L’anagrafe informatizzata
del bestiame
Il nuovo sistema di
identificazione degli allevamenti e dei
bovini.
Alcuni
anni fa , a seguito di recepimenti di alcune direttive CEE , si dava inizio all’istituzione di una banca
dati informatizzata relativa all’identificazione di alcune tipologie di aziende
zootecniche (bovini, ovini, caprini, suini, equini, avicoli e cunicoli) che
prevedeva l’assegnazione, a ciascun allevamento, di un codice aziendale
contraddistinto dal codice ISTAT del Comune di ubicazione dell’allevamento,
dalla sigla della provincia e da un numero progressivo assegnato dai Servizi
Veterinari delle ASL competenti territorialmente (es. 049(Comune di Missaglia) LC(sigla
provincia) 001(numero progressivo
allevamento) = 049LC001).
Da
allora in poi ogni allevamento preesistente o di nuova attivazione a cui sia
stato assegnato il “CODICE AZIENDALE” è identificabile e rintracciabile in tutto il
territorio nazionale e all’interno di tutti i paesi appartenenti all’Unione
Europea.
Successivamente,
e questa è storia un po’ più recente,
alcune nuove disposizioni comunitarie hanno profondamente modificato le
normative relative all’identificazione e registrazione dei bovini e delle loro
movimentazioni. In particolare è stata
prevista l’istituzione di una banca dati informatizzata, collegata in rete a
livello nazionale, in grado di registrare individualmente tutti i bovini, le
relative movimentazioni e tutte le aziende in cui sono ricoverati gli animali.
In
pratica questo sistema dovrebbe consentire, in qualsiasi momento, e in ogni
azienda registrata, una fotografia precisa della situazione anagrafica con
l’identificazione di ogni singolo bovino presente.
Il
sistema di identificazione, che prevede la conservazione delle informazioni
introdotte per almeno i tre anni successivi al decesso di ogni singolo animale,
è finalizzato, oltre che per i fini anagrafici sopra esposti, anche alla
rintracciabilità delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle
carni bovine, a tutela della salute pubblica e di quella animale, oltre
che alla gestione dei premi comunitari
per le produzioni agrozootecniche.
La
nuova procedura di identificazione e
registrazione anagrafica dei bovini prevede alcune fasi che brevemente vengono
esposte di seguito:
·
Richiesta e rilascio delle marche auricolari
Per ciascun bovino (*) a partire dal 1 luglio 1998 debbono essere richieste ed
apposte due marche auricolari. La richiesta delle marche auricolari va
effettuata presso il Servizio di Sanità Animale dell’A.S.L.. A seguito della
richiesta l'allevatore verrà autorizzato all’acquisto delle marche che potrà
acquistare presso qualsiasi distributore autorizzato; dal distributore gli
verranno consegnate le marche
auricolari ordinate e per ciascuna di esse una cedola identificativa in duplice copia (originale + copia) che
utilizzerà per la notifica dell'apposizione delle marche. L'allevatore dovrà
apporre le marche agli animali entro 20 giorni dalla loro nascita e consegnare
le relative cedole entro sette giorni dall’apposizione delle marche.
(*)Gli animali che necessitano dell'apposizione di marche auricolari sono tutti
i nuovi nati e gli animali importati da Paesi Terzi. Gli animali provenienti da
altri Paesi dell'Unione Europea mantengono le loro marche auricolari.
·
Il marchio auricolare
Tutti i bovini nati dopo il primo luglio 1998 devono essere
identificati tramite l'apposizione di due marchi auricolari con lo stesso
codice identificativo.
·
Apposizione della marca e rilascio del passaporto.
L'allevatore una volta applicate le marche
auricolari dovrà compilare le relative cedole di identificazione ed
inviarle/consegnarle al Servizio
competente della propria A.S.L..
Quest’ultimo entro 14 giorni dal ricevimento delle cedole rilascerà i relativi
documenti di identificazione individuale dei bovini (passaporti).
L'allevatore dovrà conservare con cura
tali passaporti che comunque dovranno seguire sempre gli animali in ogni loro
spostamento. Tutti gli allevatori che acquistano od introducono tali animali
avranno l'obbligo di aggiornare il passaporto indicando il proprio codice
aziendale e la data di introduzione degli animali.
Agli animali che occasionalmente
dovessero perdere le marche auricolari vanno apposte nuove marche riportante lo
stesso codice identificativo.
Le nuove marche sono di colore giallo
contraddistinte da: stemma della Repubblica Italiana , dalla sigla IT che
individua lo Stato Italiano e un codice numerico a 12 caratteri di cui i primi
tre identificano il codice ISTAT della provincia e gli altri 9 riportano una
numerazione progressiva della provincia
·
Spostamento animali verso altre aziende
Gli animali che debbono essere spostati da
una azienda all'altra dovranno essere accompagnati dal mod.4 firmato e
rilasciato dai Veterinari Ufficiali attestante la qualifica sanitaria
dell’allevamento di origine. Inoltre ciascun capo dovrà essere scortato dal
proprio passaporto senza il quale non è concesso alcun spostamento.
·
Spostamento animali verso il macello.
Gli animali che sono inviati alla
macellazione dovranno essere scortati dal proprio passaporto.
Al macello il responsabile dell’impianto
dovrà comunicare al Servizio Veterinario della propria A.S.L. , per via
informatica e con cadenza settimanale,
i dati relativi ai capi macellati nel proprio impianto.
In particolare deve indicare la data di
macellazione, il contrassegno
auricolare del bovino e il codice aziendale dell’ultima azienda dove era
allevato e detenuto.