MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 giugno 2002
Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina; (GU n. 152 del 1-7-2002- Suppl. Ordinario n.137)
IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996,
n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE,
relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,
n. 437, recante modalita' per l'identificazione e la registrazione
dei bovini;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, cosi' come
modificato dalla legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441,
recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura - AGEA - l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro
toscano, ed in particolare l'art. 4, che prevede la determinazione
delle modalita' e delle procedure operative per la gestione e
l'aggiornamento della banca dati nazionali di cui al citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 437, del 2000, nonche' per la
trasmissione informatica dei dati;
Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2002, recante
disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina, ed in
particolare l'art. 6, comma 2, che prevede l'emanazione, a cura del
Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole e
forestali, delle procedure di attuazione del decreto medesimo,
predisposte dal Comitato di cui all'art. 15 dello stesso decreto, in
apposito manuale operativo;
Visto il decreto di nomina dei componenti il Comitato tecnico di
coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 15 del piu' volte citato
decreto del 31 gennaio 2002;
Visto il sopraindicato manuale operativo, predisposto dal predetto
Comitato tecnico di coordinamento; Decretano: Articolo unico
E' approvato il manuale operativo, contenente le procedure di attuazione del decreto 31 gennaio 2002 relativo alle disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina, riportato in allegato al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2002
Il Ministro della salute
SIRCHIA
Il Ministro
delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO
Applicazione del regolamento (CE)1760/2000 che istituisce un sistema
di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina
MANUALE OPERATIVO
per la gestione della
ANAGRAFE BOVINA
Decreto 31 gennaio 2002
1 Obiettivo
Il Decreto Interministeriale 31 gennaio 2002 (gazzetta ufficiale
del 26 marzo 2002 n. 72) determina le modalita' e le procedure
operative per la gestione e l'aggiornamento della Banca Dati
Nazionale di cui al D.P.R. n. 437 del 19.10.2000, individuandone i
soggetti responsabili della gestione nonche' i loro delegati.
In attuazione all'articolo 6, comma 2 del citato decreto, il
presente manuale operativo e' finalizzato alla definizione delle
procedure che i responsabili del sistema di identificazione e
registrazione degli animali della specie bovina sono tenuti a
garantire per l'efficace gestione dell'anagrafe nazionale di aziende,
allevamenti e capi bovini.
Come sottolineato all'articolo 6 del Decreto citato,la Banca Dati
Nazionale informatizzata e' unica e rappresenta la fonte a cui dovra'
fare riferimento chiunque vi abbia interesse ai sensi della Legge 7
agosto 1990 n. 241; il suo aggiornamento infatti assume una valenza
prioritaria, sia in termini di qualita' del dato, sia in termini di
tempestivita' di segnalazione degli eventi. Cio' non di meno la Banca
Dati Nazionale (BDN) garantira', attraverso apposite procedure, il
ritorno verso la periferia dei dati contenuti nella BDN stessa che i
Servizi Veterinari periferici potranno utilizzare per ulteriori
finalita' anche di carattere sanitario.
Per raggiungere gli obiettivi di qualita' ed efficienza necessari
anche ad ottenere la piena operativita' della banca dati
informatizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, primo trattino, del
regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio del 17
luglio 2000 e successive modificazioni, dovranno essere attivate
procedure che ne assicurino l'aggiornamento in tempo reale.
Il ricorso, da parte del detentore degli animali o suoi delegati,
a procedure automatizzate interattive evidenziera' in tempo reale
eventuali errori ed incongruenze e lo esonerera' dalla presentazione,
alle competenti autorita', dei modelli cartacei, ad eccezione degli
obblighi di rilascio del passaporto, di consegna del passaporto in
caso di morte di capi in azienda nonche' di notifiche degli
spostamenti degli animali dovute da altri dispositivi legislativi.
