MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 giugno 2002
Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina; (GU n. 152 del 1-7-2002- Suppl. Ordinario n.137)
IL  MINISTRO  DELLA  SALUTE  E IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996,
n.  317,  recante  norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE,
relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,
n.  437,  recante  modalita' per l'identificazione e la registrazione
dei bovini;
   Visto  il  decreto-legge  22  ottobre  2001,  n.  381,  cosi' come
modificato  dalla  legge  di  conversione  21  dicembre 2001, n. 441,
recante  disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni
in  agricoltura  -  AGEA  -  l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro
toscano,  ed  in  particolare l'art. 4, che prevede la determinazione
delle  modalita'  e  delle  procedure  operative  per  la  gestione e
l'aggiornamento  della  banca dati nazionali di cui al citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  437, del 2000, nonche' per la
trasmissione informatica dei dati;
   Visto  il  decreto  interministeriale  31  gennaio  2002,  recante
disposizioni  in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina, ed in
particolare  l'art.  6, comma 2, che prevede l'emanazione, a cura del
Ministero  della  salute  e  del Ministero delle politiche agricole e
forestali,  delle  procedure  di  attuazione  del  decreto  medesimo,
predisposte  dal Comitato di cui all'art. 15 dello stesso decreto, in
apposito manuale operativo;
   Visto  il  decreto di nomina dei componenti il Comitato tecnico di
coordinamento,  istituito ai sensi dell'art. 15 del piu' volte citato
decreto del 31 gennaio 2002;
   Visto il sopraindicato manuale operativo, predisposto dal predetto
Comitato tecnico di coordinamento;                             Decretano:                           Articolo unico
    E'  approvato  il  manuale  operativo,  contenente le procedure di attuazione  del decreto 31 gennaio 2002 relativo alle disposizioni in materia  di funzionamento dell'anagrafe bovina, riportato in allegato al presente decreto.
   Il  presente  decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
Roma, 7 giugno 2002
 
 
                                            Il Ministro della salute
                                                    SIRCHIA
            Il Ministro
delle politiche agricole e forestali
             ALEMANNO

 

 

Applicazione  del regolamento (CE)1760/2000 che istituisce un sistema
di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina
                          MANUALE OPERATIVO
                        per la gestione della
                           ANAGRAFE BOVINA
                       Decreto 31 gennaio 2002
 
1 Obiettivo
 
   Il  Decreto  Interministeriale 31 gennaio 2002 (gazzetta ufficiale
del  26  marzo  2002  n.  72)  determina  le modalita' e le procedure
operative   per  la  gestione  e  l'aggiornamento  della  Banca  Dati
Nazionale  di  cui  al D.P.R. n. 437 del 19.10.2000, individuandone i
soggetti responsabili della gestione nonche' i loro delegati.
   In  attuazione  all'articolo  6,  comma  2  del citato decreto, il
presente  manuale  operativo  e'  finalizzato  alla definizione delle
procedure  che  i  responsabili  del  sistema  di  identificazione  e
registrazione  degli  animali  della  specie  bovina  sono  tenuti  a
garantire per l'efficace gestione dell'anagrafe nazionale di aziende,
allevamenti e capi bovini.
   Come  sottolineato all'articolo 6 del Decreto citato,la Banca Dati
Nazionale informatizzata e' unica e rappresenta la fonte a cui dovra'
fare  riferimento  chiunque vi abbia interesse ai sensi della Legge 7
agosto  1990  n. 241; il suo aggiornamento infatti assume una valenza
prioritaria,  sia  in termini di qualita' del dato, sia in termini di
tempestivita' di segnalazione degli eventi. Cio' non di meno la Banca
Dati  Nazionale  (BDN)  garantira', attraverso apposite procedure, il
ritorno  verso la periferia dei dati contenuti nella BDN stessa che i
Servizi  Veterinari  periferici  potranno  utilizzare  per  ulteriori
finalita' anche di carattere sanitario.
   Per  raggiungere gli obiettivi di qualita' ed efficienza necessari
anche   ad   ottenere   la   piena   operativita'  della  banca  dati
informatizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, primo trattino, del
regolamento  CE  n.  1760/2000  del Parlamento e del Consiglio del 17
luglio  2000  e  successive  modificazioni,  dovranno essere attivate
procedure che ne assicurino l'aggiornamento in tempo reale.
   Il  ricorso, da parte del detentore degli animali o suoi delegati,
a  procedure  automatizzate  interattive  evidenziera' in tempo reale
eventuali errori ed incongruenze e lo esonerera' dalla presentazione,
alle  competenti  autorita', dei modelli cartacei, ad eccezione degli
obblighi  di  rilascio  del passaporto, di consegna del passaporto in
caso  di  morte  di  capi  in  azienda  nonche'  di  notifiche  degli
spostamenti degli animali dovute da altri dispositivi legislativi.
   Il    responsabile    dello   stabilimento   di   macellazione   o
l'associazione  professionale  delegata  comunichera' alla Banca Dati
Nazionale  gli  eventi  di  competenza  aggiornando  direttamente,  o
tramite  la  ASL  di competenza, in tempo reale il sistema attraverso
l'utilizzo di applicativi informatici messi a disposizione sulla rete
pubblica Internet.
   Le   elaborazioni   centralizzate  prenderanno  in  considerazione
esclusivamente   le   informazioni   che   supereranno   i  controlli
specificati  nel  seguito  del  documento; i dati errati non verranno
conservati  a  livello  centrale,  ma restituiti nello stesso formato
all'utente che ha effettuato la transazione.
   Le   modalita'  di  alimentazione  della  BDN  saranno  basate  su
transazioni di dati singoli e multipli sempre in modalita' in linea e
secondo  specifiche  tecniche  emanate  dal  Centro Servizi Nazionali
(CSN).
 
2  Criteri organizzativi di gestione delle banche dati da parte delle
regioni e province autonome
 
   Le  Regioni  e le Province Autonome, ai sensi dell'art. 11 comma 3
del  decreto  interministeriale  31  gennaio  2002, possono stabilire
criteri  organizzativi  propri  riguardanti  le  fasi  gestionali  di
afflusso  dei  dati  alle banche dati regionali per l'invio, ai sensi
dell'art.  2 comma 4 del medesimo D.M, alla BDN. Nella fattispecie le
Regioni  e  le Province Autonome che intendano mantenere o dotarsi di
una  banca  dati regionale possono decidere di avere uno o piu' punti
di invio dati alla banca dati nazionale.
   Per  adottare  l'opzione  organizzativa  dotata  di  piu' punti di
invio,  le  Regioni  e  le Province Autonome devono assicurare che le
informazioni  siano  sottoposte  al  trattamento  automatizzato di un
unico  sistema  centrale  regionale  i  cui  requisiti  devono essere
coerenti con quelli definiti nel manuale operativo dell'Anagrafe.
   Le  stesse  dovranno organizzare il flusso dei dati provenienti da
tutti  i soggetti aventi titolo di inserire i dati, garantendo che le
modalita' e i tempi di comunicazione degli eventi dovranno rispettare
i termini stabiliti dalla normativa vigente.
   In  tal  caso,  ai  sensi  dell'art.  15  del suddetto decreto, le
Regioni e le Province Autonome, presentano al Comitato un progetto di
adeguamento o di realizzazione di banca dati regionale, illustrandone
le fasi e i relativi tempi di attuazione.
   Fatto salvo che dovra' essere assicurata una completa equipollenza
dei  progetti  regionali  e nazionale sotto il profilo dei livelli di
funzionamento  dei  rispettivi  livelli  architetturali  regionali  e
nazionali (nodo regionale e nodo nazionale), le Regioni e le Province
Autonome  e  l'Amministrazione  Centrale,  nell'ambito  del comitato,
dovranno  definire  le  modalita'  di  connessione  e di cooperazione
applicativa.
 
3 Misure di sicurezza utilizzate
 
   I meccanismi adottati per affrontare l'aspetto della sicurezza per
la  gestione  delle comunicazioni sono costituiti dall'utilizzo di un
documento  informatico  che,  conformemente  a  quanto  previsto  dal
decreto  legislativo  23  gennaio  2002  "Attuazione  della direttiva
1999/93/CE,   relativa   ad   un  quadro  comunitario  per  le  firme
elettroniche", e' sottoscritto mediante firma digitale.
   La  firma  digitale  e'  il  risultato della procedura informatica
(validazione)  basata  su  un  sistema  di  chiavi  asimmetriche  che
consente   al   sottoscrittore,  tramite  la  chiave  privata,  e  al
destinatario,  tramite  la chiave pubblica, di rendere manifesta e di
verificare  la provenienza e l'integrita' di un documento informatico
o di un insieme di documenti informatici.
   Il  Centro Servizi Nazionale fornisce, a ciascuna delle figure che
hanno titolo ad operare per l'alimentazione del sistema dell'anagrafe
nazionale  bovina,  una smart card contenente un certificato di firma
digitale.
   Ad ognuno dei titolari viene associato il ruolo specifico che puo'
essere  svolto  nel  sistema;  tale  ruolo consente di personalizzare
l'ambiente  operativo  presentando  esclusivamente  le  funzionalita'
abilitate secondo le figure definite al capitolo 3.2.
 
3.1 Procedura di accreditamento
 
   Le  figure che possono richiedere l'attribuzione di una smart card
contenente un certificato di firma digitale sono:
 
- i Servizi Veterinari delle Aziende USL
- le Regioni e le Provincie autonome
- il Ministero della Salute
- gli Organismi pagatori
- i Detentori degli animali
- i Titolari degli stabilimenti di macellazione
- i Veterinari riconosciuti
- i   Rappresentanti   delle   Organizzazioni   Professionali,  delle
  Associazioni  o  dei  CAA  che,  su  delega  degli allevatori o dei
  macellatori,  si  sostituiscono  nella  comunicazione  degli eventi
  significativi per l'aggiornamento dell'anagrafe bovina
- i Fornitori autorizzati di marche auricolari
 
   I  soggetti  di cui sopra, se intendono alimentare direttamente la
BDN,  devono  richiedere  un  dispositivo  di  firma  ed  il relativo
certificato di firma elettronica nonche' l'assegnazione di un account
e  di  una password per l'utilizzo dei moduli software sviluppati dal
CSN  in  ambiente  Internet  relativamente alle funzionalita' di loro
competenza.
   Il CSN, nelle more della definitiva adozione della Carta Nazionale
dei   Servizi,   avendo  gia'  positivamente  conclusa  una  fase  di
sperimentazione  con  la  societa'  BNL  MULTISERVIZI  spa che gli ha
permesso di diventare Autorita' di Certificazione di secondo livello,
secondo  le  policy concordate con BNL MULTISERVIZI spa stessa, e' in
grado  di  fornire  direttamente  la  smart  card  ed  il certificato
digitale.
   Il CSN provvede inoltre ad assegnare ad ogni richiedente l'account
e la password da utilizzare, password che potra' essere sostituita, a
cura  del titolare del certificato di firma elettronica, all'atto del
primo collegamento alla BDN.
   Il software installato sulla stazione client provvede ad allegare,
ad  ogni  form  inviata  per  l'alimentazione  della BDN, il relativo
certificato  digitale  onde  consentire ai moduli software sviluppati
dal CSN sui propri server di verificare che il certificato sia valido
(non revocato o sospeso).
   Per  tutti  gli  interessati  verranno organizzati, presso la sede
indicata  del CSN, appositi incontri per il disbrigo delle necessarie
pratiche, secondo un calendario reso disponibile sul sito WEB del CSN
stesso.
 
3.1.1   Procedura   per   l'ottenimento   del  certificato  di  firma
elettronica ad opera del CSN
 
   Il   responsabile   dell'accertamento   dell'identita'   personale
(personale   appositamente  delegato  dal  CSN)  richiede  al  futuro
titolare  della  firma elettronica un documento in corso di validita'
(di  cui fara' una fotocopia) e il tesserino del codice fiscale; dopo
aver  verificata  la  validita' dei documenti di cui sopra ed essersi
accertato   dell'identita'   personale   del   richiedente,  consegna
all'utente  il  "contratto"  redatto dall'Autorita' di Certificazione
comprensivo  del  modulo  di  registrazione,  dell'informativa per il
trattamento  dei  dati  personali  e delle Condizioni generali per la
fornitura del servizio di certificazione.
   Nel  modulo  di  registrazione  l'utente  inserisce  i propri dati
identificativi  ed  il  ruolo che intende poter assumere nel sistema;
appone quindi, in calce, la propria firma.
   Il  richiedente  la firma digitale deve fornire almeno le seguenti
informazioni:
 
- nome, cognome, data di nascita ed indirizzo
- indirizzo di posta elettronica
- codice fiscale
- organismo  professionale  (Allevatori/Macellatori) di appartenenza,
  per  i  funzionari  degli  organismi di cui all'art.4 del D.L.vo 15
  giugno 2000 n.188
- consenso al trattamento dei dati personali
- consenso  alla  piena  osservanza  delle Condizioni generali per la
  fornitura del servizio di certificazione.
 
Un operatore addetto all'espletamento dell'attivita' di registrazione
provvede a:
 
- inserire  i  dati contenuti nel modulo di registrazione nella banca
  dati  dell'Autorita'  di  Certificazione  (BNL  MULTISERVIZI  spa),
  associando  all'utente il numero di licenza e il codice smart card,
  firmando digitalmente la web form compilata
- personalizzare la smart card seguendo le istruzioni contenute nella
  Norma Operativa per la personalizzazione delle smart card
- predisporre una confezione contenente:
- il  CD  on  il  Manuale Operativo e il software da installare sulla
  stazione  di  lavoro  Client; tale software permette di generare la
  coppia  di  chiavi, di richiedere l'emissione di un certificato, di
  gestire  un  certificato e di realizzare un canale di comunicazione
  sicuro con il Certificatore
- un  dispositivo  di  firma  comprensivo  di smart card e lettore di
  smart card
- e  un'altra confezione contenente una busta oscurata sulla quale e'
  stampato  il numero di licenza e che contiene al suo interno sia la
  password  di  accesso  al  servizio  che una ristampa del numero di
  licenza
- consegnare le confezioni al richiedente la firma elettronica
 
Il richiedente la firma elettronica, ricevuto il materiale:
 
- installa  sull'elaboratore,  all'uso  del  quale e' autorizzato, il
  software ricevuto
- collega   il   lettore   di   smart   card   alla   porta   seriale
  dell'elaboratore
- avvia   la  procedura  informatica  di  Richiesta  del  certificato
  inserendo  la licenza e la password contenute nella busta oscurata;
  in  questa fase viene generata sulla smart card la coppia di chiavi
  asimmetriche    e   inviata   elettronicamente   all'Autorita'   di
  Certificazione la chiave pubblica da certificare
- avvia  la procedura informatica di Ritiro del certificato inserendo
  nuovamente la licenza e la password contenuta nella busta oscurata;
  in  questa  fase  si  scarica  il  certificato  generato sui server
  dell'Autorita' di Certificazione sulla propria smart card.
 
