Lanagrafe del bestame: il nuovo sistema di identificazione dei bovini

L’anagrafe informatizzata del bestiame

 Il nuovo sistema di identificazione degli allevamenti e  dei bovini.

 

 

Alcuni anni fa , a seguito di recepimenti di alcune direttive CEE ,  si dava inizio all’istituzione di una banca dati informatizzata relativa all’identificazione di alcune tipologie di aziende zootecniche (bovini, ovini, caprini, suini, equini, avicoli e cunicoli) che prevedeva l’assegnazione, a ciascun allevamento, di un codice aziendale contraddistinto dal codice ISTAT del Comune di ubicazione dell’allevamento, dalla sigla della provincia e da un numero progressivo assegnato dai Servizi Veterinari delle ASL competenti territorialmente (es. 049(Comune di Missaglia) LC(sigla provincia) 001(numero progressivo allevamento) = 049LC001).

Da allora in poi ogni allevamento preesistente o di nuova attivazione a cui sia stato assegnato il “CODICE AZIENDALE” è  identificabile e rintracciabile in tutto il territorio nazionale e all’interno di tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea.

Successivamente, e questa è storia un po’ più recente,  alcune nuove disposizioni comunitarie hanno profondamente modificato le normative relative all’identificazione e registrazione dei bovini e delle loro movimentazioni. In particolare  è stata prevista l’istituzione di una banca dati informatizzata, collegata in rete a livello nazionale, in grado di registrare individualmente tutti i bovini, le relative movimentazioni e tutte le aziende in cui sono ricoverati gli animali.

In pratica questo sistema dovrebbe consentire, in qualsiasi momento, e in ogni azienda registrata, una fotografia precisa della situazione anagrafica con l’identificazione di ogni singolo bovino presente.

Il sistema di identificazione, che prevede la conservazione delle informazioni introdotte per almeno i tre anni successivi al decesso di ogni singolo animale, è finalizzato, oltre che per i fini anagrafici sopra esposti, anche alla rintracciabilità delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle carni bovine, a tutela della salute pubblica e di quella animale, oltre che  alla gestione dei premi comunitari per le produzioni agrozootecniche.

 

La nuova procedura di identificazione  e registrazione anagrafica dei bovini prevede alcune fasi che brevemente vengono esposte di seguito:

 

·         Richiesta e rilascio delle marche auricolari

Per ciascun bovino (*) a partire dal  1 luglio 1998 debbono essere richieste ed apposte due marche auricolari. La richiesta delle marche auricolari va effettuata presso il Servizio di Sanità Animale dell’A.S.L.. A seguito della richiesta l'allevatore verrà autorizzato all’acquisto delle marche che potrà acquistare presso qualsiasi distributore autorizzato; dal distributore gli verranno  consegnate le marche auricolari ordinate e per ciascuna di esse una cedola identificativa in duplice copia (originale + copia) che utilizzerà per la notifica dell'apposizione delle marche. L'allevatore dovrà apporre le marche agli animali entro 20 giorni dalla loro nascita e consegnare le relative cedole entro sette giorni dall’apposizione delle marche.
(*)Gli animali che necessitano dell'apposizione di marche auricolari sono tutti i nuovi nati e gli animali importati da Paesi Terzi. Gli animali provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea mantengono le loro marche auricolari.

 

·        Il marchio auricolare

Tutti i bovini nati dopo il primo luglio 1998 devono essere identificati tramite l'apposizione di due marchi auricolari con lo stesso codice identificativo.

 

·        Apposizione della marca e rilascio del passaporto.

L'allevatore una volta applicate le marche auricolari dovrà compilare le relative cedole di identificazione ed inviarle/consegnarle al Servizio  competente della propria A.S.L..

Quest’ultimo  entro 14 giorni dal ricevimento delle cedole rilascerà i relativi documenti di identificazione individuale dei bovini (passaporti).

L'allevatore dovrà conservare con cura tali passaporti che comunque dovranno seguire sempre gli animali in ogni loro spostamento. Tutti gli allevatori che acquistano od introducono tali animali avranno l'obbligo di aggiornare il passaporto indicando il proprio codice aziendale e la data di introduzione degli animali.

Agli animali che occasionalmente dovessero perdere le marche auricolari vanno apposte nuove marche riportante lo stesso codice identificativo.

Le nuove marche sono di colore giallo contraddistinte da: stemma della Repubblica Italiana , dalla sigla IT che individua lo Stato Italiano e un codice numerico a 12 caratteri di cui i primi tre identificano il codice ISTAT della provincia e gli altri 9 riportano una numerazione progressiva della provincia

·         Spostamento animali verso altre aziende

Gli animali che debbono essere spostati da una azienda all'altra dovranno essere accompagnati dal mod.4 firmato e rilasciato dai Veterinari Ufficiali attestante la qualifica sanitaria dell’allevamento di origine. Inoltre ciascun capo dovrà essere scortato dal proprio passaporto senza il quale non è concesso alcun spostamento.

 

·        Spostamento animali verso il macello.

Gli animali che sono inviati alla macellazione dovranno essere scortati dal proprio passaporto.

Al macello il responsabile dell’impianto dovrà comunicare al Servizio Veterinario della propria A.S.L. , per via informatica e con cadenza settimanale,  i dati relativi ai capi macellati nel proprio impianto.

In particolare deve indicare la data di macellazione,  il contrassegno auricolare del bovino e il codice aziendale dell’ultima azienda dove era allevato e detenuto.