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MINISTERO DELLA SALUTE
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DECRETO 31 gennaio 2002
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Disposizione
in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina. (GU n. 72 del 26-3-2002)
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IL MINISTRO DELLA
SALUTE
ed
IL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI
AFFARI REGIONALI
ed
IL MINISTRO PER
L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Vista la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, recante norme
per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE
relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente
attuazione della
direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la
direttiva
64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi
intracomunitari di animali della specie bovina e
suina;
Visto il
regolamento (CE) n. 132/99 della Commissione del 21
gennaio 1999
recante modifica del regolamento 2630/97 per quanto
riguarda il livello
minimo dei controlli da eseguire nel contesto del
sistema di
identificazione e registrazione dei bovini;
Visto il
regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17
luglio 2000, che istituisce un sistema di
identificazione e
registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura
delle carni bovine e prodotti a base di carni
bovine, e che
abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in
particolare il
titolo I;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,
n. 437, recante
modalita' per l'identificazione e la registrazione
dei bovini;
Visto il
decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante
disposizioni
urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in
agricoltura (AGEA),
l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano
e, in particolare,
l'art. 4 che prevede che il Ministro della salute
ed il Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro degli
affari regionali ed il Ministro per l'innovazione
delle tecnologie,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le
regioni e le province autonome, determinino le modalita'
e le procedure
operative per la gestione e l'aggiornamento della
banca dati
nazionale di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n.
437/2000, nonche' per la trasmissione informatica dei
dati;
Ritenuta la
necessita' di determinare le modalita' e le procedure
operative per la
gestione e l'aggiornamento della banca dati
nazionale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n.
437/2000 dinanzi
citato;
Acquisita l'intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute
del 20 dicembre
2001 e 31 gennaio 2002;
Decretano:
Art. 1.
Definizioni
1) Ai fini del
presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) anagrafe bovina:
il sistema di identificazione e registrazione
degli animali della
specie bovina;
b) azienda:
qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di
una fattoria
all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati
o governati animali
oggetto del presente regolamento;
c) allevamento: un
animale o l'insieme degli animali che sono
tenuti in una
azienda come unita' epidemiologica e, in caso di piu'
allevamenti in
un'azienda, questi ultimi devono formare un'unita'
distinta avente la
medesima qualifica sanitaria;
d) detentore:
qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile
di animali; anche
temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel
mercato individuata
mediante il codice fiscale correlato al codice
dell'azienda, ad
esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso
in cui il detentore
non coincida con il proprietario, anche
quest'ultimo e'
individuato con il proprio codice fiscale correlato
al codice
dell'azienda;
e) animale: un
animale della specie bovina, comprese le specie
Bison bison e
Bubalus bubalus;
f) animale da
macello: un animale della specie bovina, comprese
le specie Bison
bison e Bubalus bubalus destinato ad essere condotto
ad un macello o ad
un centro di raccolta, dal quale potra' essere
avviato solamente
alla macellazione;
g) stabilimento di
macellazione: stabilimento autorizzato
dall'autorita'
competente ai sensi del decreto legislativo 18 aprile
1994, n. 286,
identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;
h) autorita'
competente: il Ministero della salute, in quanto
autorita'
competente ai sensi della normativa comunitaria, e,
ciascuno per la
propria competenza, le regioni, le province autonome
di Trento e
Bolzano, le Aziende unita' sanitarie locali, l'AGEA e gli
organismi pagatori;
i) validazione: il
procedimento operativo al termine del quale il
dato e' accettato e
registrato nella Banca dati nazionale (BDN)
secondo quanto
stabilito dal manuale operativo di cui all'art. 6,
comma 2;
j) certificazione:
l'esito dei procedimenti di controllo attuati
dalla autorita'
competente al fine di garantire la congruenza
dell'informazione
pervenuta in anagrafe con quanto rilevabile ad un
controllo;
k) certificato
elettronico di identita': l'abilitazione per
l'accesso alla BDN.
Art. 2.