   In  alternativa  il  richiedente la firma elettronica, ricevuto il
materiale,  con  l'assistenza  del  personale  del  CSN  puo' avviare
direttamente  la  procedura  informatica di Richiesta del certificato
nonche'   la   procedura   informatica   di  Ritiro  del  certificato
utilizzando  la  stazione  di  lavoro  messa  a  disposizione dal CSN
stesso;  naturalmente  il  richiedente  la  firma  elettronica dovra'
successivamente  provvedere  ad  installare il software ricevuto ed a
collegare  il  lettore  di  smart card alla porta seriale del proprio
elaboratore.
 
L'Autorita' di Certificazione:
 
- accerta  l'autenticita'  della richiesta di un certificato da parte
  del richiedente, attraverso la password ed il numero di licenza che
  l'utente invia al momento della richiesta del certificato
- verifica  l'univocita'  della chiave pubblica di cui si richiede la
  certificazione  rispetto  all'intero  novero delle chiavi pubbliche
  certificate dai certificatori iscritti nell'elenco AIPA
- verifica  il  possesso  della  chiave  privata  corrispondente alla
  chiave   pubblica  da  certificare  attraverso  l'invio,  da  parte
  dell'utente,  di  una  richiesta  di  firma per un certificato; con
  richiesta  di firma di un certificato si intende una struttura dati
  standard  contenete la chiave pubblica del titolare, firmata con la
  corrispondente chiave privata.
 
   In  seguito alle verifiche di cui sopra il certificato e' generato
in  formato  standard  e  pubblicato nel registro dei certificati; il
momento  della  pubblicazione  e'  attestato dalla generazione di una
marca  temporale,  mentre  al  titolare e' notificata l'emissione del
certificato tramite un messaggio di posta elettronica.
   La  password  di  accesso  fornita  in fase di registrazione e' il
codice   riservato  del  titolare  che  deve  essere,  dallo  stesso,
utilizzato  per  una eventuale richiesta di revoca o sospensione e di
rinnovo del certificato.
 
Il CSN provvedera' a:
 
- conservare  per  almeno  10  anni  la  documentazione relativa alla
  richiesta di registrazione
 
3.2 Funzioni consentite al possessore di firma elettronica
 
   Ogni  utente abilitato ad operare sul sistema si vede assegnare un
ruolo  specifico,  che  gli  consente  di svolgere, in modo autonomo,
determinate  funzioni  di  aggiornamento  della  Banca Dati Nazionale
informatizzata.
   In  particolare  al  ruolo  di  Detentore o suo delegato (art. 14,
comma  1  del  D.M. 31.01.2002) e' permesso di operare esclusivamente
sugli allevamenti di competenza per:
 
- iscrivere capi in anagrafe
- movimentare gli animali in ingresso ed in uscita
- denunciare la morte di capi in azienda
- richiedere l'assegnazione di marchi auricolari
- registrare la sostituzione di marchi auricolari
- registrare  le informazioni di competenza previste art. 13 del D.M.
  31.01.2002
 
   Al  Titolare  dello  stabilimento  di  macellazione o suo delegato
(art.14,  comma  1  del  D.M.  31.01.2002)  e'  consentito di operare
esclusivamente sui mattatoi di competenza per:
 
- registrare la macellazione/abbattimento di capi
- registrare  i dati relativi alla macellazione di cui all'art.13 del
  decreto interministeriale 31.01.2002.
 
   Alla   Ditta   fornitrice   di   marche   auricolari  e'  permesso
esclusivamente di:
 
- registrare  per  ciascun  ordinati o prodotto l'elenco delle marche
  stampate  o  ristampate,  la data di spedizione e gli estremi degli
  allevamenti che dovranno utilizzarle.
 
   Al   Veterinario   dell'Azienda   USL   e'   permesso  di  operare
esclusivamente   sugli   allevamenti   di   cui  e'  territorialmente
competente per:
 
- registrare i codici identificativi delle aziende e egli allevamenti
- validare  la  richiesta  dei  codici  identificativi dei bovini per
  ciascun allevamento
- registrare  l'iscrizione  capi  in anagrafe per conto del detentore
  che non intenda avvalersi della facolta' di operare direttamente
- stampare i passaporti
- registrare le movimentazioni degli animali in ingresso ed in uscita
  per conto del detentore che non intenda avvalersi della facolta' di
  operare direttamente
- registrare  i capi morti in azienda per conto del detentore che non
  intenda avvalersi della facolta' di operare direttamente
- emettere duplicati di passaporti
- registrare  le  comunicazioni dei furti/smarrimenti di capi, cedole
  identificative, marchi auricolari e passaporti
- registrare esito dei tests definitivi BSE
- registrare  l'esito  dei controlli di propria competenza effettuati
  ai  sensi  del Regolamento CE 2630/97 e successive modificazioni ed
  integrazioni, riportando le irregolarita' evidenziate nei controlli
  in azienda
- registrare  inadempienze  ed  irregolarita'  nella  distruzione dei
  marchi  auricolari  e nella comunicazione alla Banca Dati Nazionale
  dei capi macellati rilevati presso i macelli
- registrare  le sanzioni applicate per irregolarita' riscontrate nel
  sistema  di  identificazione  e  registrazione  in  azienda o nelle
  strutture di macellazione
- registrare   in   prima  istanza  l'esito  positivo  dei  controlli
  sull'utilizzo di sostanze vietate
- registrare   l'esito   definitivo  dell'analisi  di  revisione  per
  sostanze vietate
- provvedere  allo  scarico  dalla  Banca  Dati Nazionale dei dati di
  competenza
- registrare la cessazione di attivita' di allevamento
- registrare le variazioni di dati aziendali
- registrare  la  sostituzione  di  marchi,  in  caso di smarrimento,
  qualora  il  detentore  non  intenda  avvalersi  della  facolta' di
  operare direttamente.
 
   All'Organismo  Pagatore  e'  permesso di operare sugli allevamenti
per  i  quali  i  produttori  hanno  richiesto  premi  sui  capi, per
integrare la BDN con le informazioni di competenza previste dall'art.
13 del D.M. 31.01.2002, nonche' per:
 
- registrare  inadempienze  ed irregolarita' sulle domande di premio,
  nonche' le relative sanzioni comminate
- segnalare  gli  allevamenti  sottoposti a campione nei limiti e nei
  tempi previsti dalla normativa comunitaria
- registrare gli esiti dei controlli in azienda
 
Alle Regioni e Province Autonome e' consentito operare per:
 
- provvedere  allo  scarico  dalla  Banca  Dati Nazionale dei dati di
  competenza
 
   Per   tutti  gli  altri  ruoli  non  espressamente  indicati  sono
consentite esclusivamente funzioni di consultazione dei dati presenti
in  Banca  Dati  Nazionale, secondo le regole stabilite dal Ministero
della Salute.
 
4 Assistenza nell'alimentazione della Banca Dati Nazionale
 
   Il  detentore o il titolare dello stabilimento di macellazione che
intenda  avvalersi  di quanto previsto all'art. 14 del Decreto del 31
gennaio   2002   dovra'  darne  formale  comunicazione  all'Autorita'
competente  comunicando  nel  contempo la data di inizio del rapporto
con il visto, per accettazione, del delegato.
   In  particolare  il  detentore  degli  animali  dovra'  comunicare
all'Autorita'  competente, all'atto della richiesta di apertura di un
nuovo  allevamento,  se  intende  egli stesso operare l'aggiornamento
della  BDN  o se intende avvalersi della facolta' di delegare, ad uno
ed  uno  solo dei soggetti abilitati, il compito di aggiornare la BDN
con  le  informazioni  relative  agli  eventi  di  cui  ha obbligo di
segnalarne  l'accadimento nei tempi previsti dalla normativa vigente,
indicando  gli  estremi  del  proprio  delegato  individuato ai sensi
dell'art. 14.
   Il  detentore  che  non  ha  richiesto  una smart card per operare
direttamente  sul sistema invia all'ASL di competenza le informazioni
secondo le cadenze previste.
   Il   titolare  dello  stabilimento  di  macellazione  che  intenda
avvalersi  di  quanto  previsto all'art. 14 del citato decreto dovra'
specificare    gli    estremi    del    proprio   delegato   all'atto
dell'attribuzione del codice identificativo del mattatoio.
   Il  detentore o il titolare dello stabilimento di macellazione che
intenda    variare    la   scelta   del   proprio   delegato   dovra'
prioritariamente   dare   formale  disdetta  dal  precedente  e  solo
successivamente indicare il nuovo delegato.
   A  regime il CSN mettera' a disposizione, in ambiente internet, un
applicativo  che consentira', in tempo reale, di effettuare la scelta
o la revoca del delegato;
   Il  CSN  mette  a  disposizione  l  'opportuna  assistenza per gli
utenti. In particolare assicura un'adeguata attivita' di formazione e
garantisce la disponibilita' di un call center, con uno o piu' numeri
verdi.
 
5 Registrazione azienda
 
   L'assegnazione   del   codice  aziendale  rappresenta  l'attivita'
propedeutica  ad  ogni  comunicazione  di  eventi legati all'anagrafe
bovina.
   Il  proprietario  dell'allevamento  e'  tenuto,  entro  20  giorni
dall'inizio  dell'attivita',  a  richiedere,  al Servizio Veterinario
competente  per  territorio,  l'assegnazione  di  un codice aziendale
univoco su tutto il territorio nazionale.
   L'assegnazione,  da  parte  del  Servizio Veterinario, di un nuovo
codice   aziendale   ovvero   l'adozione  di  uno  esistente  dipende
esclusivamente dalla localizzazione geografica dell'azienda.
   Poiche'  su  una stessa azienda possono insistere piu' allevamenti
di  specie  diversa  ovvero  appartenenti  a  proprietari  diversi e'
necessario   che,   a   fronte  dell'identico  codice  aziendale,  si
identifichi  il  singolo  allevamento  attraverso  la  codifica della
specie  allevata e gli estremi fiscali dell'allevamento rappresentati
dal suo codice fiscale.
   La  chiave  di  ricerca  dell'allevamento  e'  percio'  costituita
indissolubilmente  da  codice aziendale, codice della specie allevata
ed  identificativo  fiscale  e  deve  essere  riportata  su  tutta la
documentazione  relativa ad ogni atto svolto (cedola, compra-vendita,
passaporto, domande di premio, ecc).
   Per  identificativo  fiscale  dell'allevamento  deve intendersi il
codice  fiscale  del  proprietario  dell'allevamento  se  trattasi di
persona  fisica  o  di  ditta  individuale  oppure  il codice fiscale
attribuito   alla  persona  giuridica  proprietaria  dell'allevamento
stesso.
   Nel caso di aziende in contratto di soccida, va indicato il codice
fiscale del soccidante-proprietario.
   La  struttura  del  codice  aziendale  (di  8 caratteri in totale)
prevede  che  i  primi  3 caratteri rappresentino il codice ISTAT del
Comune  in  cui l'azienda e' ubicata, mentre i successivi 2 caratteri
identificano  la  sigla  automobilistica  della  Provincia;  infine i
restanti  3 caratteri sono un progressivo alfanumerico da attribuirsi
nell'ambito del Comune (es: 014TE001).
   Ogni  allevamento  cosi'  identificato  e'  tenuto a conservare un
autonomo  registro  di  stalla  sul quale vengono riportati tutti gli
avvenimenti    che    si    verificano   nell'allevamento   (nascite,
movimentazioni, morti, ecc.); tale registro puo' essere tenuto sia su
supporti cartacei che in formato elettronico.
   L'applicativo  gestionale, utilizzato in allevamento, che consente
l'archiviazione  elettronica  del registro di stalla deve consentirne
la  stampa  periodica  su  modulo  continuo  o su fogli prenumerati e
preventivamente vidimati secondo le modalita' stabilite dalle Regioni
e Province Autonome.
   Il  detentore di ciascun allevamento e' tenuto a comunicare, entro
7   giorni,  al  Servizio  Veterinario  competente,  ogni  variazione
relativa ai dati anagrafici dell'azienda.
 
5.1  Richiesta  di attribuzione nuovo codice aziendale o segnalazione
di apertura di nuovo allevamento
 
   Il  proprietario  dell'allevamento,  entro  20  giorni dall'inizio
dell'attivita',   deve   presentarsi   al   Servizio  Veterinario  di
competenza   per   richiedere  che  gli  venga  assegnato  il  codice
aziendale.
   Il  Servizio  Veterinario  consegna  al  richiedente  il modulo di
registrazione  aziendale  come previsto dalla Circolare del Ministero
della Sanita' n. 11 del 14 agosto 1996.
   Il  proprietario  dell'allevamento lo compila in ogni sua parte ed
apponendo   infine   la  propria  firma  lo  riconsegna  al  Servizio
Veterinario.
   Il  Servizio  Veterinario verifica la presenza e la correttezza di
tutte le informazioni necessarie, in particolare degli identificativi
fiscali  dell'Allevamento,  del Detentore e del Proprietario o Legale
Rappresentante se trattasi di persona giuridica e provvede a:
 
- registrare  il  Comune  in  cui  e'  ubicata  l'azienda, secondo la
  codifica ISTAT;
- registrare  il  Comune in cui e' residente il Detentore, secondo la
  codifica ISTAT;
- registrare  il  Comune in cui e' residente il Proprietario, secondo
  la codifica ISTAT;
- registrare la specie allevata, secondo apposita codifica;
- assegnare il codice aziendale.
 
   Il  Servizio  Veterinario,  dopo  aver  firmato  e protocollato il
modello  di  richiesta  di  registrazione  dell'azienda,  consegna al
proprietario  dell'allevamento una copia dello stesso, copia che deve
essere  conservata  dal  Detentore all'interno del registro di stalla
relativo.
   Il  Servizio  Veterinario,  ricevuto  il  modello  di richiesta di
registrazione  dell'azienda,  deve provvedere ad inserire nella Banca
Dati Nazionale la nuova azienda, entro 7 giorni dalla richiesta.
   Nei  tempi  che  il  Servizio Veterinario ritiene piu' opportuni e
comunque   non  oltre  2  mesi  dall'assegnazione  del  nuovo  codice
aziendale,  il  Servizio  Veterinario provvede a verificare sul campo
l'effettiva  presenza  dei  capi  per  i quali e' stata comunicata la
volonta' di iniziare l'allevamento.
   In  caso  di  verifica  negativa, il Servizio Veterinario provvede
d'ufficio a cancellare l'allevamento dall'anagrafe.
   Nota  per  la comunicazione alla banca dati nazionale da parte del
Servizio Veterinario.
   Aggiornamento in tempo reale
   Responsabile della notifica: proprietario dell'allevamento.
   Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.
   L'operatore  abilitato  del  Servizio  Veterinario, utilizzando la
smart  card  personale,  si  identifica  al  sistema,  ed  accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
   Il sistema, verificata la validita' della carta a microprocessore,
attiva  le  funzioni  specifiche  previste per la figura del Servizio
Veterinario  che consente di operare esclusivamente sugli allevamenti
di competenza della AUSL.
   Se  il  codice aziendale non e' mai stato assegnato in precedenza,
e' necessario attivare a funzione di iscrizione di nuova azienda, per
la  cui  positiva  conclusione  e'  necessario  inserire  le seguenti
informazioni obbligatorie:
 
- nuovo codice aziendale assegnato all'azienda
- l'indirizzo   dell'azienda   (via,   codice   avviamento   postale,
  localita', Comune)
 
Possono inoltre essere indicati i seguenti attributi facoltativi:
 
- le   coordinate   geografiche  dell'azienda  nel  formato  decimale
  ##.###### (la longitudine e' riferita ad est di Greenwich)
- gli identificativi catastali della stalla.
 
