operativo previsto all'art. 6, comma 2.

Art. 6.

Banca dati informatizzata degli animali della specie bovina

1. La Banca dati nazionale (BDN) informatizzata e' unica ed e'

realizzata in conformita' con quanto previsto dall'art. 12 del

decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; garantisce le

funzionalita' citate al comma 1 dello stesso articolo, nel rispetto

di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento CE n. 1760/2000 del 17

luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono

predisposte dal comitato di cui all'art. 15, in apposito manuale

operativo da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione

del presente decreto, a cura del Ministero della salute e del

Ministero delle politiche agricole e forestali. Nelle procedure

operative sono determinate, tra l'altro, le modalita' di

accreditamento dei soggetti abilitati a registrare nella BDN.

3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre

1999, n. 503, il codice fiscale costituisce il codice unico di

identificazione del soggetto interessato al fine di garantire

l'interoperabilita' della BDN e del SIAN.

Art. 7.

Compiti del detentore

1. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione dei

trasportatori, deve tenere debitamente aggiornato il registro

previsto all'art. 5, comma 4, ove riporta entro tre giorni

dall'ingresso in stalla o dall'uscita dalla stessa o dalla marcatura

del capo, almeno le seguenti informazioni:

a) per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la

data di nascita, la data di ingresso in stalla, il codice della

madre, il sesso e la razza;

b) la data del decesso per gli animali morti in azienda con

indicazione della causa di morte desumibile dal certificato

sanitario;

c) per gli animali che lasciano l'azienda: la data di partenza,

il codice di identificazione dell'azienda o il nome o la ragione

sociale e l'indirizzo dell'azienda di destinazione, ad eccezione del

trasportatore, ai quali viene trasferito l'animale, gli estremi dei

certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4);

d) per gli animali che arrivano nell'azienda: la data di ingresso

in stalla, il codice di identificazione dell'azienda, ad eccezione

del trasportatore, dai quali l'animale proviene e gli estremi dei

certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4).

2. Ciascun detentore di animali della specie bovina acquista,

presso i fornitori registrati nell'elenco previsto all'art. 12, comma

1, lettera b), i marchi auricolari. Il detentore puo' acquistare un

numero massimo di marchi auricolari corrispondenti al proprio

fabbisogno annuale.

3. I marchi auricolari non possono essere utilizzati in allevamenti

diversi da quello per il quale sono stati rilasciati.

4. Il detentore appone entro venti giorni dalla nascita i marchi

auricolari a ciascun orecchio dell'animale ed in ogni caso prima che

l'animale lasci l'azienda in cui e' nato.

5. Il detentore notifica alla BDN le nascite e le importazioni da

Paesi terzi, entro sette giorni dall'apposizione dei marchi

auricolari.

6. Il detentore puo' registrare direttamente le comunicazioni di

cui al comma 5 alla banca dati nazionale secondo le procedure

operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga

della AUSL per gli adempimenti di registrazione degli animali alla

BDN, invia, per ciascun animale nato in azienda o importato da Paesi

terzi, la cedola identificativa prevista all'art. 3, comma 4,

completata in ogni sua parte, al servizio veterinario dell'azienda

unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla

marcatura dell'animale.

7. Gli animali della specie bovina importati da Paesi terzi,

sottoposti ai controlli previsti dal decreto legislativo del 3 marzo

1993, n. 93, che rimangono nel territorio comunitario, sono

identificati, a cura del detentore dell'allevamento di destinazione,

mediante i marchi auricolari previsti all'art. 3, entro i venti

giorni successivi ai predetti controlli e comunque prima che gli

animali lascino l'azienda.

8. Non occorre identificare, con le modalita' di cui al comma 5,

gli animali importati da Paesi terzi, nel caso in cui l'azienda di

destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e

l'animale sia effettivamente macellato entro i venti giorni

successivi ai controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo

1993, n. 93.