Il responsabile dello stabilimento di macellazione o
l'associazione professionale delegata comunichera' alla Banca Dati
Nazionale gli eventi di competenza aggiornando direttamente, o
tramite la ASL di competenza, in tempo reale il sistema attraverso
l'utilizzo di applicativi informatici messi a disposizione sulla rete
pubblica Internet.
Le elaborazioni centralizzate prenderanno in considerazione
esclusivamente le informazioni che supereranno i controlli
specificati nel seguito del documento; i dati errati non verranno
conservati a livello centrale, ma restituiti nello stesso formato
all'utente che ha effettuato la transazione.
Le modalita' di alimentazione della BDN saranno basate su
transazioni di dati singoli e multipli sempre in modalita' in linea e
secondo specifiche tecniche emanate dal Centro Servizi Nazionali
(CSN).
2 Criteri organizzativi di gestione delle banche dati da parte delle
regioni e province autonome
Le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell'art. 11 comma 3
del decreto interministeriale 31 gennaio 2002, possono stabilire
criteri organizzativi propri riguardanti le fasi gestionali di
afflusso dei dati alle banche dati regionali per l'invio, ai sensi
dell'art. 2 comma 4 del medesimo D.M, alla BDN. Nella fattispecie le
Regioni e le Province Autonome che intendano mantenere o dotarsi di
una banca dati regionale possono decidere di avere uno o piu' punti
di invio dati alla banca dati nazionale.
Per adottare l'opzione organizzativa dotata di piu' punti di
invio, le Regioni e le Province Autonome devono assicurare che le
informazioni siano sottoposte al trattamento automatizzato di un
unico sistema centrale regionale i cui requisiti devono essere
coerenti con quelli definiti nel manuale operativo dell'Anagrafe.
Le stesse dovranno organizzare il flusso dei dati provenienti da
tutti i soggetti aventi titolo di inserire i dati, garantendo che le
modalita' e i tempi di comunicazione degli eventi dovranno rispettare
i termini stabiliti dalla normativa vigente.
In tal caso, ai sensi dell'art. 15 del suddetto decreto, le
Regioni e le Province Autonome, presentano al Comitato un progetto di
adeguamento o di realizzazione di banca dati regionale, illustrandone
le fasi e i relativi tempi di attuazione.
Fatto salvo che dovra' essere assicurata una completa equipollenza
dei progetti regionali e nazionale sotto il profilo dei livelli di
funzionamento dei rispettivi livelli architetturali regionali e
nazionali (nodo regionale e nodo nazionale), le Regioni e le Province
Autonome e l'Amministrazione Centrale, nell'ambito del comitato,
dovranno definire le modalita' di connessione e di cooperazione
applicativa.
3 Misure di sicurezza utilizzate
I meccanismi adottati per affrontare l'aspetto della sicurezza per
la gestione delle comunicazioni sono costituiti dall'utilizzo di un
documento informatico che, conformemente a quanto previsto dal
decreto legislativo 23 gennaio 2002 "Attuazione della direttiva
1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche", e' sottoscritto mediante firma digitale.
La firma digitale e' il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche che
consente al sottoscrittore, tramite la chiave privata, e al
destinatario, tramite la chiave pubblica, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico
o di un insieme di documenti informatici.
Il Centro Servizi Nazionale fornisce, a ciascuna delle figure che
hanno titolo ad operare per l'alimentazione del sistema dell'anagrafe
nazionale bovina, una smart card contenente un certificato di firma
digitale.
Ad ognuno dei titolari viene associato il ruolo specifico che puo'
essere svolto nel sistema; tale ruolo consente di personalizzare
l'ambiente operativo presentando esclusivamente le funzionalita'
abilitate secondo le figure definite al capitolo 3.2.