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- il nuovo codice aziendale non deve essere presente in BDN
- il  codice  del  Comune  in  cui  e'  ubicata l'azienda deve essere
  presente nella tavola di decodifica dei Comuni italiani
- il  Comune  indicato deve essere di competenza dell'Azienda USL che
  si e' identificata al sistema
- i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice Istat del Comune e
  sigla  della  Provincia)  devono  essere  coerenti con il Comune di
  ubicazione
 
   Al   termine   dell'inserimento   del  codice  aziendale  si  deve
richiamare  la  funzione  di  iscrizione  di  nuove  unita' aziendali
(allevamenti),  in  cui,  a fronte del codice aziendale assegnato, e'
necessario inserire le seguenti informazioni obbligatorie:
 
- estremi fiscali del nuovo allevamento
- codice identificativo della specie allevata
- denominazione dell'allevamento
- codice fiscale del detentore degli animali
- codice    fiscale   del   proprietario   dell'allevamento   o   del
  soccidante-proprietario.
- la data di registrazione dell'allevamento
- il tipo di produzione (da carne o da latte)
- gli  estremi  anagrafici  della sede legale (via, codice avviamento
  postale, localita', comune)
- il recapito telefonico
- iscrizione ai libri genealogici di razza
 
   Nel  caso  che venga utilizzato un codice aziendale gia' presente,
l'operativita'  richiesta  e' limitata alle informazioni previste per
la registrazione di una nuova unita' aziendale (allevamento).
   I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- il  codice aziendale assegnato all'allevamento deve essere presente
  in BDN
- l'identificativo  fiscale  dell'allevamento deve essere formalmente
  corretto
- il  codice della specie allevata deve essere presente nella tabella
  di decodifica specie allevata
- la   chiave   di   ricerca  dell'allevamento  (codice  aziendale  +
  identificativo  fiscale + specie allevata) non deve essere presente
  in BDN
- il   codice   fiscale   del  proprietario  dell'allevamento  o  del
  soccidante-proprietario deve essere presente in BDN
- il   codice   fiscale   del   detentore   dell'allevamento   o  del
  soccidario-detentore deve essere presente in BDN
- il codice del tipo di produzione deve essere presente nella tabella
  di decodifica tipo di produzione
- la  data  di registrazione deve essere formalmente valida (nel caso
  non venga indicata verra' recuperata la data della transazione)
- la  data  di  registrazione  non  deve  essere  maggiore della data
  corrente
- il  codice  del Comune in cui e' ubicata la sede legale deve essere
  presente nella tavola di decodifica dei Comuni italiani
- le  informazioni  relative  ad  iscrizione  ai libri genealogici di
  razza, possono assumere solo i valori N o S
 
5.2 Comunicazione variazioni dati aziendali
 
   Il   proprietario  di  ciascun  allevamento  deve  presentarsi  al
Servizio  Veterinario  di  competenza  per  comunicare  le variazioni
intervenute  sui  dati  relativi  agli  allevamenti  per  cui ha gia'
ricevuto i relativi codici aziendali.
   Il Servizio Veterinario consegna al richiedente il medesimo modulo
di   registrazione   aziendale  come  previsto  dalla  Circolare  del
Ministero della Sanita' n. 11 del 14 agosto 1996.
   Il  proprietario dell'allevamento lo compila in ogni sua parte ed,
apponendo   infine   la   propria  firma,  lo  consegna  al  Servizio
Veterinario.
   Il  Servizio  Veterinario  verifica  che  siano  presenti tutte le
informazioni   necessarie,   in   particolare   richiede   che  siano
correttamente  indicati  gli identificativi fiscali dell'Azienda, del
Detentore  e  del Proprietario o Legale Rappresentante se trattasi di
persona  giuridica  e provvede, se non gia' inseriti dal responsabile
dell'allevamento, a:
 
- registrare  il  Comune  in cui e' ubicato l'allevamento, secondo la
  codificazione ISTAT;
- registrare  il  Comune in cui e' residente il Detentore, secondo la
  codificazione ISTAT;
- registrare  il  Comune in cui e' residente il Proprietario, secondo
  la codificazione ISTAT;
- registrare la specie allevata, secondo apposita codifica
 
   Il  Servizio  Veterinario,  dopo  aver  firmato  e protocollato il
modello  di  comunicazione  variazione  dati  aziendali,  consegna al
proprietario  dell'allevamento una copia dello stesso, copia che deve
essere  conservata  dal  Detentore all'interno del registro di stalla
relativo.
   Il  Servizio  Veterinario  ricevuto  il  modello  di comunicazione
variazione   dati   aziendali   deve   provvedere  ad  aggiornare  le
informazioni  relative  all'allevamento  nella  Banca  Dati Nazionale
entro un termine massimo di 7 giorni.
   Nota  per  la comunicazione alla banca dati nazionale da parte del
Servizio Veterinario.
   Aggiornamento in tempo reale
   Responsabile della notifica: il proprietario dell'azienda.
   Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.
   L'operatore  abilitato  del  Servizio  Veterinario, utilizzando la
smart  card  personale,  si  identifica  al  sistema,  ed  accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
   Relativamente  all'azienda  possono  essere oggetto di modifica le
seguenti informazioni:
 
- la data di assegnazione de codice aziendale
- la data di chiusura dell'azienda
- l'indirizzo
- gli  estremi  delle coordinate geografiche e/o degli identificativi
  catastali
 
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- a  data  di  assegnazione  e/o di chiusura dell'azienda deve essere
  formalmente valida
- la data di assegnazione e/o chiusura non deve essere maggiore della
  data corrente
- la   data   di   chiusura  deve  essere  successiva  alla  data  di
  assegnazione
- la  chiusura  dell'azienda  non  puo' essere accettata se risultano
  ancora  presenti  in  BDN  allevamenti attivi che fanno riferimento
  allo specifico codice aziendale
- le  coordinate  geografiche  devono  essere  espresse  nel  formato
  decimale ##.######
- il  Comune  specificato  nell'indirizzo  deve essere coerente con i
  primi 5 caratteri del codice aziendale
 
   Relativamente  all'allevamento  possono essere modificate tutte le
informazioni, comprese parte di quelle che fanno riferimento a chiavi
di  ricerca  dell'allevamento stesso (specie allevata, identificativi
fiscali).
   In particolare possono essere oggetto di correzione o variazione:
 
- la specie allevata
- l'identificativo fiscale dell'allevamento
- la denominazione
- i riferimenti alle figure del detentore e del proprietario
- le date di apertura e chiusura dell'allevamento
- i riferimenti agli estremi della sede legale
- i riferimenti al tipo di produzione
- i riferimenti all'iscrizione a libri genealogici
- i riferimenti catastali delle stalle
 
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- il codice aziendale deve essere presente in BDN
- l'identificativo  fiscale  dell'allevamento deve essere formalmente
  corretto
- il  codice della specie allevata deve essere presente nella tabella
  di decodifica specie allevata
- la  nuova  chiave  di  ricerca dell'allevamento (codice aziendale +
  identificativo  fiscale + specie allevata), se modificata, non deve
  essere presente in BDN
- il   codice   fiscale   del  proprietario  dell'allevamento  o  del
  soccidante-proprietario deve essere presente in BDN
- il   codice   fiscale   del   detentore   dell'allevamento   o  del
  soccidario-detentore deve essere presente in BDN
- il codice del tipo di produzione deve essere presente nella tabella
  di decodifica tipo di produzione
- la  data  di  registrazione  e/o  di chiusura dell'allevamento deve
  essere formalmente valida
- la  data  di  registrazione  e/o  chiusura non deve essere maggiore
  della data corrente
- la   data   di   chiusura  deve  essere  successiva  alla  data  di
  registrazione
- la chiusura dell'allevamento non puo' essere accettata se risultano
  ancora presenti in BDN dei capi inseriti nel registro di stalla
- il  codice  del Comune in cui e' ubicata la sede legale deve essere
  presente nella tavola di decodifica dei Comuni italiani
- l'indirizzo di mail deve essere formalmente valido
- le  informazioni  relative  ad  iscrizione  ai libri genealogici di
  razza possono assumere solo i valori N o S
 
   Ogni  variazione  apportata  in  Banca  Dati  Nazionale  produce a
livello di sistema:
 
- l'archiviazione delle informazioni precedenti con l'indicazione del
  relativo  periodo  di  validita'  (data  di  inizio  e data di fine
  validita' dei dati archiviati)
- aggiornamento  delle  informazioni  attive,  riportando gli estremi
  dell'autore delle variazioni nonche' la data in cui tali variazioni
  risultano essere effettuate
 
5.3 Comunicazione cessazione attivita'
 
   Il  proprietario  deve  presentarsi  al  Servizio  Veterinario  di
competenza per comunicare la cessazione dell'attivita' di allevamento
di animali della specie bovina.
   Il  Servizio Veterinario consegna al richiedente l'apposito modulo
di cessazione.
   Il  proprietario  dell'allevamento  lo  compila  in ogni sua parte
indicando  la data di cessazione di attivita' e, dopo aver apposto la
propria firma, lo consegna al Servizio Veterinario.
   Il  Servizio  Veterinario  verifica  che  siano  presenti tutte le
informazioni   necessarie,   in   particolare   richiede   che  siano
correttamente  indicati  gli identificativi fiscali dell'Azienda, del
Detentore  e  del Proprietario o Legale Rappresentante se trattasi di
persona giuridica.
   Il  Servizio  Veterinario,  dopo  aver  firmato  e protocollato il
modello  di  comunicazione  di  cessazione,  consegna al responsabile
dell'allevamento  una  copia  dello  stesso,  copia  che  deve essere
conservata dal Detentore all'interno del registro di stalla relativo.
   Il  Servizio  Veterinario, ricevuto il modello di comunicazione di
cessazione   deve  provvedere  ad  aggiornare,  entro  7  giorni,  le
informazioni relative all'allevamento nella Banca Dati Nazionale.
   Nel  momento  in  cui  tutti  gli  allevamenti facenti capo ad una
azienda   cessano   la  propria  attivita',  l'intera  azienda  cessa
automaticamente di esistere.
   Il  codice  aziendale  relativo  ad aziende non piu' attive potra'
essere riassegnato ad una nuova azienda non prima che siano trascorsi
3 anni dall'avvenuta cancellazione dall'anagrafe.
   Nota  per  la comunicazione alla banca dati nazionale da parte del
Servizio Veterinario.
   Aggiornamento in tempo reale
   Responsabile della notifica: il proprietario dell'allevamento
   Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.
   L'operatore  abilitato  del  Servizio  Veterinario, utilizzando la
smart  card  personale,  si  identifica  al  sistema,  ed  accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
   Richiamato  l'allevamento  individuato  da codice aziendale, dalla
specie allevata e dagli estremi fiscali, provvede ad inserire la data
di cessazione dell'attivita';
   I  sistema  verifica, come gia' specificato nel modulo precedente,
che nell'allevamento in oggetto non risultino presenti animali.
   Si  precisa  che  per  poter  attivare  la procedura di cessazione
dell'attivita'  occorre  che  l'allevamento  in  oggetto  non risulti
possedere animali ovvero siano stati macellati/abbattuti, siano morti
o trasferiti ad altro allevamento.
 
6 Registrazione marchi auricolari
 
   Tutti  gli  animali nati in stalla ovvero importati da Paesi Terzi
devono essere identificati tramite marchi auricolari univoci.
   Il detentore degli animali o suo delegato richiede, accedendo alla
Banca  Dati  Nazionale,  un  numero  di  marche  pari, al massimo, al
fabbisogno  annuale  dell'allevamento  di  cui e' responsabile; nella
richiesta indica, inoltre, il fornitore autorizzato dal quale intende
approvvigionarsi.
   Il  Servizio  Veterinario  competente  sull'allevamento verifica e
valida  la  richiesta  e, automaticamente, genera l'elenco dei codici
che dovranno essere stampati sulle marche auricolari.
   Il  codice  identificativo  e' costituito dal prefisso IT e, per i
restanti 12 caratteri, da un prefisso di 3 cifre riportante il codice
Istat  della  provincia  in  cui  e'  ubicato  l'allevamento  che  ha
richiesto  le  marche, a cui segue un progressivo numerico univoco le
cui prime 2 cifre sono costituite dal numero "99".
   L'elenco   dei   codici  cosi'  definiti  viene,  sempre  in  modo
automatico,  inviato  e  reso  disponibile  al  fornitore autorizzato
indicato, nella sua richiesta, dal detentore degli animali.
   Il  fornitore di marchi auricolari genera per il singolo detentore
il numero di marche richieste, riportando su di esse esclusivamente i
codici che e' stato autorizzato a stampare.
   Il  fornitore  di  marchi auricolari consegna le marche richieste,
allegando  a ciascuna di esse la relativa cedola identificativa sulla
quale  deve  riportare,  oltre al codice che viene assegnato al capo,
anche  gli  estremi dell'allevamento in cui puo' essere utilizzata la
marca  auricolare;  contestualmente  il  fornitore comunica al Centro
Servizi  Nazionale  e,  ove  esistente,  alla  Banca  Data  Regionale
l'elenco e la data di spedizione delle marche auricolari stampate per
ciascun allevatore.
   Il  detentore  dell'allevamento  puo'  marcare  i  capi in azienda
utilizzando  esclusivamente  i  codici  prodotti per quello specifico
allevamento.
   In  caso  di  chiusura  dell'allevamento  i  marchi non utilizzati
devono essere consegnati al Servizio Veterinario competente.
 