9. Il detentore:

a) e' responsabile della corretta tenuta dei passaporti, delle

cedole identificative, dei marchi auricolari e del registro

aziendale;

b) completa, all'arrivo di ciascun animale il passaporto,

inserendo la data di ingresso in allevamento, il proprio codice

aziendale e la propria firma negli spazi previsti;

c) compila la specifica sezione dei passaporti relativa ai premi

comunitari;

d) puo' registrare direttamente - secondo le procedure operative

di cui all'art. 6, comma 2 - la morte di un animale nella banca dati

nazionale ed e' tenuto ad inviare il passaporto al servizio

veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente, entro

sette giorni dalla data del decesso;

e) comunica la morte di un animale, ove non provveda

direttamente, inviando il passaporto al servizio veterinano

dell'azienda unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni

dalla data del decesso, per la successiva registrazione nella banca

dati nazionale;

f) comunica entro 48 ore lo smarrimento o il furto degli animali

e di quanto indicato alla lettera a) all'autorita' di polizia

giudiziaria competente e al servizio veterinario dell'azienda unita'

sanitaria competente che provvedera' alla registrazione in BDN.

10. Il detentore comunica alla BDN ogni movimentazione in entrata

ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro

sette giorni dall'evento.

11. Il detentore puo' registrare direttamente le comunicazioni di

cui al comma 10 nella BDN secondo le procedure operative di cui

all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga della AUSL,

invia, per ciascun animale movimentato, al servizio veterinario della

azienda unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni, la

documentazione prevista nel manuale operativo, per la successiva

registrazione in BDN.

Art. 8.

Compiti del titolare dello stabilimento di macellazione

1. Il responsabile dello stabilimento di macellazione

preventivamente registrato nella BDN:

a) comunica alla BDN e contestualmente, ove esistente, alla banca

dati regionale, per via informatica, entro sette giorni dalla

macellazione, tutte le informazioni relative ai capi macellati, cosi'

come definite nel manuale operativo;

b) provvede, sotto controllo del servizio veterinario, alla

distruzione dei marchi auricolari degli animali macellati.

Art. 9.

Compiti dei fornitori dei marchi auricolari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 437/2000 l'elenco dei fornitori di

marchi auricolari e' registrato in BDN.

2. I fornitori di marchi auricolari sono cancellati dall'elenco nel

caso di produzione e distribuzione di marchi non conformi a quanto

richiesto all'art. 3 del presente decreto.

3. I fornitori trasmettono alla banca dati nazionale e

contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale l'elenco

dei marchi forniti a ciascun allevamento, contestualmente alla

consegna, secondo le modalita' definite nel manuale operativo.

Art. 10.

Compiti del servizio veterinario delle aziende unita' sanitarie

locali

1. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria

locale:

a) e' connesso alla BDN;

b) rilascia e vidima il passaporto di cui all'art. 4;

c) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni previste

per l'identificazione e registrazione degli animali ed in particolare

effettua i controlli previsti dal regolamento (CE) 2630/1997 e

successive modifiche presso le aziende zootecniche e ne registra

l'esito nella BDN secondo le modalita' riportate nel manuale

operativo di cui all'art. 6, comma 2; il veterinario ufficiale annota

il proprio nome, la data del controllo e la propria firma sul

registro previsto all'art. 5;

d) registra ed aggiorna nella banca dati nazionale le

informazioni relative alle aziende zootecniche e agli allevamenti;

e) registra, nella BDN le informazioni relative alle nascite,

alle movimentazioni, alle macellazioni, alle introduzioni da Paesi

membri e alle importazioni da Paesi terzi per quei detentori che non

intendono avvalersi della facolta' di registrare direttamente i dati

o di avvalersi di convenzioni con altri organismi;

f) registra nella BDN il furto e lo smarrimento di animali, di

cedole identificative, dei passaporti e dei marchi auricolari;

g) stampa da sistema e rilascia il duplicato del passaporto

smarrito e/o oggetto di furto entro quattordici giorni dalla data di

notifica. Il nuovo passaporto riporta l'indicazione "DUPLICATO";

h) invia, ai sensi del regolamento (CE) 132/1999 i verbali dei

controlli che evidenziano le irregolarita', all'organismo pagatore.

2. I servizi veterinari di ciascuna azienda unita' sanitaria

locale, che effettuano l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti

di macellazione, controllano l'avvenuta distruzione dei marchi

auricolari, preventivamente tagliati a cura del responsabile dello

stabilimento e custodiscono per tre anni ai sensi del regolamento

(CE) 1760/2000 i passaporti degli animali debitamente annullati.

Art. 11.