Sistema di
identificazione e registrazione degli allevamenti e capi
della specie bovina
1. Le principali
finalita' dell'anagrafe bovina sono:
a) tutela della
salute pubblica e tutela del patrimonio
zootecnico
(costituzione e funzionalita' della rete di
epidemiosorveglianza);
b) fornire il
basilare supporto per trasmettere informazioni al
consumatore di
carni bovine e consentire un'etichettatura adeguata e
chiara del
prodotto;
c) assicurare
efficienza ed efficacia nella gestione,
nell'erogazione e
nel controllo dei regimi di aiuto comunitari.
2. L'anagrafe
bovina comprende i seguenti elementi:
a) i marchi
auricolari per l'identificazione dei singoli animali;
b) i passaporti per
gli animali;
c) i registri
tenuti presso ciascuna azienda;
d) la banca dati
informatizzata.
3. Sono
responsabili del funzionamento del sistema di cui al comma
1, ciascuno per le
proprie competenze secondo quanto stabilito dal
presente decreto:
a) i detentori
degli animali,
b) i titolari degli
stabilimenti di macellazione;
c) i produttori e i
fornitori di marchi auricolari;
d) i servizi veterinari
delle aziende unita' sanitarie locali;
e) AGEA e organismi
pagatori;
f) le regioni e le
province autonome;
g) il Ministero
della salute.
4. L'anagrafe
bovina si basa:
a) sulle
dichiarazioni del detentore degli animali e del
responsabile dello
stabilimento di macellazione;
b) sulla
registrazione in tempo reale e comunque nei tempi
previsti dalla
normativa comunitaria degli eventi nella Banca dati
nazionale (BDN)
prevista all'art. 6.
5. L'autorita'
sanitaria competente a livello territoriale
certifica
l'iscrizione del capo in banca dati nazionale e
conseguentemente
rilascia e vidima il documento individuale degli
animali, denominato
passaporto.
Art. 3.
Marchi auricolari
1. Gli animali
della specie bovina devono essere identificati
mediante un marchio
auricolare apposto su ciascun orecchio, conforme
a quanto stabilito
in allegato I. Sono fatte salve le diverse
modalita' di
identificazione degli animali della specie bovina nati
prima del 1 gennaio
1998, non destinati agli scambi intracomunitari.
2. I marchi
auricolari apposti sugli animali non possono essere
tolti o sostituiti.
In caso di smarrimento di uno dei due marchi
auricolari, il
marchio da apporre deve riportare il medesimo codice
identificativo di
quello smarrito.
3. In conformita'
alle procedure operative di cui all'art. 6, comma
2, l'assegnazione
dei codici individuali dei marchi auricolari
spettanti a ciascun
allevamento e' effettuata dalla banca dati
nazionale in
collaborazione con il servizio veterinario della ASL
competente.
4. Il fornitore di
marchi auricolari consegna, previa registrazione
nella banca dati
nazionale ed in conformita' alle procedure operative
di cui all'art. 6,
comma 2, al detentore degli animali, i marchi
auricolari
richiesti per l'allevamento e per ciascun marchio una
cedola
identificativa del bovino prestampata con il numero della
marca ed i dati
dell'allevamento stesso, conforme al modello
riportato
nell'allegato II.
5. I marchi possono
essere commercializzati solo previa
certificazione di
conformita' del Ministero della salute. I criteri e
le modalita' per
ottenere la certificazione sono emanati dal Ministro
della salute, con
decreto entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione del
presente decreto.
Art. 4.
Passaporto
I. Il servizio
veterinario della azienda unita' sanitaria locale
competente provvede
al rilascio e alla vidimazione del passaporto,
entro quattordici
giorni dalla notifica del detentore di cui all'art.
7, comma 5, per gli
animali identificati conformemente all'art. 3,
dopo l'iscrizione e
la verifica del capo in banca dati nazionale. Il
modello del
passaporto e' conforme al modello riportato nell'allegato
III.
2. L'informazione
relativa alla data di nascita del capo ed al
codice di
identificazione della madre puo' essere omessa sul
passaporto previsto
al comma precedente solo per gli animali nati
prima del 1 gennaio
1998.
3. Il passaporto accompagna gli animali in ogni spostamento.
Art. 5.