6.1 Richiesta e fornitura di assegnazione nuovi codici identificativi
per capi bovini
 
   Il  detentore  degli  animali  o suo delegato richiede, alla Banca
Dati  Nazionale,  l'assegnazione  di  un  determinato quantitativo di
codici  da  utilizzare  nell'identificazione  degli  animali  nati in
stalla  ovvero  importati da Paesi Terzi e che debbono percio' essere
rimarcati  in  Italia;  la  richiesta non puo' eccedere il fabbisogno
annuale previsto.
   Nella  richiesta,  il  responsabile  dell'allevamento,  indica  il
fornitore autorizzato da cui intende approvvigionarsi.
   Il  servizio  veterinario  competente  sull'allevamento verifica i
dati  introdotti e provvede a validare la richiesta inviando in forma
elettronica,   al   fornitore  autorizzato  indicato  dal  detentore,
l'elenco dei codici che devono essere stampati.
   Il  codice  di ciascuna marca auricolare e' costituito dalla sigla
IT,  dal codice Istat della provincia in cui e' ubicato l'allevamento
e  da  un  progressivo  nell'ambito  della provincia le cui prime due
cifre sono "99".
   Il   fornitore  e'  tenuto  a  produrre  esclusivamente  i  marchi
auricolari autorizzati dal servizio veterinario competente.
   Aggiornamento in tempo reale
   Richiesta dei codici da utilizzare
   Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
   Il  detentore  degli animali, utilizzando la smart card personale,
si  identifica  al  sistema,  ed  accede,  in ambiente Internet, alla
funzione.
   Richiamato   l'allevamento   per  cui  intende  richiedere  marche
auricolari  da utilizzare nell'identificazione di capi nati in stalla
o  introdotti  da  Paesi  Terzi, provvede ad inserire le informazioni
necessarie:
 
- il numero di marche auricolari richieste
- l'indicazione   se  le  marche  richieste  devono  riguardare  capi
  iscritti a libro genealogico
- il  fornitore  autorizzato  di  marche auricolari dal quale intende
  approvvigionarsi
 
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- il numero di marche deve essere superiore a zero
- il fornitore delle marche deve essere presente in BDN
- se specificato che trattasi di marche richieste per capi iscritti a
  libro genealogico l'allevamento deve riportare in BDN l'indicazione
  che possiede animali iscritti a libro
 
Validazione dei codici richiesti dal detentore
 
   Responsabile della notifica: il servizio veterinario.
   Soggetto   deputato   alla   registrazione  in  BDN:  il  servizio
veterinario.
   L'operatore  abilitato  del  Servizio  Veterinario, utilizzando la
smart  card  personale,  si  identifica  al  sistema,  ed  accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
   Richiamato  l'allevamento  per  il  quale  intende  autorizzare la
produzione   di   marche   auricolari,  provvede  a  selezionare  gli
ordinativi delle marche auricolari validate.
   Conferma dell'avvenuta produzione delle marche auricolari
   Responsabile della notifica: il fornitore delle marche auricolari.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il fornitore delle
marche auricolari.
   Il  fornitore  delle  marche  auricolari abilitato, utilizzando la
smart  card  personale,  si  identifica  al  sistema,  ed  accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
   Richiama gli ordinativi di marche auricolari a lui indirizzate che
puo' scaricare dal sistema.
   Una  volta  effettuata  la  produzione  e  spedizione  dei  marchi
auricolari  ordinati,  il  fornitore di marchi auricolari registra in
BDN, per ciascun ordinativo prodotto, l'elenco delle marche stampate,
la data di spedizione e l'allevamento che dovra' utilizzarle.
 
6.2  Richiesta  di  ristampa  e fornitura di codici identificativi in
sostituzione causa smarrimento.
 
   Il detentore degli animali ordina alla Banca Dati Nazionale, causa
smarrimento,  la  ristampa  del  codice  identificativo  della  marca
auricolare  gia'  apposta  e  smarrita, se trattasi di capi marcati a
norma  Regolamento  CE  1760/2000. Il Detentore degli animali, ordina
esclusivamente  ad  una  della  ditte  accreditate la produzione e la
fornitura  della marca necessaria previamente autorizzata da Servizio
Veterinario.
   La  ditta  accreditata  utilizzera'  e  stampera'  solo  i  codici
validati   dal   servizio  veterinario  competente  sull'allevamento,
consegnera'  le  marche  prodotte,  allegando  a  ciascuna di esse la
cedola  identificativa  debitamente  compilata per quanto riguarda il
codice  del  capo  nonche'  gli  estremi dell'allevamento in cui tale
marchio  dovra'  essere  impiegato  (codice  azienda,  codifica della
specie allevata, identificativo fiscale dell'allevamento).
   Aggiornamento in tempo reale
   Richiesta dei codici da ristampare
   Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
   Il  detentore  degli animali, utilizzando la smart card personale,
si  identifica  al  sistema,  ed  accede,  in ambiente Internet, alla
funzione.
   Richiamato   l'allevamento   per  cui  intende  richiedere  marche
auricolari da ristampare provvede a:
 
- selezionare  il  capo  di  cui  occorre  richiedere  a ristampa del
  marchio auricolare
- indicare  se  la  marca di cui si richiede la ristampa e' quella di
  sinistra e/o destra
- indicare se la marca da produrre si riferisce ad un capo iscritto a
  libro genealogico
- indicare  il  fornitore  autorizzato di marche auricolare dal quale
  intende approvvigionarsi.
 
Validazione dei codici richiesti dal detentore
 
   Responsabile della notifica: il servizio veterinario.
   Soggetto   deputato   alla   registrazione  in  BDN:  il  servizio
veterinario.
   L'operatore  abilitato  del  Servizio  Veterinario, utilizzando la
smart  card  personale,  si  identifica  al  sistema,  ed  accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
   Richiamato  l'allevamento  per  il  quale  intende  autorizzare la
riproduzione   di  marche  auricolari,  provvede  a  selezionare  gli
ordinativi  delle  marche  auricolari  il  cui  smarrimento  e' stato
comunicato da parte del Detentore.
   Conferma dell'avvenuta riproduzione delle marche auricolari
   Responsabile della notifica: il fornitore delle marche auricolari.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il fornitore delle
marche auricolari.
   Il  fornitore  delle  marche  auricolari abilitato, utilizzando la
smart  card  personale,  si  identifica  al  sistema,  ed  accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
   Richiama e scarica dal sistema gli ordinativi di marche auricolari
a lui indirizzate e previamente autorizzate dal Servizio Veterinario.
   Una  volta  effettuata  la  produzione  e  spedizione  dei  marchi
auricolari  ordinati,  il  fornitore di marchi auricolari registra in
BDN,   per   ciascun   ordinativo  prodotto,  l'elenco  delle  marche
ristampate in sostituzione, la data di spedizione e l'allevamento che
dovra' utilizzare.
 
7 Iscrizione dei capi in anagrafe
 
   Per  ogni  capo  bovino nato in stalla, ovvero introdotto da Paesi
U.E  o  importato  da  Paesi  Terzi, il Detentore dell'allevamento di
primo   ingresso   deve  provvedere  all'iscrizione  dell'animale  in
anagrafe.
   Solo  dopo  che il capo e' stato inserito in anagrafe nazionale e'
possibile al Servizio Veterinario competente rilasciare e vidimare il
relativo  passaporto  (per  gli animali nati in stalla o importati da
Paesi   Terzi),   senza   il  quale  non  sara'  possibile  procedere
all'eventuale  spostamento  dell'animale  ad  altra  azienda  o  allo
stabilimento di macellazione.
   Il  detentore,  per  i  capi  nati  in stalla o importati da Paesi
Terzi, invia per ciascun animale la cedola identificativa, completata
in  ogni  sua  parte,  al  Servizio  Veterinario della Azienda unita'
sanitaria  locale  competente  territorialmente, entro 7 giorni dalla
marcatura dell'animale.
   In  alternativa  il  detentore  (o  suo  delegato) puo' aggiornare
direttamente  la  Banca Dati Nazionale informatizzata utilizzando gli
applicativi  in  ambiente  internet  messi  a  disposizione da Centro
Servizi Nazionale.
   Se viene adottata questa modalita' operativa il detentore non deve
inviare alcuna cedola identificativa al Servizio Veterinario.
   Gli  animali  della  specie  bovina  importati da Paesi Terzi, che
rimangono  nel  territorio comunitario, sono identificati, a cura del
detentore   dell'allevamento   di  destinazione,  mediante  i  marchi
auricolari,  entro  i  20  giorni  successivi ai controlli effettuati
presso  i  Posti  di  Ispezione  frontalieri e comunque prima che gli
animali lascino l'azienda.
   Non  occorre identificare gli animali importati da Paesi Terzi nel
caso  in  cui  l'azienda  di  destinazione sia un macello situato nel
territorio  nazionale, e l'animale sia effettivamente macellato entro
i 20 giorni successivi ai predetti controlli, effettuati ai sensi del
decreto legislativo del 3 marzo 1993 n. 93.
   Per  i  capi scambiati con i Paesi U.E dovranno essere mantenuti i
marchi originari
   I  Detentore  ha  l'obbligo  di  comunicare  alla  Azienda  unita'
sanitaria  locale  competente  territorialmente,  entro  7 giorni (ad
esclusione  degli  animali  che  vengono immediatamente macellati) la
richiesta  della  iscrizione in anagrafe degli animali provenienti da
Paesi  UE,  attraverso  l'invio della copia del passaporto originario
che ha accompagnato l'animale nello scambio.
   La  mancata  iscrizione  di un capo in anagrafe nazionale comporta
l'applicazione  delle sanzioni previste dal Regolamento (CE) 494/98 e
la  mancata  erogazione dei premi comunitari agli allevatori da parte
degli Organismi Pagatori.
 
7.1 Iscrizione di capi nati in stalla
 
   Il    Detentore   dell'allevamento   al   fine   di   identificare
correttamente gli animali nati in stalla, acquista presso i fornitori
di marche auricolari autorizzati dal Ministero della Salute:
 
- n.2 marche auricolari maschio-femmina (quattro facciate)
- n.1  cedola  identificativa  con  prestampato  il  codice assegnato
  all'animale ed il codice identificativo dell'allevamento
 
   Il   documento  di  identificazione  individuale  (passaporto)  e'
rilasciato al detentore e vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL,
entro  14  giorni  dalla notifica della nascita e comunque solo se il
capo risulta iscritto nella BDN.
   Il   Detentore   acquista   un   numero   di   marche   auricolari
corrispondenti al massimo al proprio fabbisogno annuale.
   Il  Detentore  appone  i  marchi  auricolari  a  ciascun  orecchio
dell'animale entro 20 giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che
il bovino lasci l'azienda dove e' nato.
   Dopo  aver  applicato  ai  padiglioni  auricolari  dell'animale le
relative  marche  il  Detentore  deve compilare il frontespizio della
cedola identificativa:
 
- barra la casella Nuova identificazione
- inserisce il Codice identificativo della madre
- inserisce  nella  casella  Sesso la lettera M se trattasi di Bovino
  maschio ovvero la lettera F se femmina
- inserisce   la   Data   di   nascita   dell'animale   nella   forma
  giorno/mese/anno
- inserisce   la   Data  di  applicazione  del  marchio  nella  forma
  giorno/mese/anno
- inserisce  la  Data  di  ingresso  in  stalla  che, in questo caso,
  coincide   con   la  data  di  nascita  dell'animale,  nella  forma
  giorno/mese/anno
- barra la casella Nato in azienda
- inserisce nel campo Razza la descrizione della razza del capo
- inserisce,  nello  spazio  assegnato,  il  Nome,  Cognome  e codice
  fiscale del detentore;
- inserisce,  nello  spazio  assegnato,  il  Nome,  Cognome  e codice
  fiscale del proprietario se diverso dal detentore
- inserisce   la  Data  di  compilazione  della  cedola  nel  formato
  giorno/mese/anno
- appone la propria firma nell'apposito spazio riservato.
 
Sul retro:
 
- riporta,   se   non  gia'  prestampato,  l'indirizzo  del  Servizio
  Veterinario della Unita' Sanitaria Locale competente per territorio
- affranca  la  cedola  identificativa,  se intende utilizzare per la
  comunicazione il servizio postale.
 
   Il  Detentore  (o  suo  delegato) invia o consegna direttamente la
cedola  al  Servizio  Veterinario  di competenza entro 7 giorni dalla
marcatura  del  capo,  eventualmente  raggruppando  in un unico plico
cedole che si riferiscono a piu' animali.
   Il   Servizio  Veterinario  ricevuta  la  cedola  ne  verifica  la
completezza  delle  informazioni  e  provvede ad inserire nella Banca
Dati Nazionale il nuovo capo.
   In   alternativa  alla  modalita'  operativa  sopra  riportata  il
Detentore  (o suo delegato), entro 7 giorni dalla marcatura del capo,
iscrive direttamente in Banca Dati Nazionale i nuovi capi utilizzando
gli  applicativi  messi  disposizione in ambiente Internet dal Centro
Servizi Nazionale identificandosi al sistema attraverso la smart card
individuale.
   Tale  modalita'  lo  esime dalla consegna, al Servizio Veterinario
competente  per territorio, delle cedole identificative degli animali
stessi.
   Il   Servizio   Veterinario  e'  tenuto  a  verificare  sulla  BDN
l'iscrizione  del  capo  e  sulla  base  dei  dati  in essa contenuti
provvede  al  rilascio  e  vidimazione  del  passaporto  dell'animale
inserito in anagrafe nei termini previsti dalla normativa nazionale e
comunitaria.
   Per  gli  animali  iscritti  nei  libri genealogici o nei registri
anagrafici,  sara'  l'A.N.A  che  gestisce  il libro genealogico o il
registro anagrafico a trasmettere l'informazione all'anagrafe entro 7
giorni dall'effettiva iscrizione.
   Modalita'   operativa:  aggiornamento  in  tempo  reale  del  capo
iscritto a libro
   Responsabile della notifica: l'A.N.A.
   Soggetto  deputato alla registrazione in BDN: il funzionario A.N.A
incaricato
   Il  funzionario utilizzando la smart card personale, si identifica
al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
   Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare l'iscrizione al
libro  genealogico  o al registro anagrafico, provvede ad inserire le
informazioni necessarie.
   In  particolare per ogni capo iscritto devono essere registrate le
seguenti informazioni:
 
- il codice del libro genealogico o di razza
- la codice dell'Associazione che gestisce il libro genealogico
 
   Modalita'  operativa: aggiornamento in tempo reale di capo nato in
stalla
   Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
   Il detentore degli animali utilizzando la smart card personale, si
identifica   al  sistema,  ed  accede,  in  ambiente  Internet,  alla
funzione.
   Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare l'iscrizione in
anagrafe di capi nati in stalla, provvede ad inserire le informazioni
necessarie.
   In  particolare  per  ogni  iscrizione in anagrafe di capi nati in
stalla devono essere registrate e seguenti informazioni:
 
- il codice assegnato all'animale
- la data di nascita
- il sesso
- la razza
- l'indicazione  se  il  capo  e'  nato  a  seguito  di trasferimento
  embrionale
- il  codice  della  madre o, in caso di trasferimento embrionale, il
  codice della donatrice
- il codice del libro genealogico se il capo risulta iscritto
- la data di applicazione del marchio auricolare
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- il  codice  assegnato  all'animale  deve essere presente in BDN tra
  quelli validati dalle ASL all'allevamento che si e' identificato al
  sistema
- la data di nascita deve essere formalmente corretta
- la data di nascita non deve essere posteriore alla data corrente
- la  data  di  nascita  deve  essere  posteriore  di  almeno 18 mesi
  rispetto a l'eta' della madre
- il sesso puo' assumere esclusivamente i valori M o F
- il  codice  della  razza  deve  essere  tra  quelli riportati nella
  tabella di decodifica razze bovine
- il  codice  della  madre  deve  appartenere  ad  un  capo  di sesso
  femminile presente in BDN nell'allevamento che si e' identificato a
  sistema  e  con  almeno  18 mesi di eta'; nel caso di trasferimento
  embrionale  dovra'  essere riportato il codice identificativo della
  donatrice che verra' accettato senza controlli specifici
- la data di marcatura deve essere formalmente corretta
- la  data  di marcatura del capo non deve essere antecedente la data
  di nascita
- il  sistema  riportera'  automaticamente  la  data  di  ingresso in
  allevamento ponendola uguale alla data di nascita.
 