Compiti delle regioni e delle province autonome

1. Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV,

capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e

le province autonome:

a) assicurano il corretto funzionamento del sistema di

identificazione e registrazione sul territorio di propria competenza

ed in particolare organizzano, coordinano e verificano l'attivita'

prevista all'art. 10 da parte dei servizi veterinari delle AUSL;

b) disciplinano le modalita' e le procedure di cui all'art. 5,

comma 5.

2. Le regioni e le province autonome sono connesse alla BDN.

3. Ferma restando l'ufficialita' dei dati della BDN, le regioni e

le province autonome, nell'ambito delle procedure definite di cui

all'art. 6, comma 2, relative all'uniformita' dei tempi, dei flussi

informativi e dei controlli, possono stabilire criteri organizzativi

riguardanti le fasi gestionali di afflusso dei dati alla banca dati

regionale, garantendo in tempo reale l'aggiornamento della BDN.

Art. 12.

Compiti del Ministero della salute

1. Il Ministero della salute:

a) detiene la banca dati nazionale delle aziende, degli

allevamenti e dei capi bovini prevista all'art. 6 e ne garantisce

l'accesso o la consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi

della legge 7 agosto 1990, n. 241. Assegna ai detentori o loro

delegati il certificato elettronico di identita' che distribuisce per

il tramite del servizio veterinario delle AUSL;

b) redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari e ne

certifica la conformita';

c) in caso di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dal

fornitore di marchi auricolari, sospende o revoca l'iscrizione del

predetto fornitore da tale elenco;

d) comunica alle regioni e province autonome l'elenco dei

fornitori registrati e le eventuali modifiche;

e) comunica, per via informatica, ai servizi veterinari di

ciascuna azienda unita' sanitaria locale, alle regioni e alle

province autonome, le variazioni relative a ciascun azienda e ai capi

ivi detenuti, compresi i movimenti e i capi macellati, per

l'espletamento dei compiti previsti agli articoli 10 e 11.

2. Il Ministero della salute, in quanto autorita' competente ai

sensi della normativa comunitaria, verifica la corretta applicazione

della disciplina prevista dal presente decreto, all'uopo avvalendosi

di uno specifico organismo di ispezione.

3. Per l'applicazione del presente articolo il Ministero della

salute si avvale del Centro servizi nazionale attivato presso

l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.

Caporale", con sede in Teramo.

Art. 13.

Obiettivi degli organismi pagatori

1. La banca dati nazionale deve contenere e rendere disponibili

all'AGEA ed agli organismi pagatori, ai sensi del regolamento (CE)

3887/92, del regolamento (CE) 1254/99, nonche' ai sensi del decreto

del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 gennaio 2000,

per ogni azienda richiedente premi, almeno i seguenti dati:

a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento:

a1) tipo di produzione (da latte o da carne);

a2) iscrizioni ai libri genealogici di razza;

a3) codice del libro genealogico di iscrizione;

a4) allevamento sottoposto a campione;

a5) tipo del campione;

b) identificativo individuale degli animali della specie bovina:

b1) marca auricolare;

b2) data di nascita;

b3) sesso;

b4) razza o tipo genealogico;

b5) data di entrata in allevamento;

b6) periodo di lattazione (data di inizio e di fine);

b7) codice della madre;

b8) data di presentazione e codice della domanda di premio;

c) movimenti intercorsi nella vita di un animale individualmente

identificato e registrato:

c1) data di uscita dall'allevamento;

c2) codice aziendale del nuovo allevamento ovvero;

c3) codice univoco aziendale della struttura di macellazione;

d) dati relativi alla morte di un animale identificato e

registrato:

d1) data di morte;

d2) causa della morte;

e) dati relativi alla macellazione:

e1) data di macellazione;

e2) marca auricolare;

e3) numero di macellazione attribuito alla carcassa;

e4) peso della carcassa;

e5) classificazione;

e6) categoria;

e7) codice univoco identificativo della struttura di

macellazione;

f) dati relativi ad animali macellati su disposizione

dell'autorita' sanitaria nell'ambito di programmi di eradicazione o

di controllo di malattie infettive e di campagne di profilassi:

f1) data di macellazione;

f2) causa di macellazione;

f3) marca auricolare;

f4) esiti positivi test rapidi BSE;

g) anomalie rilevabili in BDN e codificate nel manuale operativo;

h) inadempienze ed irregolarita' nel sistema di identificazione e

registrazione rilevate nell'ambito dell'attivita' di controllo ed

eventuali sanzioni irrogate:

h1) codice aziendale;

h2) tipo di inadempienza ed irregolarita' codificate nel

manuale operativo;

h3) data della sanzione;

h4) tipo di sanzione;

h5) importo della sanzione;

i) sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarita' dalle

strutture di macellazione per quanto attiene la materia oggetto del

presente decreto:

i1) codice univoco dello stabilimento della struttura di

macellazione;

i2) tipo di inadempienza o irregolarita' codificate;

i3) data della sanzione;

i4) tipo di sanzione,

i5) importo della sanzione;

j) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate

e ad effetto anabolizzante;

k) sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarita'

riscontrate nelle domande di premio:

k1) codice aziendale;

k2) tipo di inadempienza o irregolarita' codificate nel manuale

operativo;

k3) tipo di sanzione (amministrativa, penale, etc.);

k4) importo della sanzione.

2. L'immissione dei dati di cui al comma 1 e' effettuata, nel

termine previsto dalla normativa comunitaria ovvero dal presente

decreto ovvero, in mancanza di termine nelle suddette disposizioni,

entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, da:

a) detentore per i dati di cui alle lettere a1), a2), a3), b),

c1), c2), d1), d2) del comma 1;

b) struttura di macellazione per i dati di cui alle lettere c3),

e) del comma 1;

c) AUSL per i dati di cui alle lettere f), h), i), j) del comma

1;

d) AGEA per i dati di cui alle lettere a4), a5), k) del comma 1,

e) BDN per i dati di cui alla lettera g) del comma 1;

3. L'AGEA e gli organismi pagatori regionali sono connessi alla

BDN.

4. Il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche

agricole e forestali, ciascuno per quanto di competenza, determinano

le modalita' di adeguamento del patrimonio informativo della BDN in

modo da garantirne l'adeguamento all'evoluzione della normativa

comunitaria concernente la politica agricola comune in materia

zootecnica.
 
 

Art. 14.

Assistenza

1. Il detentore ed il titolare dello stabilimento di macellazione,

per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto,

possono avvalersi dell'assistenza degli organismi di cui all'art. 4

del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dei veterinari

riconosciuti ai sensi dell'art. 1, lettera s), del decreto

legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nonche' dell'Associazione

italiana allevatori e delle associazioni ad essa aderenti. Le regioni

possono individuare altri soggetti per l'adempimento dei compiti

suddetti.

2. Gli organismi pagatori e le regioni possono stipulare apposita

convenzione per le finalita' previste dal presente decreto con i

soggetti di cui al comma 1.

Art. 15.

Coordinamento

1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute e del

Ministro delle politiche agricole e forestali, il comitato tecnico di

coordinamento e composto da:

a) un rappresentante del Ministero della salute;

b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e

forestali;

c) un rappresentante del Ministro delle innovazioni e delle

tecnologie;

d) un rappresentante del Centro servizi nazionale;

e) un rappresentante di AGEA area coordinamento;

f) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla

Conferenza dei presidenti delle regioni.

2. Il comitato di cui al comma 1 predispone le procedure di cui

all'art. 6, comma 2, e propone le modifiche alla disciplina del

presente decreto da adottarsi con le medesime modalita' di emanazione

del presente decreto. Il comitato verifica la compatibilita' della

banca dati regionale con i criteri di cui all'art. 11, comma 3, ai

fini del riconoscimento da parte del Ministero della salute della

operativita' della banca dati regionale.
 
 

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in

maniera da consentire la piena operativita' delle disposizioni del

presente provvedimento a partire dal 1 luglio 2002.

2. Il presente decreto trova applicazione anche nella provincia

autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fatte salve le

disposizioni adottate nell'ambito delle rispettive autonomie

statutarie, assicurando comunque l'interconnessione con il sistema

nazionale.

Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la

registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il Ministro della salute

Sirchia

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

Il Ministro degli affari regionali

La Loggia

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie

Stanca

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 170

Allegati

vedere allegati da pag. 34 a pag. 39 della G.U.

Allegato 1 (In formato PDF)
Allegato 2 (In formato PDF)
Allegato 3 (In formato PDF)
Allegato 4 (In formato PDF)
Allegato 5 (In formato PDF)
Allegato 6 (In formato PDF)

selezione a cura del dr. Fabrizio Paletti

Responsabile ufficio legale SIVEMP