Registrazione
1. Ogni azienda ed
ogni allevamento, come definiti all'art. 1,
comma 1, lettere b)
e c), devono essere registrati presso il servizio
veterinario
territorialmente competente, conformemente a quanto
disposto dall'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1996, n.
317, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 1
dicembre 1999, n. 503, e devono essere registrati nella
banca dati
nazionale.
2. Il titolare
dell'azienda deve comunicare al servizio veterinario
competente ogni
variazione relativa alla propria azienda entro sette
giorni dall'evento.
3. Il servizio
veterinario dell'A.U.S.L. competente registra presso
la BDN ogni
variazione relativa alle aziende e agli allevamenti che
insistono sul
territorio di competenza.
4. Ogni azienda
deve avere un registro aziendale. Il registro
aziendale e'
rilasciato e tenuto secondo quanto disposto dall'art. 3
del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317,
ed e' conforme al
modello riportato nell'allegato IV al presente
decreto. Nel caso
in cui in una stessa azienda siano presenti piu'
allevamenti a
ciascun proprietario e' rilasciato un registro
aziendale.
5. Per gli animali
della specie bovina il registro aziendale puo'
essere realizzato
anche in via informatica, con modalita' dirette ad
impedirne la
contraffazione, secondo procedure e modalita' stabilite
nel manuale
operativo previsto all'art. 6, comma 2.
Art. 6.
Banca dati
informatizzata degli animali della specie bovina
1. La Banca dati
nazionale (BDN) informatizzata e' unica ed e'
realizzata in
conformita' con quanto previsto dall'art. 12 del
decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 196; garantisce le
funzionalita'
citate al comma 1 dello stesso articolo, nel rispetto
di quanto previsto
dall'art. 5 del regolamento CE n. 1760/2000 del 17
luglio 2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Le procedure
operative di attuazione del presente decreto sono
predisposte dal
comitato di cui all'art. 15, in apposito manuale
operativo da
emanarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
del presente
decreto, a cura del Ministero della salute e del
Ministero delle
politiche agricole e forestali. Nelle procedure
operative sono
determinate, tra l'altro, le modalita' di
accreditamento dei
soggetti abilitati a registrare nella BDN.
3. Ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre
1999, n. 503, il
codice fiscale costituisce il codice unico di
identificazione del
soggetto interessato al fine di garantire
l'interoperabilita'
della BDN e del SIAN.
Art. 7.
Compiti del detentore
1. Il detentore di
animali della specie bovina, ad eccezione dei
trasportatori, deve
tenere debitamente aggiornato il registro
previsto all'art.
5, comma 4, ove riporta entro tre giorni
dall'ingresso in
stalla o dall'uscita dalla stessa o dalla marcatura
del capo, almeno le
seguenti informazioni:
a) per ciascun
animale detenuto: il codice di identificazione, la
data di nascita, la
data di ingresso in stalla, il codice della
madre, il sesso e
la razza;
b) la data del
decesso per gli animali morti in azienda con
indicazione della
causa di morte desumibile dal certificato
sanitario;
c) per gli animali
che lasciano l'azienda: la data di partenza,
il codice di
identificazione dell'azienda o il nome o la ragione
sociale e
l'indirizzo dell'azienda di destinazione, ad eccezione del
trasportatore, ai
quali viene trasferito l'animale, gli estremi dei
certificati
sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4);
d) per gli animali
che arrivano nell'azienda: la data di ingresso
in stalla, il
codice di identificazione dell'azienda, ad eccezione
del trasportatore,
dai quali l'animale proviene e gli estremi dei
certificati
sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4).
2. Ciascun
detentore di animali della specie bovina acquista,
presso i fornitori
registrati nell'elenco previsto all'art. 12, comma
1, lettera b), i
marchi auricolari. Il detentore puo' acquistare un
numero massimo di
marchi auricolari corrispondenti al proprio
fabbisogno annuale.
3. I marchi
auricolari non possono essere utilizzati in allevamenti
diversi da quello
per il quale sono stati rilasciati.
4. Il detentore
appone entro venti giorni dalla nascita i marchi
auricolari a
ciascun orecchio dell'animale ed in ogni caso prima che
l'animale lasci
l'azienda in cui e' nato.