 
   Esempio di compilazione cedola iscrizione capo nato in stalla
===================================================================
CEDOLA IDENTIFICATIVA DEL BOVINO
(da compilarsi al momento dell'apposizione del marchio all'animale e
da consegnare od inviare all'indirizzo riportato sul retro)
 
Nuova identificazione [x ]      Sostituzione [ ]
 
CODICE IDENTIFICATIVO                             CODICE A BARRE
  IT     067000000100
 
Codice azienda                   Codice del marchio della madre
 030  TE  045                       IT 020 AT 054 B 126    ET (4)
 
Codice del marchio applicato
in precedenza all'animale (1)                     Sesso (M/F)     M
 
Data di nascita dell'animale     Data di applicazione del marchio
                  10/08/1999                            15/08/199
 
Data ingresso in stalla   Nato in azienda   Razza        BRUNA
10/08/1999                      [ x]
 
Origine dell'animale:     Paesi Terzi [ ]   (3) Paese di
                                              provenienza
 
Detentore (cognome,
nome):                  ROSSI MARIO    Cod. fiscale RSSMR12S20F345
 
Proprietario cognome,
nome) (2):              BIANCHI CARLO  Cod. fiscale BNCCRL10L54423B
 
Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni da me
riportate nel presente atto rispondono a verità:
 
Data di compilazione 27/08/1999         Firma ROSSI MARIO
 
(1) Da compilare in caso di animali nati in Paesi Terzi o per
    sostituire marche perse nei soli casi consentiti da normative
    vigenti
(2) Dati riferiti al proprietario, da compilarsi se diverso dal
    detentore
(3) Indicare il Paese Terzo di provenienza
(4) Barrare nel caso di animale nato a seguito di trasferimento
    embrionale
 
 
                                            Spett.
                                            Servizio Veterinario
                                            Azienda USL .....di....
                                            Via....................
                                            CAP    CITTA'..........
                                            PROVINCIA .............
 
ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO
 
Animale macellato/deceduto (5)
in data: ...../.../.
 
presso ...............................
 
Comune .............Prov. ..............
 
(5) Cancellare la dizione non corretta
-------------------------------------------------------------------
 
7.2 Iscrizione di capi scambiati con Paesi della Unione Europea
 
   I  capi  introdotti  dai  Paesi  della Unione Europea conservano i
marchi auricolari originali e quindi non devono essere rimarcati.
   L'animale  deve  conservare  l'identificativo  originario nel caso
che, pur provenendo da Paese Terzo, sia stato precedentemente marcato
in un Paese UE.
   Gli  animali  scambiati  con  Paesi  U.E, per i quali l'azienda di
prima  destinazione  e' rappresentata da un macello non devono essere
iscritti in anagrafe.
   Negli altri casi il Detentore (o suo delegato) dell'allevamento di
prima   introduzione   (con  esclusione  dei  Centri  di  raccolta  e
smistamento)  entro 7 giorni consegna copia del passaporto originario
dell'animale  al  Servizio  Veterinario competente che provvedera' ad
inserire le informazioni relative al capo nella Banca Dati Nazionale.
   In   alternativa  alla  modalita'  operativa  sopra  riportata  il
Detentore  (o suo delegato), entro 7 giorni dall'ingresso del capo in
azienda,  lo iscrive direttamente in Banca Dati Nazionale utilizzando
gli  applicativi  messi  disposizione in ambiente Internet dal Centro
Servizi Nazionale;
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
   Il  detentore  degli animali, utilizzando la smart card personale,
si  identifica  al  sistema,  ed  accede,  in ambiente Internet, alla
funzione.
   Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare l'iscrizione in
anagrafe  di  capi  provenienti  da Paesi UE, provvede ad inserire le
informazioni necessarie;
   In particolare per ogni iscrizione in anagrafe di capi provenienti
da Paesi UE devono essere registrate le seguenti informazioni:
 
- il codice assegnato all'animale nel Paese di origine
- la data di nascita
- il sesso
- la razza
- il codice della madre
- il Paese UE di provenienza
- la data di ingresso in stalla
 
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- il   codice  assegnato  all'animale  deve  riportare  nei  primi  2
  caratteri la sigla di un Paese UE
- la data di nascita deve essere formalmente corretta
- la  data  di nascita deve essere antecedente la data di ingresso in
  stalla
- il sesso puo' assumere esclusivamente i valori M o F
- il  codice  della  razza  deve  essere  tra  quelli riportati nella
  tabella di decodifica razze bovine
- il  codice della madre deve essere indicato e riportare nei primi 2
  caratteri  a sigla di un Paese presente sulla tabella di decodifica
  Nazioni
- la data di ingresso in stalla deve essere formalmente corretta
 
7.3 Iscrizione di capi importati da Paesi Terzi
 
   Il  Detentore  dell'allevamento  in cui e' presente il capo bovino
acquistato  da Paesi Terzi e' tenuto a rimarcare l'animale entro i 20
giorni  successivi  ai  controlli  previsti  per  tali importazioni e
comunque prima che lasci l'azienda.
   Il   detentore,  dopo  aver  applicato  ai  padiglioni  auricolari
dell'animale le relative marche, compila il frontespizio della cedola
identificativa:
 
- barra la casella Nuova identificazione
- inserisce  il  Codice  indicato sul marchio originario applicato in
  precedenza all'animale
- inserisce  nella  casella  Sesso la lettera M se trattasi di Bovino
  maschio ovvero la lettera F se femmina
- inserisce   la   Data   di   nascita   dell'animale   nella   forma
  giorno/mese/anno   (come  riportato  nei  certificati  sanitari  di
  importazione)
- inserisce   la   Data   di   ingresso   in   stalla   nella   forma
  giorno/mese/anno
- inserisce  la  Data  di  applicazione del nuovo marchio nella forma
  giorno/mese/anno
- barra la casella Paesi Terzi
- inserisce  la  descrizione  del Paese di provenienza (si intende il
  Paese  che  ha  emesso  il  certificato  sanitario  di scorta degli
  animali);
- inserisce nel campo Razza la descrizione della razza del capo
- inserisce  nello  spazio  assegnato  il  Nome,  Cognome e il codice
  fiscale del Detentore
- inserisce  nello  spazio  assegnato  il  Nome,  Cognome e il codice
  fiscale del Proprietario se diverso dal Detentore
- inserisce   la  Data  di  compilazione  della  cedola  nel  formato
  giorno/mese/anno
- appone la propria firma nell'apposito spazio.
 
Sul retro:
 
- riporta,   se   non  gia'  prestampato,  l'indirizzo  del  Servizio
  Veterinario  della  Azienda  Unita' Sanitaria Locale competente per
  territorio;
- affranca la cedola identificativa se intende avvalersi del servizio
  postale per la comunicazione.
 
   Il  Detentore (o suo delegato) invia o consegna direttamente entro
7   giorni   dalla  marcatura  dell'animale  la  cedola  al  Servizio
Veterinario  di  competenza,  eventualmente  raggruppando in un unico
plico cedole che si riferiscono a piu' animali.
   Il  Servizio Veterinario, ricevuta la cedola, provvede ad inserire
nella Banca Dati Nazionale il nuovo capo.
   In   alternativa  alla  modalita'  operativa  sopra  riportata  il
Detentore  (o suo delegato), entro 7 giorni dall'ingresso del capo in
azienda,  lo iscrive direttamente in Banca Dati Nazionale utilizzando
gli  applicativi  messi  disposizione in ambiente Internet dal Centro
Servizi   Nazionale,   accedendo   al  servizio  con  la  smart  card
individuale.
   Tale  modalita'  lo  esime dal consegnare, al Servizio Veterinario
competente per territorio, la cedola identificativa dell'animale.
   Il   Servizio   Veterinario  e'  tenuto  a  verificare  sulla  BDN
l'iscrizione  del  capo e solo dopo l'aggiornamento della stessa puo'
provvedere  al  rilascio  e  vidimazione  del passaporto dell'animale
inserito in anagrafe nei termini previsti nella normativa nazionale e
comunitaria.
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
   Il  detentore  degli animali, utilizzando la smart card personale,
si  identifica  al  sistema,  ed  accede,  in ambiente Internet, alla
funzione.
   Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare l'iscrizione in
anagrafe  di  capi  importati da Paesi Terzi, provvede ad inserire le
informazioni necessarie.
   In  particolare  per ogni iscrizione in anagrafe di capi importati
da Paesi Terzi devono essere registrate le seguenti informazioni:
 
- il codice assegnato all'animale
- la data di nascita
- il sesso
- la razza
- il codice originario applicato in precedenza all'animale
- la data di applicazione del nuovo marchio auricolare
- la data di ingresso in allevamento
- il  Paese  di  provenienza  (si  intende  il Paese che ha emesso il
  certificato sanitario di scorta all'animale)
 
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- il  codice  assegnato  all'animale  deve essere presente in BDN tra
  quelli consegnati, da un fornitore accreditato, all'allevamento che
  si e' identificato al sistema
- la data di nascita deve essere formalmente corretta
- la data di nascita non deve essere posteriore alla data corrente
- il sesso puo' assumere esclusivamente i valori M o F
- il  codice  della  razza  deve  essere  tra  quelli riportati nella
  tabella di decodifica razze bovine
- il codice originario non puo' essere nullo
- la data di marcatura deve essere formalmente corretta
- la  data  di marcatura del capo non deve essere antecedente la data
  di nascita
- la data di ingresso in allevamento deve essere formalmente corretta
- la data di ingresso deve essere posteriore alla data di nascita
- la  data  di  ingresso  non  puo'  essere  posteriore  alla data di
  marcatura
- il  codice  del  Paese  di  provenienza  deve essere presente nella
  tabella di decodifica Nazioni
- il codice del Paese di provenienza non deve essere un Paese UE
 
 
               Esempio di compilazione cedola iscrizione
                   capo acquistato da Paesi Terzi
===================================================================
CEDOLA IDENTIFICATIVA DEL BOVINO
(da compilarsi al momento dell'apposizione del marchio all'animale e
da consegnare od inviare all'indirizzo riportato sul retro)
 
Nuova identificazione [ x]      Sostituzione [ ]
 
CODICE IDENTIFICATIVO                             CODICE A BARRE
IT     067000000100
 
Codice azienda                   Codice del marchio della madre
030  TE  045                       IT 020 AT 054 B 126       ET (4)
 
Codice del marchio applicato
in precedenza all'animale (1)     PL 2653448      Sesso (M/F)     M
 
Data di nascita dell'animale     Data di applicazione del marchio
                  11/07/1998                            15/08/199
 
Data ingresso in stalla  Nato in azienda []   Razza  BRUNA ALPINA
             10/08/1999
 
Origine dell'animale:    Paesi Terzi [x ]   (3) Paese di
 
provenienza:             POLONIA
 
Detentore (cognome,
nome):                  ROSSI MARIO    Cod. fiscale RSSMR12S20F345
 
Proprietario cognome,
nome) (2):              BIANCHI CARLO  Cod. fiscale BNCCRL10L54423B
 
Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni da me
riportate nel presente atto rispondono a verità:
 
Data di compilazione 27/08/1999         Firma ROSSI MARIO
 
(1) Da compilare in caso di animali nati in Paesi Terzi o per
    sostituire marche perse nei soli casi consentiti da normative
    vigenti
(2) Dati riferiti al proprietario, da compilarsi se diverso dal
    detentore
(3) Indicare il Paese Terzo di provenienza
(4) Barrare nel caso di animale nato a seguito di trasferimento
    embrionale
 
 
                                             Spett.
                                             Servizio Veterinario
                                             Azienda USL.....di....
                                             Via...................
                                             CAP    CITTA'.........
                                             PROVINCIA ............
 
ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO
 
Animale macellato/deceduto (5)
in data: ...../.../.
 
presso ...............................
 
Comune .............Pro ..............
 
(5) Cancellare la dizione non corretta
-------------------------------------------------------------------
 
8 Movimentazione dei capi
 
   Dopo   l'iscrizione  del  capo  in  anagrafe  nazionale  si  rende
necessario monitorarne tutti gli spostamenti sino alla macellazione o
alla cessione dell'animale ad azienda di altro Paese.
   In  tutti  gli spostamenti i capi bovini sono scortati dal proprio
passaporto
   Per  lo  spostamento  inoltre il detentore compila, in 4 copie, il
modello di dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4):
 
- una copia e' trattenuta dal cedente, allegata al registro di stalla
  per giustificare lo scarico dell'animale;
- una  seconda  copia  e' inviata dal cedente al Servizio Veterinario
  dell'Azienda  U.S.L.  di  competenza per consentire l'aggiornamento
  della  Banca Dati Nazionale relativamente ai movimenti di uscita da
  allevamento;
- le  altre  2  copie  seguono,  con il passaporto, l'animale nel suo
  spostamento.
 
A destinazione  l'acquirente  completa  le copie del modello 4 in suo
  possesso e:
 
- trattiene   una   copia  allegandola  al  registro  di  stalla  per
  giustificare la presa in carico dell'animale;
- invia  l'ultima  copia  al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L.
  competente,   per   consentire  l'aggiornamento  della  Banca  Dati
  Nazionale relativamente ai movimenti di ingresso in allevamento.
 
   L'aggiornamento  della Banca Dati Nazionale puo' avvenire anche ad
opera  del Detentore dei capi movimentati, direttamente o tramite suo
delegato,  utilizzando  gli  applicativi in ambiente Internet forniti
dal Centro Servizi Nazionale.
 