3.1 Procedura di accreditamento
Le figure che possono richiedere l'attribuzione di una smart card
contenente un certificato di firma digitale sono:
- i Servizi Veterinari delle Aziende USL
- le Regioni e le Provincie autonome
- il Ministero della Salute
- gli Organismi pagatori
- i Detentori degli animali
- i Titolari degli stabilimenti di macellazione
- i Veterinari riconosciuti
- i Rappresentanti delle Organizzazioni Professionali, delle
Associazioni o dei CAA che, su delega degli allevatori o dei
macellatori, si sostituiscono nella comunicazione degli eventi
significativi per l'aggiornamento dell'anagrafe bovina
- i Fornitori autorizzati di marche auricolari
I soggetti di cui sopra, se intendono alimentare direttamente la
BDN, devono richiedere un dispositivo di firma ed il relativo
certificato di firma elettronica nonche' l'assegnazione di un account
e di una password per l'utilizzo dei moduli software sviluppati dal
CSN in ambiente Internet relativamente alle funzionalita' di loro
competenza.
Il CSN, nelle more della definitiva adozione della Carta Nazionale
dei Servizi, avendo gia' positivamente conclusa una fase di
sperimentazione con la societa' BNL MULTISERVIZI spa che gli ha
permesso di diventare Autorita' di Certificazione di secondo livello,
secondo le policy concordate con BNL MULTISERVIZI spa stessa, e' in
grado di fornire direttamente la smart card ed il certificato
digitale.
Il CSN provvede inoltre ad assegnare ad ogni richiedente l'account
e la password da utilizzare, password che potra' essere sostituita, a
cura del titolare del certificato di firma elettronica, all'atto del
primo collegamento alla BDN.
Il software installato sulla stazione client provvede ad allegare,
ad ogni form inviata per l'alimentazione della BDN, il relativo
certificato digitale onde consentire ai moduli software sviluppati
dal CSN sui propri server di verificare che il certificato sia valido
(non revocato o sospeso).
Per tutti gli interessati verranno organizzati, presso la sede
indicata del CSN, appositi incontri per il disbrigo delle necessarie
pratiche, secondo un calendario reso disponibile sul sito WEB del CSN
stesso.
3.1.1 Procedura per l'ottenimento del certificato di firma
elettronica ad opera del CSN
Il responsabile dell'accertamento dell'identita' personale
(personale appositamente delegato dal CSN) richiede al futuro
titolare della firma elettronica un documento in corso di validita'
(di cui fara' una fotocopia) e il tesserino del codice fiscale; dopo
aver verificata la validita' dei documenti di cui sopra ed essersi
accertato dell'identita' personale del richiedente, consegna
all'utente il "contratto" redatto dall'Autorita' di Certificazione
comprensivo del modulo di registrazione, dell'informativa per il
trattamento dei dati personali e delle Condizioni generali per la
fornitura del servizio di certificazione.
Nel modulo di registrazione l'utente inserisce i propri dati
identificativi ed il ruolo che intende poter assumere nel sistema;
appone quindi, in calce, la propria firma.
Il richiedente la firma digitale deve fornire almeno le seguenti
informazioni:
- nome, cognome, data di nascita ed indirizzo
- indirizzo di posta elettronica
- codice fiscale
- organismo professionale (Allevatori/Macellatori) di appartenenza,
per i funzionari degli organismi di cui all'art.4 del D.L.vo 15
giugno 2000 n.188
- consenso al trattamento dei dati personali
- consenso alla piena osservanza delle Condizioni generali per la
fornitura del servizio di certificazione.