5. Il detentore
notifica alla BDN le nascite e le importazioni da
Paesi terzi, entro
sette giorni dall'apposizione dei marchi
auricolari.
6. Il detentore
puo' registrare direttamente le comunicazioni di
cui al comma 5 alla
banca dati nazionale secondo le procedure
operative di cui
all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga
della AUSL per gli
adempimenti di registrazione degli animali alla
BDN, invia, per
ciascun animale nato in azienda o importato da Paesi
terzi, la cedola
identificativa prevista all'art. 3, comma 4,
completata in ogni
sua parte, al servizio veterinario dell'azienda
unita' sanitaria
locale competente, entro sette giorni dalla
marcatura
dell'animale.
7. Gli animali
della specie bovina importati da Paesi terzi,
sottoposti ai
controlli previsti dal decreto legislativo del 3 marzo
1993, n. 93, che
rimangono nel territorio comunitario, sono
identificati, a
cura del detentore dell'allevamento di destinazione,
mediante i marchi
auricolari previsti all'art. 3, entro i venti
giorni successivi
ai predetti controlli e comunque prima che gli
animali lascino
l'azienda.
8. Non occorre
identificare, con le modalita' di cui al comma 5,
gli animali
importati da Paesi terzi, nel caso in cui l'azienda di
destinazione sia un
macello situato nel territorio nazionale e
l'animale sia
effettivamente macellato entro i venti giorni
successivi ai
controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo
1993, n. 93.
9. Il detentore:
a) e' responsabile
della corretta tenuta dei passaporti, delle
cedole
identificative, dei marchi auricolari e del registro
aziendale;
b) completa,
all'arrivo di ciascun animale il passaporto,
inserendo la data
di ingresso in allevamento, il proprio codice
aziendale e la
propria firma negli spazi previsti;
c) compila la
specifica sezione dei passaporti relativa ai premi
comunitari;
d) puo' registrare
direttamente - secondo le procedure operative
di cui all'art. 6,
comma 2 - la morte di un animale nella banca dati
nazionale ed e'
tenuto ad inviare il passaporto al servizio
veterinario
dell'azienda unita' sanitaria locale competente, entro
sette giorni dalla
data del decesso;
e) comunica la
morte di un animale, ove non provveda
direttamente,
inviando il passaporto al servizio veterinano
dell'azienda unita'
sanitaria locale competente, entro sette giorni
dalla data del
decesso, per la successiva registrazione nella banca
dati nazionale;
f) comunica entro
48 ore lo smarrimento o il furto degli animali
e di quanto
indicato alla lettera a) all'autorita' di polizia
giudiziaria
competente e al servizio veterinario dell'azienda unita'
sanitaria
competente che provvedera' alla registrazione in BDN.
10. Il detentore
comunica alla BDN ogni movimentazione in entrata
ed in uscita
dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro
sette giorni
dall'evento.
11. Il detentore
puo' registrare direttamente le comunicazioni di
cui al comma 10
nella BDN secondo le procedure operative di cui
all'art. 6, comma
2. Qualora il detentore si avvalga della AUSL,
invia, per ciascun
animale movimentato, al servizio veterinario della
azienda unita'
sanitaria locale competente, entro sette giorni, la
documentazione
prevista nel manuale operativo, per la successiva
registrazione in
BDN.
Art. 8.
Compiti del
titolare dello stabilimento di macellazione
1. Il responsabile
dello stabilimento di macellazione
preventivamente
registrato nella BDN:
a) comunica alla
BDN e contestualmente, ove esistente, alla banca
dati regionale, per
via informatica, entro sette giorni dalla
macellazione, tutte
le informazioni relative ai capi macellati, cosi'
come definite nel
manuale operativo;
b) provvede, sotto
controllo del servizio veterinario, alla
distruzione dei
marchi auricolari degli animali macellati.
Art. 9.
Compiti dei fornitori
dei marchi auricolari
1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 9 del decreto del
Presidente della
Repubblica n. 437/2000 l'elenco dei fornitori di
marchi auricolari
e' registrato in BDN.
2. I fornitori di
marchi auricolari sono cancellati dall'elenco nel
caso di produzione
e distribuzione di marchi non conformi a quanto
richiesto all'art.
3 del presente decreto.