8.1 Cessione del capo ad altro allevamento italiano
 
   Il  Detentore  dell'allevamento  che ha ceduto il capo e' tenuto a
compilare  il  modello  di dichiarazione di provenienza degli animali
(modello 4 ) in 4 copie.
   Una  copia  rimane al detentore dell'azienda cedente che lo allega
al registro di stalla dopo aver scaricato l'animale.
   Il  Detentore  e'  inoltre  tenuto  a consegnare, insieme ai capi,
anche i relativi passaporti.
   Il  Detentore dell'allevamento di partenza invia quindi o consegna
la seconda copia del modello 4 al Servizio Veterinario di competenza,
entro  7 giorni, eventualmente raggruppando in un unico plico modelli
che si riferiscono a piu' animali;
   Il  detentore puo' aggiornare direttamente la Banca Dati Nazionale
utilizzando gli applicativi in ambiente Internet messi a disposizione
dal Centro Servizi Nazionale.
   Ove  il  detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario
aggiorna la Banca Dati Nazionale utilizzando le informazioni presenti
nella copia del modello 4 inviato dal detentore.
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
   Il  detentore  degli animali, utilizzando la smart card personale,
si  identifica  al  sistema,  ed  accede,  in ambiente Internet, alla
funzione.
   Richiamato    l'allevamento   di   cui   intende   comunicare   la
movimentazione  dei  capi ceduti, provvede ad inserire e informazioni
necessarie.
   In  particolare  per  ogni  movimentazione verso altri allevamenti
italiani devono essere indicati:
 
- il codice dell'animale
- la data di partenza dall'allevamento
- l'allevamento  di  destinazione  se  noto (codice aziendale o nome,
  cognome o ragione sociale e indirizzo )
- il numero del modello 4
- la data di rilascio del modello 4
 
   Il  sistema  consente  di  selezionare  esclusivamente animali che
risultano  presenti,  nell'allevamento  di partenza, nella Banca Dati
Nazionale.
   I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- il  codice dell'animale movimentato deve essere presente in BDN tra
  quelli in carico all'allevamento che si e' identificato al sistema
- la data di partenza deve essere formalmente corretta
- la data di partenza non deve essere posteriore alla data corrente
- se  indicato,  il codice azienda e dell'allevamento di destinazione
  deve essere presente in BDN
- il numero del modello 4 non puo' essere nullo
- la data di rilascio del modello 4 deve essere formalmente corretta
- la  data  di rilascio del modello 4 non deve essere posteriore alla
  data di partenza
 
8.2 Acquisto capo da allevamento italiano
 
   Il  Detentore  dell'allevamento  che  introduce in azienda i capi,
oltre  a  completare  le  ultime due copie del modello 4 ne trattiene
una,  da  allegare  al  registro  di stalla e invia entro 7 giorni la
restante copia al Servizio Veterinario competente, inoltre:
 
- verifica che ciascun capo sia provvisto di passaporto
- riporta sul retro di ciascun passaporto il proprio Codice aziendale
  ed il codice fiscale dell'allevamento
- inserisce  sul  retro  del passaporto la Data di ingresso in stalla
  dell'animale nel formato giorno/mese/anno
- appone sul retro del passaporto la propria Firma
 
   Il   Detentore  invia  o  consegna,  al  Servizio  Veterinario  di
competenza,  entro 7 giorni l'ultima copia del modello 4 unitamente a
copia   dei   passaporti   dei   capi   ivi  indicati,  eventualmente
raggruppando  in  un  unico  plico  modelli che si riferiscono a piu'
animali.
   Il  Detentore  (o  suo  delegato)  puo' aggiornare direttamente la
Banca Dati Nazionale utilizzando gli applicativi in ambiente Internet
messi a disposizione dal Centro Servizi Nazionale.
   Ove  il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario,
entro  7  giorni,  aggiorna  la  Banca  Dati Nazionale utilizzando le
informazioni presenti nella copia del modello 4 che acquisisce.
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
   Il  detentore  degli animali, utilizzando la smart card personale,
si  identifica  al  sistema,ed  accede,  in  ambiente  Internet, alla
funzione.
   Richiamato    l'allevamento   di   cui   intende   comunicare   la
movimentazione   dei   capi   acquistati,  provvede  ad  inserire  le
informazioni necessarie;
   In  particolare  per  ogni  movimentazione  da  altri  allevamenti
italiani devono essere indicati:
 
- il codice dell'animale
- la data di ingresso nell'allevamento
- l'allevamento di provenienza (codice aziendale e codice fiscale)
- il numero del modello 4
- la data di rilascio del modello 4
 
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- il codice dell'animale movimentato deve essere presente in BDN
- la data di ingresso deve essere formalmente corretta
- la data di ingresso non deve essere posteriore alla data corrente
- l'allevamento di provenienza deve essere presente in BDN
- il numero del modello 4 non puo' essere nullo
- la data di rilascio del modello 4 deve essere formalmente corretta
- la  data  di rilascio del modello 4 non deve essere posteriore alla
  data di ingresso.
 
   Il  sistema  verifica  se i capi movimentati erano presenti in BDN
nell'allevamento   di   provenienza,   se   la   registrazione  della
movimentazione  di  uscita e' gia' stata effettuata in BDN e, in caso
positivo, se corrispondono gli estremi del modello 4.
   Eventuali   discordanze   saranno   oggetto   di  segnalazione  di
avvertimento non vincolante per l'operatore.
 
 
         ---->  Vedere immagine   <----
 
8.3 Uscita del capo da una azienda italiana per il macello
 
   Il  Detentore  dell'allevamento  da  cui  il capo viene spedito e'
tenuto  a  compilare  il  modello di dichiarazione di accompagnamento
degli animali (modello 4 ) in 4 copie.
   Una  copia  rimane  al  detentore  dell'azienda  speditrice che lo
allega al registro di stalla dopo aver scaricato l'animale.
   Il  Detentore  e'  inoltre  tenuto  a consegnare, insieme ai capi,
anche i relativi passaporti.
   Il  Detentore invia o consegna entro 7 giorni la seconda copia del
modello  4  al  Servizio  Veterinario  di  competenza,  eventualmente
raggruppando  in  un  unico plico i modelli che si riferiscono a piu'
animali.
   Il  Detentore  (o  suo  delegato)  puo' aggiornare direttamente la
Banca Dati Nazionale utilizzando gli applicativi in ambiente Internet
messi a disposizione dal Centro Servizi Nazionale.
   Ove  il Detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario,
entro  7  giorni,  aggiorna  la  Banca  Dati Nazionale utilizzando le
informazioni presenti nella copia del modello 4 che acquisisce;
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
   Il  detentore  degli animali, utilizzando la smart card personale,
si  identifica  al  sistema,  ed  accede,  in ambiente Internet, alla
funzione.
   Richiamato    l'allevamento   di   cui   intende   comunicare   la
movimentazione  dei  capi inviati al macello, provvede ad inserire le
informazioni necessarie.
   In  particolare  per  ogni  movimentazione  verso  stabilimenti di
macellazione devono essere indicati:
 
- il codice dell'animale
- la data di uscita dall'allevamento
- il  macello  di  destinazione  se  noto  (codice  macello o ragione
  sociale e indirizzo )
- il numero del modello 4
- la data di rilascio del modello 4
 
   Il  sistema  consente  di  selezionare  esclusivamente animali che
risultano  presenti,  nell'allevamento  di partenza, nella Banca Dati
Nazionale.
   I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- il  codice dell'animale movimentato deve essere presente in BDN tra
  quelli in carico all'allevamento che si e' identificato al sistema
- la data di uscita deve essere formalmente corretta
- la data di uscita non deve essere posteriore alla data corrente
- se  indicato,  il  codice  dello  stabilimento  di  macellazione di
  destinazione deve essere presente in BDN
- il numero del modello 4 non puo' essere nullo
- la data di rilascio del modello 4 deve essere formalmente corretta
- la  data  di rilascio del modello 4 non deve essere posteriore alla
  data di uscita dall'allevamento.
 
9 Macellazione o abbattimento del capo
 
   Nel  momento  in  cui  un  animale viene macellato od abbattuto e'
compito  del  gestore  dello  stabilimento di macellazione provvedere
alla  registrazione  degli  animali  macellati,  alla distruzione dei
marchi  auricolari  (che  saranno preventivamente tagliati a cura del
responsabile   del   macello)  apposti  sugli  animali  macellati  ed
all'invio  al  Servizio  Veterinario  che  effettua  l'ispezione e la
vigilanza sul mattatoio, dei passaporti preventivamente annullati con
apposito timbro dal Veterinario presente in mattatoio.
   Il  Servizio  Veterinario competente deve custodire i passaporti e
renderli  disponibili  per ogni ispezione delle Autorita' Nazionali o
Comunitarie, per 3 anni.
   In  particolare  il  gestore  dello  stabilimento  di macellazione
comunica alla Banca Dati Nazionale e contestualmente alle banche dati
regionali  che  ne  facciano richiesta, con frequenza preferibilmente
giornaliera e comunque non oltre 7 giorni dalla macellazione, per via
informatica e secondo i tracciati previsti, i dati sui capi macellati
od abbattuti presso il suo stabilimento.
   L'aggiornamento  della  Banca  Dati  Nazionale  puo'  avvenire, in
alternativa,  in  tempo  reale utilizzando gli applicativi sviluppati
dal Centro Servizi Nazionale in ambiente Internet.
   Il  Servizio  Veterinario  che assicura il servizio di ispezione e
vigilanza  sullo  stabilimento  di  macellazione  verifica inoltre il
corretto   adempimento   dei   compiti  demandati  ai  gestori  degli
stabilimenti di macellazione.
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Responsabile  della  notifica:  il  titolare dello stabilimento di
macellazione.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione  in BDN: il titolare dello
stabilimento di macellazione direttamente o tramite un suo delegato.
   Il responsabile dello stabilimento di macellazione, utilizzando la
smart  card  personale  assegnategli,  si  identifica  al sistema, e,
richiamato il capo di cui intende comunicare l'avvenuta macellazione,
inserisce le informazioni necessarie;
   In particolare per ogni capo macellato devono essere registrate le
seguenti informazioni:
 
- la data di macellazione/abbattimento dell'animale
- il codice del capo
- il codice dell'ultima azienda di provenienza
- il numero di macellazione attribuito alla carcassa
- il peso della carcassa
- la classificazione della carcassa nei casi in cui tale informazione
  e' obbligatoria
- la  categoria  della  carcassa nei casi in cui tale informazione e'
  obbligatoria
- indicazione se trattasi di macellazione o abbattimento a seguito di
  ordinanza sanitaria
 
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- il codice dell'animale macellato deve essere presente in BDN
- il  codice  dell'ultima azienda di provenienza deve essere presente
  in BDN
- il  numero di macellazione attribuito alla carcassa non puo' essere
  nullo
- il peso della carcassa deve essere espresso nella forma ####,##
- obbligo o meno di classificazione da parte del macello
- il  codice di classificazione deve essere presente nella tabella di
  decodifica Classificazioni
- il  codice  relativo  alla  categoria  deve  essere  presente nella
  tabella di decodifica Categoria
- la data di macellazione deve essere formalmente corretta
- la  data  di  macellazione  non  deve  essere  posteriore alla data
  corrente
 
   Il  sistema  verifica  se  i  capi macellati erano presenti in BDN
nell'allevamento   di   provenienza   e  se  la  registrazione  della
movimentazione di uscita e' gia' stata effettuata in BDN.
   Eventuali discordanze sono oggetto di segnalazione di avvertimento
non vincolante per l'operatore.
 
10 Morte in azienda del capo
 
   Qualora  l'animale  venga  a morte in azienda, il Detentore (o suo
delegato)   completa   con  le  informazioni  richieste  il  relativo
passaporto  notificando l'evento entro 24 ore al Servizio Veterinario
di  competenza, il quale provvede al ritiro ed all'annullamento dello
stesso   con  apposito  timbro.  Il  passaporto  cosi'  annullato  e'
conservato dal Servizio Veterinario per almeno tre anni.
   E'  inoltre  compito del detentore provvedere alla distruzione dei
marchi auricolari apposti sugli animali morti.
   In  particolare  il  Detentore  dell'allevamento  (o suo delegato)
deve:
 
- riportare  sul  retro  del  passaporto  di  ciascun  animale che e'
  deceduto, la Data di decesso
- cancellare la dicitura Macellato
- inserire  sul  retro  del  passaporto  di  ciascun  animale  che e'
  deceduto,    il   Codice   dell'azienda   e   il   codice   fiscale
  dell'allevamento  in  cui  il fatto e' accaduto; utilizzando a tale
  scopo i campi indicati come Azienda e Cod. Fis.
- consegnare  al  Servizio Veterinario competente il passaporto cosi'
  completato
 
   Il  Detentore  (o  suo  delegato)  puo' aggiornare direttamente la
Banca Dati Nazionale utilizzando gli applicativi in ambiente Internet
messi a disposizione dal Centro Servizi Nazionale.
   Ove   il   detentore   non   provveda   direttamente  il  Servizio
Veterinario,  sulla  base  del  passaporto  restituito dal detentore,
cancella il capo dalla Banca Dati Nazionale.
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
   Il  detentore  degli animali, utilizzando la smart card personale,
si  identifica  al  sistema,  ed  accede,  in ambiente Internet, alla
funzione.
   Richiamato  l'allevamento  di  cui  intende  comunicare la morte o
l'abbattimento   di   capi,  provvede  ad  inserire  le  informazioni
necessarie.
   In  particolare  per  ogni  morte o abbattimento in azienda devono
essere indicati:
 
- il codice dell'animale deceduto o abbattuto
- la data di morte o abbattimento
- la causale della morte (indicare solo "morte in allevamento")
 
   Il  sistema  consente  di  selezionare  esclusivamente animali che
risultano   presenti,   nell'allevamento   in   cui  l'evento  si  e'
verificato, nella Banca Dati Nazionale.
   I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- il  codice  dell'animale  morto o abbattuto deve essere presente in
  BDN  tra quelli in carico all'allevamento che si e' identificato al
  sistema
- la data di morte/abbattimento deve essere formalmente corretta
- la  data di morte/abbattimento non deve essere posteriore alla data
  corrente
 
 
         ---->  Vedere immagine   <----
 
11 Comunicazione esiti positivi ai test BSE
 
   In caso di positivita' definitiva alla prove diagnostiche alla BSE
il  Servizio  Veterinario  competente  deve  inserire  in  Banca Dati
Nazionale il relativo esito.
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
   Soggetto   deputato   alla   registrazione  in  BDN:  il  Servizio
Veterinario.
   L'operatore  abilitato  del  Servizio  Veterinario, utilizzando la
smart  card  personale,  si  identifica  al  sistema,  ed  accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
   Richiamato  i capo di cui intende registrare l'esito positivo alla
BSE, provvede ad inserire le informazioni necessarie.
   In particolare per ogni risposta deve essere indicata:
 
- la   data  di  comunicazione  della  risposta  positiva  definitiva
  ricevuta dal CEA
 
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- il  codice  dell'animale avente esito positivo deve essere presente
  in  BDN  tra  i  capi  morti  in  azienda  o tra i capi macellati o
  abbattuti
- la  data  di  comunicazione  della risposta deve essere formalmente
  corretta
- la data di comunicazione della risposta deve essere posteriore alla
  data di morte/macellazione del capo
 
12 Capi bovini destinati a Paesi Membri o ad altri Paesi Terzi
 
   Tutti gli animali destinati a Paesi membri ed a Paesi Terzi devono
essere identificati con il marchio auricolare su entrambe le orecchie
e devono essere accompagnati dal relativo passaporto.
   A norma del Regolamento (CE) 331/99 per gli animali nati prima del
primo   gennaio   1998   non  risulta  obbligatorio  trascrivere  sul
passaporto  la  data  di  nascita  ed  il codice identificativo della
madre.
   12.1 Cessione capo ad azienda di altro Paese Comunitario
   Il  Detentore  dell'allevamento  che  cede i capi (o suo delegato)
comunica alla Azienda U.S.L. competente:
 
- il Codice dell'animale esportato
- la Data di uscita dalla stalla
- il Paese in cui verra' inviato l'animale
- il numero del certificato sanitario
- la data di rilascio del certificato sanitario
 
   Il  Detentore o suo delegato puo' aggiornare direttamente la Banca
Dati  Nazionale  utilizzando  gli  applicativi  in  ambiente Internet
forniti dal Centro Servizi Nazionale.
   Ove  il  detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario
aggiorna  la  Banca  dati  Nazionale  utilizzando le informazioni del
certificato sanitario rilasciato dal Servizio medesimo;
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
   Il  detentore  degli animali, utilizzando la smart card personale,
si  identifica  al  sistema,  ed  accede,  in ambiente Internet, alla
funzione.
   Richiamato  l'allevamento di cui intende comunicare la cessione di
capi  verso  aziende  di  Paese  Comunitario, provvede ad inserire le
informazioni necessarie.
   In  particolare per ogni cessione di capi all'estero devono essere
indicati:
 
- il Codice dell'animale esportato
- la Data di uscita dalla stalla
- il Paese in cui verra' inviato l'animale
- il numero del certificato sanitario
- la data di rilascio de certificato sanitario
 
   Per  la  validita'  della  comunicazione e' necessario che il capo
risulti,  sulla  Banca Dati Nazionale, registrato nell'allevamento di
partenza
   I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- il   codice   del   capo   ceduto   deve  essere  presente  in  BDN
  nell'allevamento che si e' identificato al sistema
- la data di movimentazione deve essere formalmente corretta
- la data della movimentazione non deve essere antecedente la data di
  rilascio del certificato sanitario
- la  sigla  del  Paese  a  cui  e' stato inviato il capo deve essere
  presente nella tabella di decodifica Nazioni
- la   data   di  rilascio  del  certificato  sanitario  deve  essere
  formalmente corretta
- il numero del certificato sanitario non puo' essere nullo
 
12.2 Capi bovini destinati all'esportazione verso Paesi Terzi
 
   Tutti  gli  animali  esportati  verso  Paesi  terzi  devono essere
identificati,  scortati  da  un  certificato sanitario e dal relativo
passaporto.
   L'ultimo   detentore   degli  animali  e'  tenuto  a  rinviare  il
passaporto  all'autorita'  dello  Stato  membro  che ha provveduto al
rilascio.
   Se  trattasi  di bovini in uscita verso Paesi terzi da un Posto di
Ispezione Frontaliero (P.I.F.) italiano, il detentore puo' consegnare
al Servizio veterinario del P.I.F. il passaporto degli animali per il
successivo inoltro all'autorita' dello Stato membro che ha provveduto
al rilascio.
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
   Il  detentore  degli animali, utilizzando la smart card personale,
si  identifica  al  sistema,  ed  accede,  in ambiente Internet, alla
funzione.
   Richiamato  l'allevamento di cui intende comunicare la cessione di
capi   verso   Paese  Terzo,  provvede  ad  inserire  e  informazioni
necessarie.
   In  particolare per ogni cessione di capi all'estero devono essere
indicati:
 
- il Codice dell'animale esportato
- la Data di uscita dalla stalla
- il Paese in cui verra' inviato l'animale
- il numero del certificato sanitario
- la data di rilascio de certificato sanitario
 
   Per  la  validita'  della  comunicazione e' necessario che il capo
risulti,  sulla  Banca Dati Nazionale, registrato nell'allevamento di
partenza
   I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- i   codice   del   capo   ceduto   deve   essere  presente  in  BDN
  nell'allevamento che si e' identificato al sistema
- la data di movimentazione deve essere formalmente corretta
- la data della movimentazione non deve essere antecedente la data di
  rilascio del certificato sanitario
- la  sigla  del  Paese  a  cui  e' stato inviato il capo deve essere
  presente nella tabella di decodifica Nazioni
- la   data   di  rilascio  del  certificato  sanitario  deve  essere
  formalmente corretta
- il numero del certificato sanitario non puo' essere nullo
 
13 Premio bovini
 
   Il  Proprietario  o  il  Detentore  che  ha  presentato domanda di
accesso a premi comunitari per capi bovini maschi:
 
- annota  tale  richiesta  sul  passaporto di ogni bovino richiesto a
  premio barrando l'apposita casella.
- registra  nella  BDN  i  dati  e  le informazioni di sua competenza
  previste nel presente manuale
 
   Gli   adempimenti   di   cui   sopra   sono   vincolanti  ai  fini
dell'erogazione del premio.
 
13.1 Richiesta premi per capo bovino - interventi del detentore
 
   Quando  il  detentore intenda richiedere a premio capi iscritti in
anagrafe segnala tale intenzione al sistema ed inserisce, per ciascun
capo  a  premio,  i  dati di competenza previsti dall'articolo 13 del
decreto ministeriale.
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
   Il  detentore o suo delegato, utilizzando la smart card personale,
si  identifica  al  sistema,  ed  accede,  in  ambiente  Internet per
l'aggiornamento della BDN;
   In   particolare  per  ogni  richiesta  di  premio  devono  essere
comunicati:
 
- il  codice  identificativo  del  capo  richiesto  a premio che deve
  essere selezionato tra gli animali presenti nell'allevamento.
 
13.2  Richiesta  premi  per  capo  bovino - interventi dell'Organismo
pagatore
 
   L'Organismo  pagatore  aggiorna la Banca Dati Nazionale inserendo,
per  ogni  animale  richiesto  a  premio,  gli  estremi della domanda
(numero, data di ricezione e tipo di domanda).
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Responsabile della notifica: Organismo pagatore
   Soggetto  deputato  alla  registrazione  in  BDN:  il  funzionario
dell'Organismo pagatore
   I  funzionario  dell'Organismo pagatore, utilizzando la smart card
personale,  si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet
per l'aggiornamento della BDN, inserendo per ciascun capo il numero e
il  tipo  di  domanda  di  premio  e  la  data  di ricezione da parte
dell'Organismo Pagatore.
 
14 sostituzione marche per smarrimento
 
   In caso di smarrimento di marca auricolare apposta, il Detentore o
suo delegato e' tenuto a:
 
- richiedere ad uno dei fornitori accreditati di marche auricolari la
  ristampa  della  marca,  riportando lo stesso codice identificativo
  smarrito  nel  caso di animali identificati a norma del Regolamento
  (CE) 820/97 e successive modifiche.
- apporre un nuovo codice identificativo a norma del Regolamento (CE)
  1760/2000 nel caso di animali identificati con sistemi precedenti.
 
14.1   Comunicazione   sostituzione   marche   auricolari   per  capi
identificati con sistemi precedenti al Regolamento (CE) 1760/2000
 
   Il  detentore  del  capo per il quale e' stato smarrito il marchio
auricolare  ricorre  alle  marche  auricolari  ed  alle cedole in suo
possesso.
   Il detentore compila il fronte della cedola identificativa:
 
- barra la casella Sostituzione
- inserisce il Codice del marchio applicato in precedenza all'animale
- inserisce  nella  casella  Sesso la lettera M se trattasi di Bovino
  maschio ovvero la lettera F se femmina
- inserisce   la   Data   di   nascita   dell'animale   nella   forma
  giorno/mese/anno
- inserisce  la  Data  di  nuova applicazione del marchio nella forma
  giorno/mese/anno
- inserisce   la  Data  di  compilazione  della  cedola  nel  formato
  giorno/mese/anno
- appone la propria firma nell'apposito spazio riservato
 
Il  detentore,  applicata  la  marca  al capo, sul retro della cedola
deve:
 
- riportare   l'indirizzo   del  Servizio  Veterinario  della  Unita'
  Sanitaria Locale competente per territorio
- affrancare  la  cedola  identificativa  se  intende  avvalersi  del
  servizio postale per la comunicazione
 
Il Detentore (o suo delegato), provvede inoltre a:
 
- inserire  in  BDN  il  nuovo  identificativo  del  capo  in oggetto
  mantenendo il legame con il precedente codice identificativo
- inviare o consegnare direttamente la cedola al Servizio Veterinario
  di  competenza, eventualmente raggruppando in un unico plico cedole
  che si riferiscono a piu' animali.
 
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il detentore degli
animali o suo delegato.
   I  detentore  degli  animali  o suo delegato, utilizzando la smart
card  personale,  si  identifica  al  sistema, ed accede, in ambiente
Internet, alla funzione.
   Richiamato l'allevamento di cui intende registrare la sostituzione
di marche auricolari, provvede ad inserire e informazioni necessarie.
   In particolare per ogni marchio sostituito devono essere indicati:
 
- il vecchio codice assegnato all'animale
- il nuovo codice del capo rimarcato
- la data della rimarcatura
 
14.2   Comunicazione   sostituzione   marche   auricolari   per  capi
identificati a norma del Regolamento (CE) 1760/2000
 
   Il  detentore  del  capo per il quale e' stato smarrito il marchio
auricolare,  previa autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL
competente,  deve  richiedere  ad  un  fornitore di marche auricolari
registrato presso il Ministero della Salute:
   n.  2 marche auricolari maschio-femmina (quattro facciate) recanti
il  medesimo  codice  della marca smarrita (se le smarrisce entrambe,
altrimenti sx o dx);
   n.  1  cedola  identificativa  con prestampato il codice assegnato
all'animale,  il  codice  aziendale  e  l'identificativo  fiscale che
individuano l'allevamento che effettuera' la rimarcatura del capo.
   Il detentore compila il fronte della cedola identificativa:
 
- barra la casella Sostituzione
- inserisce il proprio Codice azienda
- inserisce  nella  casella  Sesso la lettera M se trattasi di Bovino
  maschio ovvero la lettera F se femmina
- inserisce   la   Data   di   nascita   dell'animale   nella   forma
  giorno/mese/anno
- inserisce  la  Data  di  nuova applicazione del marchio nella forma
  giorno/mese/anno
- inserisce   la  Data  di  compilazione  della  cedola  nel  formato
  giorno/mese/anno
- appone la propria firma nell'apposito spazio riservato
 
Il  detentore,  applicata  la  marca  al capo, sul retro della cedola
deve:
 
- riportare   l'indirizzo   del  Servizio  Veterinario  della  Unita'
  Sanitaria Locale competente per territorio
- affrancare  la  cedola  identificativa  se  intende  avvalersi  del
  servizio postale per la comunicazione
 
   La  procedura  di  autorizzazione  alla stampa del duplicato della
marca  segue quella per l'autorizzazione della stampa di nuovi marchi
(punto 5.2);
   Il Detentore (o suo delegato)provvede inoltre a:
 
- inviare o consegnare direttamente la cedola al Servizio Veterinario
  di  competenza, eventualmente raggruppando in un unico plico cedole
  che si riferiscono a piu' animali
- inserire  nella  Banca  Dati Nazionale l'informazione relativa alla
  rimarcatura dell'animale e della marca auricolare con la data della
  nuova apposizione
 
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il detentore degli
animali.
   I  detentore  degli  animali  o suo delegato, utilizzando la smart
card  personale,  si  identifica  al  sistema, ed accede, in ambiente
Internet, alla funzione.
   Richiamato l'allevamento di cui intende registrare la sostituzione
di marche auricolari, provvede ad inserire e informazioni necessarie;
   In particolare per ogni marchio sostituito devono essere indicati:
 
- I codice dell'allevamento in cui avviene la rimarcatura
- Il codice del capo rimarcato
- La data della rimarcatura
 
15 Comunicazione furto o smarrimento di marche auricolari, passaporti
ed animali
 
   Il  Detentore  che  subisce  il  furto  o  lo smarrimento di capi,
passaporti  o  marche  auricolari  non  ancora utilizzate, oltre agli
adempimenti  previsti  ai  sensi  della  normativa vigente deve darne
comunicazione ai Servizi Veterinari entro 2 giorni dall'evento.
   Il Detentore deve annotare, entro 2 giorni, sul registro di stalla
l'avvenuto smarrimento o furto di capi.
   I  Servizio Veterinario sulla base della documentazione presentata
provvede ad aggiornare la Banca Dati Nazionale entro 7 giorni.
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
   Soggetto   deputato   alla   registrazione  in  BDN:  il  Servizio
Veterinario.
   L'operatore  abilitato  del  Servizio  Veterinario, utilizzando la
smart  card  personale,  si  identifica  al  sistema,  ed  accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
   Richiamato l'allevamento per il quale intende registrare l'evento,
provvede ad inserire le informazioni necessarie.
   In  particolare  per ogni capo, marca o passaporto rubato/smarrito
devono essere memorizzate e seguenti informazioni:
 
- il codice dell'allevamento in cui e' avvenuto il furto/smarrimento
- il  codice del capo rubato/smarrito (in alternativa il codice della
  marca o del passaporto rubato)
- la data del furto
 
16 Sostituzione passaporto per smarrimento/furto
 
   Se  il detentore perde il passaporto di un animale deve richiedere
  al  Servizio  Veterinario  competente  un duplicato in sostituzione
  entro 2 giorni dallo smarrimento o dal furto.
   Il  Servizio  Veterinario, sulla base delle informazioni contenute
  nella  Banca Dati Nazionale, provvede a rilasciare il duplicato del
  passaporto,  riportando  sul retro dello stesso tutti gli eventuali
  spostamenti  effettuati  dal  capo  desumibili  dalla consultazione
  della BDN.
   Il  nuovo  passaporto, oltre alla dicitura DUPLICATO, conterra' il
  relativo bar-code dell'animale.
 