3. I fornitori
trasmettono alla banca dati nazionale e
contestualmente,
ove esistente, alla banca dati regionale l'elenco
dei marchi forniti
a ciascun allevamento, contestualmente alla
consegna, secondo
le modalita' definite nel manuale operativo.
Art. 10.
Compiti del
servizio veterinario delle aziende unita' sanitarie
locali
1. Il servizio
veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria
locale:
a) e' connesso alla
BDN;
b) rilascia e
vidima il passaporto di cui all'art. 4;
c) vigila sulla
corretta applicazione delle disposizioni previste
per
l'identificazione e registrazione degli animali ed in particolare
effettua i controlli
previsti dal regolamento (CE) 2630/1997 e
successive
modifiche presso le aziende zootecniche e ne registra
l'esito nella BDN
secondo le modalita' riportate nel manuale
operativo di cui
all'art. 6, comma 2; il veterinario ufficiale annota
il proprio nome, la
data del controllo e la propria firma sul
registro previsto
all'art. 5;
d) registra ed
aggiorna nella banca dati nazionale le
informazioni
relative alle aziende zootecniche e agli allevamenti;
e) registra, nella
BDN le informazioni relative alle nascite,
alle
movimentazioni, alle macellazioni, alle introduzioni da Paesi
membri e alle
importazioni da Paesi terzi per quei detentori che non
intendono avvalersi
della facolta' di registrare direttamente i dati
o di avvalersi di
convenzioni con altri organismi;
f) registra nella
BDN il furto e lo smarrimento di animali, di
cedole
identificative, dei passaporti e dei marchi auricolari;
g) stampa da
sistema e rilascia il duplicato del passaporto
smarrito e/o
oggetto di furto entro quattordici giorni dalla data di
notifica. Il nuovo
passaporto riporta l'indicazione "DUPLICATO";
h) invia, ai sensi
del regolamento (CE) 132/1999 i verbali dei
controlli che
evidenziano le irregolarita', all'organismo pagatore.
2. I servizi
veterinari di ciascuna azienda unita' sanitaria
locale, che
effettuano l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti
di macellazione,
controllano l'avvenuta distruzione dei marchi
auricolari,
preventivamente tagliati a cura del responsabile dello
stabilimento e
custodiscono per tre anni ai sensi del regolamento
(CE) 1760/2000 i
passaporti degli animali debitamente annullati.
Art. 11.
Compiti delle
regioni e delle province autonome
1. Fermo restando
il riparto delle competenze di cui al titolo IV,
capo I, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e
le province
autonome:
a) assicurano il
corretto funzionamento del sistema di
identificazione e
registrazione sul territorio di propria competenza
ed in particolare
organizzano, coordinano e verificano l'attivita'
prevista all'art.
10 da parte dei servizi veterinari delle AUSL;
b) disciplinano le
modalita' e le procedure di cui all'art. 5,
comma 5.
2. Le regioni e le
province autonome sono connesse alla BDN.
3. Ferma restando
l'ufficialita' dei dati della BDN, le regioni e
le province
autonome, nell'ambito delle procedure definite di cui
all'art. 6, comma
2, relative all'uniformita' dei tempi, dei flussi
informativi e dei
controlli, possono stabilire criteri organizzativi
riguardanti le fasi
gestionali di afflusso dei dati alla banca dati
regionale,
garantendo in tempo reale l'aggiornamento della BDN.
Art. 12.
Compiti del
Ministero della salute
1. Il Ministero
della salute:
a) detiene la banca
dati nazionale delle aziende, degli
allevamenti e dei
capi bovini prevista all'art. 6 e ne garantisce
l'accesso o la
consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi
della legge 7
agosto 1990, n. 241. Assegna ai detentori o loro
delegati il
certificato elettronico di identita' che distribuisce per
il tramite del
servizio veterinario delle AUSL;
b) redige l'elenco
dei fornitori di marchi auricolari e ne
certifica la
conformita';
c) in caso di grave
inadempienza agli obblighi sottoscritti dal
fornitore di marchi
auricolari, sospende o revoca l'iscrizione del
predetto fornitore
da tale elenco;
d) comunica alle
regioni e province autonome l'elenco dei
fornitori
registrati e le eventuali modifiche;
e) comunica, per
via informatica, ai servizi veterinari di
ciascuna azienda
unita' sanitaria locale, alle regioni e alle
province autonome,
le variazioni relative a ciascun azienda e ai capi
ivi detenuti,
compresi i movimenti e i capi macellati, per
l'espletamento dei
compiti previsti agli articoli 10 e 11.
2. Il Ministero
della salute, in quanto autorita' competente ai
sensi della
normativa comunitaria, verifica la corretta applicazione
della disciplina
prevista dal presente decreto, all'uopo avvalendosi
di uno specifico
organismo di ispezione.
3. Per
l'applicazione del presente articolo il Ministero della
salute si avvale
del Centro servizi nazionale attivato presso
l'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.
Caporale", con
sede in Teramo.
Art. 13.
Obiettivi degli
organismi pagatori
1. La banca dati
nazionale deve contenere e rendere disponibili
all'AGEA ed agli
organismi pagatori, ai sensi del regolamento (CE)
3887/92, del
regolamento (CE) 1254/99, nonche' ai sensi del decreto
del Ministro delle
politiche agricole e forestali 22 gennaio 2000,
per ogni azienda
richiedente premi, almeno i seguenti dati:
a) identificativo
fiscale e dati anagrafici dell'allevamento:
a1) tipo di
produzione (da latte o da carne);
a2) iscrizioni ai
libri genealogici di razza;
a3) codice del
libro genealogico di iscrizione;
a4) allevamento
sottoposto a campione;
a5) tipo del
campione;
b) identificativo
individuale degli animali della specie bovina:
b1) marca
auricolare;
b2) data di
nascita;
b3) sesso;
b4) razza o tipo
genealogico;
b5) data di entrata
in allevamento;
b6) periodo di
lattazione (data di inizio e di fine);
b7) codice della
madre;
b8) data di
presentazione e codice della domanda di premio;
c) movimenti
intercorsi nella vita di un animale individualmente
identificato e
registrato:
c1) data di uscita
dall'allevamento;
c2) codice
aziendale del nuovo allevamento ovvero;
c3) codice univoco
aziendale della struttura di macellazione;
d) dati relativi
alla morte di un animale identificato e
registrato:
d1) data di morte;
d2) causa della
morte;
e) dati relativi
alla macellazione:
e1) data di
macellazione;
e2) marca
auricolare;
e3) numero di
macellazione attribuito alla carcassa;
e4) peso della
carcassa;
e5)
classificazione;
e6) categoria;
e7) codice univoco
identificativo della struttura di
macellazione;
f) dati relativi ad
animali macellati su disposizione
dell'autorita'
sanitaria nell'ambito di programmi di eradicazione o
di controllo di
malattie infettive e di campagne di profilassi:
f1) data di
macellazione;
f2) causa di
macellazione;
f3) marca auricolare;
f4) esiti positivi
test rapidi BSE;
g) anomalie
rilevabili in BDN e codificate nel manuale operativo;
h) inadempienze ed
irregolarita' nel sistema di identificazione e
registrazione
rilevate nell'ambito dell'attivita' di controllo ed
eventuali sanzioni
irrogate:
h1) codice
aziendale;
h2) tipo di
inadempienza ed irregolarita' codificate nel
manuale operativo;
h3) data della
sanzione;
h4) tipo di
sanzione;
h5) importo della
sanzione;
i) sanzioni
irrogate per inadempienze ed irregolarita' dalle
strutture di
macellazione per quanto attiene la materia oggetto del
presente decreto:
i1) codice univoco
dello stabilimento della struttura di
macellazione;
i2) tipo di
inadempienza o irregolarita' codificate;
i3) data della
sanzione;
i4) tipo di
sanzione,
i5) importo della
sanzione;
j) esiti positivi
dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate
e ad effetto
anabolizzante;
k) sanzioni
irrogate per inadempienze ed irregolarita'
riscontrate nelle
domande di premio:
k1) codice
aziendale;
k2) tipo di
inadempienza o irregolarita' codificate nel manuale
operativo;
k3) tipo di
sanzione (amministrativa, penale, etc.);
k4) importo della
sanzione.