17 Controlli
 
17.1 Controlli espletati dai Servizi Veterinari
 
   I  Servizi  Veterinari delle Aziende U.S.L. sono tenuti a svolgere
  controlli  ai  fini  della verifica della corretta applicazione del
  sistema di identificazione e registrazione di capi bovini secondo i
  criteri  e  le  modalita'  definite  dal regolamento CE 2630/1997 e
  successive modifiche ed integrazioni.
   La  data  in  cui  vengono  effettuati  i  controlli  deve  essere
  registrata in BDN.
   I  Veterinari delle Aziende U.S.L. sono tenuti sempre a firmare il
  Registro  di  stalla e apporvi la data ogni volta che effettuano un
  controllo, anche se non riscontrano infrazioni.
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Controlli espletati dal Servizio Veterinario a norma del reg. (CE)
  2630/97.
   Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
   Soggetto   deputato   alla   registrazione  in  BDN:  il  Servizio
  Veterinario.
   L'operatore  abilitato  del  Servizio  Veterinario, utilizzando la
  smart  card  personale,  si  identifica  al  sistema, ed accede, in
  ambiente Internet, alla funzione.
   Richiamato  l'allevamento  in cui e' stato effettuato il controllo
  dovra' inserire le seguenti informazioni:
 
- La data in cui l'attivita' di controllo e' stata effettuata
 
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- la  data  in  cui  e'  stato  effettuato  il  controllo deve essere
  formalmente corretta
- la  data  in  cui  e' stato effettuato il controllo non deve essere
  posteriore alla data attuale
 
17.2   Aggiornamento  aziende  sottoposte  al  controllo  a  campione
dall'Organismo pagatore
 
   Responsabile della notifica: Organismo pagatore.
   Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Organismo pagatore.
   Il  funzionario dell'organismo pagatore, utilizzando la smart card
personale,  si identifica al sistema, ed accede in ambiente Internet,
alla funzione.
   Richiamato   l'allevamento  che  intende  sottoporre  a  controllo
provvede ad inserire le informazioni necessarie.
   In particolare per ogni verifica devono essere indicati:
 
- il codice dell'allevamento da sottoporre a controllo
- l'anno della campagna a cui si riferisce il campione
- il tipo di campione
 
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- il  codice  dell'allevamento  indicato  nel  campione  deve  essere
  presente in BDN
- il   tipo  di  campione  deve  essere  presente  nella  tabella  di
  decodifica Categoria di campione
 
17.3 Controlli espletati dall'Organismo Pagatore
 
   Responsabile della notifica: Organismo Pagatore.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione  in  BDN:  il  funzionario
dell'Organismo Pagatore.
   I  funzionario  dell'Organismo  Pagatore abilitato o suo delegato,
utilizzando  la  smart  card  personale, si identifica al sistema, ed
accede, in ambiente Internet, alla funzione.
   Richiamato  l'allevamento  di  cui  intende registrare l'esito del
controllo, provvede ad inserire le informazioni necessarie;
   In particolare per ogni controllo devono essere indicati:
 
- la data del controllo
- l'esito del controllo
 
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- la data del controllo deve essere formalmente corretta
- la data del controllo non deve essere posteriore alla data attuale
 
17.4 Irregolarita' riscontrate nei controlli in allevamento
 
   Registrazione  in  Anagrafe  degli esiti sfavorevoli dei controlli
veterinari ai sensi del Reg. 630/1997
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Controlli espletati dal Servizio Veterinario a norma del reg. (CE)
2630/97.
   Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
   Soggetto   deputato   alla   registrazione  in  BDN:  il  Servizio
Veterinario.
   L'operatore  abilitato  del  Servizio  Veterinario, utilizzando la
smart  card  personale,  si  identifica  al  sistema,  ed  accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
   Richiamato  l'allevamento  di  cui  intende  registrare l'anomalia
riscontrata  al  controllo,  provvede  ad  inserire  le  informazioni
necessarie;
   In  particolare per ogni allevamento in cui sono state riscontrate
anomalie devono essere riportati:
 
- la data in cui l'irregolarita' e' stata riscontrata
- il tipo di anomalia/irregolarita' riscontrata
- la tipologia di provvedimento adottato
 
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- la  data  in  cui  e'  stata  rivelata  l'irregolarita' deve essere
  formalmente corretta
- la  data  in  cui e' stata rivelata l'irregolarita' non deve essere
  posteriore alla data attuale
- il  codice  del  tipo di irregolarita/anomalia deve essere presente
  nella tabella di decodifica Anomalie/Irregolarita'
- il codice della tipologia di sanzioni adottate deve essere presente
  nella tabella di decodifica Tipologia del provvedimento
 
Controlli espletati dall'Organismo Pagatore.
 
   Responsabile della notifica: Organismo Pagatore.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione  in  BDN:  il  funzionario
dell'Organismo Pagatore.
   I  funzionario  dell'Organismo  Pagatore abilitato o suo delegato,
utilizzando  la  smart  card  personale, si identifica al sistema, ed
accede, in ambiente Internet, alla funzione.
   Richiamato  l'allevamento  di  cui  intende registrare l'esito del
controllo, provvede ad inserire le informazioni necessarie;
   In  particolare per ogni allevamento in cui sono state riscontrate
anomalie devono essere riportati:
 
- la data in cui l'irregolarita' e' stata riscontrata
- la codifica del tipo di anomalia/irregolarita'
- la   tipologia  dell'eventuale  sanzione  adottata  (tipologia  del
  provvedimento)
- l'importo dell'eventuale sanzione (facoltativo)
 
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- la  data  in  cui  e'  stata  rivelata  l'irregolarita' deve essere
  formalmente corretta
- la  data  in  cui e' stata rivelata l'irregolarita' non deve essere
  posteriore alla data attuale
- il  codice  del  tipo di irregolarita/anomalia deve essere presente
  nella tabella di decodifica Anomalie/Irregolarita'
- il  codice  della  tipologia  di provvedimento adottato deve essere
  presente nella tabella di decodifica Tipologia del provvedimento
 
17.5   Anomalie  riscontrate  nei  controlli  negli  stabilimenti  di
macellazione
 
   Nel caso vengano riscontrate irregolarita', i Veterinari ufficiali
devono  riportare  l'esito  delle anomalie riscontrate in un apposita
check list che verra' definita dal Ministero della Salute.
   Su  tale  scheda devono essere riportate le anomalie riscontrate a
seguito di inadempienze ed irregolarita':
 
- il codice dello stabilimento di macellazione
- la data in cui l'anomalia e' stata riscontrata
- il tipo di inadempienza/anomalia riscontrata
- tipologia di provvedimento adottato
 
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
 
   Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
   Soggetto   deputato   alla   registrazione  in  BDN:  il  Servizio
Veterinario.
   L'operatore  abilitato  del  Servizio  Veterinario, utilizzando la
smart  card  personale,  si  identifica  al  sistema,  ed  accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
   Richiamato  il  mattatoio  di  cui  intende  registrare l'anomalia
riscontrata   al  controllo,  provvede  ad  inserire  e  informazioni
necessarie;
   In  particolare  per ogni stabilimento di macellazione in cui sono
state riscontrate anomalie devono essere riportati:
 
- La data in cui l'anomalia e' stata riscontrata
- La codifica del tipo di anomalia riscontrata
- La tipologia di provvedimento
 
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- la data in cui e' stata rivelata l'anomalia deve essere formalmente
  corretta
- la  data  in  cui  e'  stata  rivelata  l'anomalia  non deve essere
  posteriore alla data attuale
- il  codice  del tipo di anomalia deve essere presente nella tabella
  di decodifica Anomalie/Irregolarita'
- il  codice  della  tipologia  di provvedimento adottato deve essere
  presente nella tabella di decodifica Tipologia del provvedimento.
 
17.6 Comunicazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1254/99
 
   Qualora  sia accertata in un capo bovino la presenza di residui di
sostanze  vietate  a norma decreto legislativo 336/1999, o di residui
di  sostanze  autorizzate  in  base  a  tale  decreto,  ma utilizzate
illecitamente,   o   qualora  siano  rinvenuti  nell'allevamento  una
sostanza  o  prodotto  non  autorizzato  o una sostanza o un prodotto
autorizzato   ma  detenuti  illecitamente,  il  Servizio  Veterinario
registra in BDN le seguenti informazioni:
   1.  Data  riscontro irregolarita' o data esito sfavorevole analisi
di prima istanza
   2.  Tipologia  di  irregolarita' (che dovra' fare riferimento alle
codifiche stabilite)
   3. Data e esito eventuale esame di revisione
   Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
   Comunicazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1254/99
   Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
   Soggetto   deputato   alla   registrazione  in  BDN:  il  Servizio
Veterinario.
   L'operatore  abilitato  del  Servizio  Veterinario, utilizzando la
smart  card  personale,  si  identifica  al  sistema,  ed  accede, in
ambiente Internet, al servizio.
   Richiamato  l'allevamento  di  cui  intende  registrare l'anomalia
riscontrata   a  controllo,  provvede  ad  inserire  le  informazioni
necessarie;
   In  particolare per ogni allevamento in cui sono state riscontrate
anomalie devono essere riportati:
 
- la  data  in  cui l'irregolarita' e' stata riscontrata o data esito
  sfavorevole analisi di prima istanza
- la codifica del tipo di irregolarita'
- data eventuale esame di revisione
- esito eventuale esame di revisione
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- la  data  in  cui e' stata rivelata l'irregolarita' o la data esito
  sfavorevole  analisi  di  prima  istanza  deve  essere  formalmente
  corretta
- la  data  in  cui e' stata rivelata l'irregolarita' o la data esito
  sfavorevole  analisi  di  prima  istanza non deve essere posteriore
  alla data attuale
- la  data  in  cui  e'  stato  effettuato  l'esame  di revisione, se
  valorizzata, deve essere formalmente corretta
- la  data  in  cui  e'  stato  effettuato  l'esame  di revisione, se
  valorizzata,  deve  essere  successiva  alla data esito sfavorevole
  analisi di prima istanza
- il  codice  del  tipo  di  irregolarita' deve essere presente nella
  tabella di decodifica Anomalie/irregolarita'
- il   valore  dell'esito  dell'eventuale  esame  di  revisione  puo'
  assumere solo i valori "F" (favorevole) o "S" (sfavorevole)
 
18 Comunicazioni automatizzate di ritorno ai Servizi Veterinari
 
   Il  Centro  Servizi  Nazionale  mette  a disposizione, in ambiente
Internet,  un  applicativo che consente di scaricare dalla Banca Dati
Nazionale  tutti  i  record  relativi  a  nuove  comunicazioni  od  a
segnalazioni di variazioni di dati esistenti;
   Ogni  giorno un'elaborazione schedulata esaminera', raggruppandole
per   ASL,   tutte  le  informazioni  pervenute  che  hanno  prodotto
cambiamenti sulla Banca Dati Nazionale
   Tale  elaborazione generera' in formato ASCII, secondo i tracciati
in allegato, i seguenti output:
 
Tavola Aziende
Tavola Allevamenti
Tavola Fiere/Mercati
Tavola Detentori/Proprietari
Tavola Veterinari riconosciuti
Tavola Responsabili di Macello
Tavola Codici identificativi autorizzati (nuovi o in sostituzione)
Tavola   Marche  Prodotte  dai  Fornitori  Autorizzati  (nuove  o  in
sostituzione)
Tavola Anagrafica Capi bovini
Tavola Movimentazioni Ingresso degli Animali in Allevamento
Tavola Movimentazioni Uscita degli Animali da Allevamento
Tavola Capi Morti in Azienda
Tavola Capi Macellati/Abbattuti
Tavola Furti e smarrimenti Capi
Tavola Furti e smarrimenti Marche
Tavola Furti e smarrimenti Passaporti
Tavola Controlli ed Irregolarita' riscontrate
Tavola Stabilimenti di Macellazione
Tavola Fornitori Autorizzati
Tavola Organismi professionali
 
   Altre  tavole  e  query  potranno  essere messe a disposizione nei
tempi e nelle modalita' concordate con il Ministero della Salute.
   I  Servizi  Veterinari  delle  singole  ASL potranno accedere alla
cartella  di  rispettiva  competenza  ed  utilizzare  i  file in essa
memorizzati  per  l'aggiornamento  delle  proprie  basi  dati locali;
analoga  funzione  potra'  essere effettuata per gli archivi dei nodi
regionali con le informazioni da questi ritenute utili;
   Il  nome del file riportera', oltre all'indicazione della tavola a
cui si riferiscono le informazioni in essa contenute, anche il giorno
di estrazione dei dati dalla Banca Dati Nazionale;
   Trascorso  1  mese  dalla  elaborazione i file verranno cancellati
dalla cartella ASL e trasferiti su CD-ROM;
   19   Comunicazione  marche  auricolari  in  magazzino  non  ancora
utilizzate
   Il  CSN,  sulla base delle comunicazioni fornite dalle ASL circa i
marchi  autorizzati  per l'anno corrente, provvede a generare in BDN,
raggruppati  per  singola ASL, l'elenco dei codici identificativi non
ancora utilizzati nella marcatura di capi in anagrafe.
   Il  Centro  Servizi  Nazionale  mette  inoltre  a disposizione, in
ambiente  Internet,  un  applicativo  che  consente di caricare nella
Banca  Dati  Nazionale  tutti  i  record relativi a marche auricolari
presenti  presso  il singolo allevamento prima dell'entrata in vigore
del nuovo sistema e non ancora apposte ai capi;
   In  questo  modo  il  sistema  sara'  in  grado  di  impedire  che
l'iscrizione  di  nuovi  capi  in Banca Dati Nazionale possa avvenire
utilizzando marche non specificatamente autorizzate per l'allevamento
di prima identificazione;
   Aggiornamento in tempo reale
   Comunicazione marche auricolari non ancora utilizzate
   Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
   Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
   Il  detentore  degli animali, utilizzando la smart card personale,
si identifichera' al sistema automatizzato, ed accedera', in ambiente
Internet, al servizio.
   Richiamato  l'allevamento  per i quale intende comunicare l'elenco
delle  marche  auricolari  non  ancora  utilizzate,  ma  presenti  in
magazzino, provvedera' ad inserire le informazioni necessarie:
 
- il  codice della singola marca auricolare in carico, selezionandola
  tra quelle presenti in BDN nella ASL di competenza
- l'indicazione  se  la marca potra' riguardare capi iscritti a libro
  genealogico.
 
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
 
- il  codice  della  marca auricolare in carico non deve identificare
  capi gia' presenti in BDN
- se specificato che trattasi di marca utilizzabile per capi iscritti
  a   libro   genealogico   l'allevamento   deve   riportare  in  BDN
  l'indicazione che possiede animali iscritti a libro
 
20 Variazioni da apportarsi alla BDN per comunicazioni errate
 
   Il  detentore  degli  animali  o  suo  delegato, in caso di errata
imputazione  in  BDN delle comunicazione relative agli enti di cui e'
responsabile,  puo'  modificare  i  dati  registrati  utilizzando  le
apposite  transazioni  messe  a  disposizione  dal  CSN  in  ambiente
Internet.
   In particolare il detentore o suo delegato puo':
 
- modificare le informazioni relative alla movimentazione di ingresso
  di capi nell'allevamento di competenza
- modificare  le  informazioni relative alla movimentazione di uscita
  di capi dall'allevamento di competenza
- modificare  le  informazioni relative alla morte in azienda di capi
  presenti nell'allevamento di competenza
 
   La   modifica   dei   dati   anagrafici   degli  animali  presenti
nell'allevamento  di  competenza  e'  consentita all'allevatore o suo
delegato  solo  nel  caso  che  non  sia  ancora  stato  stampato  il
passaporto del capo oggetto di variazione.
   Nel  caso  le  variazioni  interessino  animali  gia' provvisti di
passaporto   sara'   compito   del  Servizio  Veterinario  competente
provvedere  a  tale  funzione,  funzione  che  comprendera'  anche la
ristampa del passaporto.
   In tal caso il detentore dovra' restituire al Servizio Veterinario
competente il passaporto originario recante le informazioni errate.
 
21 Verifica consistenza della BDN con la situazione di stalla
 
   Tenuto  conto che, ai sensi del D.M. 31 gennaio 2002, il detentore
o  il suo delegato sono pienamente responsabili sia della veridicita'
che   della  tempestiva  registrazione  dei  nuovi  eventi  si  rende
necessario affrontare il problema dei dati pregressi per garantire al
sistema   un   avvio   su   base   certa   con  piena  assunzione  di
responsabilita'   da   parte  dei  detentori  anche  in  merito  alla
situazione di stalla di "partenza".
   In  tale  ottica  si provvedera' ad attribuire ai detentori, entro
tre   mesi,   la   responsabilita'   di   verificare   la  situazione
dell'allevamento  di  competenza,  cosi'  come registrata nella banca
dati, con la possibilita' di effettuare gli eventuali aggiornamenti e
secondo  modalita'  che il detentore trovera' pubblicate sullo stesso
portale di gestione della Banca Dati Nazionale.