2. L'immissione dei
dati di cui al comma 1 e' effettuata, nel
termine previsto
dalla normativa comunitaria ovvero dal presente
decreto ovvero, in
mancanza di termine nelle suddette disposizioni,
entro dieci giorni
dal verificarsi dell'evento, da:
a) detentore per i
dati di cui alle lettere a1), a2), a3), b),
c1), c2), d1), d2)
del comma 1;
b) struttura di
macellazione per i dati di cui alle lettere c3),
e) del comma 1;
c) AUSL per i dati
di cui alle lettere f), h), i), j) del comma
1;
d) AGEA per i dati
di cui alle lettere a4), a5), k) del comma 1,
e) BDN per i dati
di cui alla lettera g) del comma 1;
3. L'AGEA e gli
organismi pagatori regionali sono connessi alla
BDN.
4. Il Ministero
della salute ed il Ministero delle politiche
agricole e
forestali, ciascuno per quanto di competenza, determinano
le modalita' di
adeguamento del patrimonio informativo della BDN in
modo da garantirne
l'adeguamento all'evoluzione della normativa
comunitaria
concernente la politica agricola comune in materia
zootecnica.
Art. 14.
Assistenza
1. Il detentore ed
il titolare dello stabilimento di macellazione,
per l'adempimento
degli obblighi previsti dal presente decreto,
possono avvalersi
dell'assistenza degli organismi di cui all'art. 4
del decreto
legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dei veterinari
riconosciuti ai
sensi dell'art. 1, lettera s), del decreto
legislativo 22
maggio 1999, n. 196, nonche' dell'Associazione
italiana allevatori
e delle associazioni ad essa aderenti. Le regioni
possono individuare
altri soggetti per l'adempimento dei compiti
suddetti.
2. Gli organismi
pagatori e le regioni possono stipulare apposita
convenzione per le
finalita' previste dal presente decreto con i
soggetti di cui al
comma 1.
Art. 15.
Coordinamento
1. E' istituito,
con decreto del Ministro della salute e del
Ministro delle
politiche agricole e forestali, il comitato tecnico di
coordinamento e
composto da:
a) un
rappresentante del Ministero della salute;
b) un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
c) un
rappresentante del Ministro delle innovazioni e delle
tecnologie;
d) un
rappresentante del Centro servizi nazionale;
e) un
rappresentante di AGEA area coordinamento;
f) cinque
rappresentanti delle regioni, designati dalla
Conferenza dei
presidenti delle regioni.
2. Il comitato di
cui al comma 1 predispone le procedure di cui
all'art. 6, comma
2, e propone le modifiche alla disciplina del
presente decreto da
adottarsi con le medesime modalita' di emanazione
del presente
decreto. Il comitato verifica la compatibilita' della
banca dati
regionale con i criteri di cui all'art. 11, comma 3, ai
fini del
riconoscimento da parte del Ministero della salute della
operativita' della
banca dati regionale.
Art. 16.
Disposizioni finali
1. Gli adempimenti
previsti dal presente decreto sono attuati in
maniera da consentire
la piena operativita' delle disposizioni del
presente
provvedimento a partire dal 1 luglio 2002.
2. Il presente
decreto trova applicazione anche nella provincia
autonoma di Bolzano
e nella regione Valle d'Aosta, fatte salve le
disposizioni adottate
nell'ambito delle rispettive autonomie
statutarie,
assicurando comunque l'interconnessione con il sistema
nazionale.
Il presente decreto
e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 31 gennaio
2002
Il Ministro della
salute
Sirchia
Il Ministro delle
politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro degli
affari regionali
La Loggia
Il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie
Stanca
Registrato alla
Corte dei conti il 12 marzo 2002
Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni
culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 170
Allegati
vedere allegati da
pag. 34 a pag. 39 della G.U.
Allegato 1 (In formato
PDF)
Allegato 2 (In formato
PDF)
Allegato 3 (In formato
PDF)
Allegato 4 (In formato
PDF)
Allegato 5 (In formato
PDF)
Allegato 6 (In formato
PDF)
selezione a cura del dr. Fabrizio
Paletti
Responsabile ufficio legale SIVEMP