Un operatore addetto all'espletamento dell'attivita' di registrazione
provvede a:
- inserire i dati contenuti nel modulo di registrazione nella banca
dati dell'Autorita' di Certificazione (BNL MULTISERVIZI spa),
associando all'utente il numero di licenza e il codice smart card,
firmando digitalmente la web form compilata
- personalizzare la smart card seguendo le istruzioni contenute nella
Norma Operativa per la personalizzazione delle smart card
- predisporre una confezione contenente:
- il CD on il Manuale Operativo e il software da installare sulla
stazione di lavoro Client; tale software permette di generare la
coppia di chiavi, di richiedere l'emissione di un certificato, di
gestire un certificato e di realizzare un canale di comunicazione
sicuro con il Certificatore
- un dispositivo di firma comprensivo di smart card e lettore di
smart card
- e un'altra confezione contenente una busta oscurata sulla quale e'
stampato il numero di licenza e che contiene al suo interno sia la
password di accesso al servizio che una ristampa del numero di
licenza
- consegnare le confezioni al richiedente la firma elettronica
Il richiedente la firma elettronica, ricevuto il materiale:
- installa sull'elaboratore, all'uso del quale e' autorizzato, il
software ricevuto
- collega il lettore di smart card alla porta seriale
dell'elaboratore
- avvia la procedura informatica di Richiesta del certificato
inserendo la licenza e la password contenute nella busta oscurata;
in questa fase viene generata sulla smart card la coppia di chiavi
asimmetriche e inviata elettronicamente all'Autorita' di
Certificazione la chiave pubblica da certificare
- avvia la procedura informatica di Ritiro del certificato inserendo
nuovamente la licenza e la password contenuta nella busta oscurata;
in questa fase si scarica il certificato generato sui server
dell'Autorita' di Certificazione sulla propria smart card.
In alternativa il richiedente la firma elettronica, ricevuto il
materiale, con l'assistenza del personale del CSN puo' avviare
direttamente la procedura informatica di Richiesta del certificato
nonche' la procedura informatica di Ritiro del certificato
utilizzando la stazione di lavoro messa a disposizione dal CSN
stesso; naturalmente il richiedente la firma elettronica dovra'
successivamente provvedere ad installare il software ricevuto ed a
collegare il lettore di smart card alla porta seriale del proprio
elaboratore.
L'Autorita' di Certificazione:
- accerta l'autenticita' della richiesta di un certificato da parte
del richiedente, attraverso la password ed il numero di licenza che
l'utente invia al momento della richiesta del certificato
- verifica l'univocita' della chiave pubblica di cui si richiede la
certificazione rispetto all'intero novero delle chiavi pubbliche
certificate dai certificatori iscritti nell'elenco AIPA
- verifica il possesso della chiave privata corrispondente alla
chiave pubblica da certificare attraverso l'invio, da parte
dell'utente, di una richiesta di firma per un certificato; con
richiesta di firma di un certificato si intende una struttura dati
standard contenete la chiave pubblica del titolare, firmata con la
corrispondente chiave privata.
In seguito alle verifiche di cui sopra il certificato e' generato
in formato standard e pubblicato nel registro dei certificati; il
momento della pubblicazione e' attestato dalla generazione di una
marca temporale, mentre al titolare e' notificata l'emissione del
certificato tramite un messaggio di posta elettronica.
La password di accesso fornita in fase di registrazione e' il
codice riservato del titolare che deve essere, dallo stesso,
utilizzato per una eventuale richiesta di revoca o sospensione e di
rinnovo del certificato.
Il CSN provvedera' a:
- conservare per almeno 10 anni la documentazione relativa alla
richiesta di registrazione
3.2 Funzioni consentite al possessore di firma elettronica
Ogni utente abilitato ad operare sul sistema si vede assegnare un
ruolo specifico, che gli consente di svolgere, in modo autonomo,
determinate funzioni di aggiornamento della Banca Dati Nazionale
informatizzata.
In particolare al ruolo di Detentore o suo delegato (art. 14,
comma 1 del D.M. 31.01.2002) e' permesso di operare esclusivamente
sugli allevamenti di competenza per:
- iscrivere capi in anagrafe
- movimentare gli animali in ingresso ed in uscita
- denunciare la morte di capi in azienda
- richiedere l'assegnazione di marchi auricolari
- registrare la sostituzione di marchi auricolari
- registrare le informazioni di competenza previste art. 13 del D.M.
31.01.2002
Al Titolare dello stabilimento di macellazione o suo delegato
(art.14, comma 1 del D.M. 31.01.2002) e' consentito di operare
esclusivamente sui mattatoi di competenza per:
- registrare la macellazione/abbattimento di capi
- registrare i dati relativi alla macellazione di cui all'art.13 del
decreto interministeriale 31.01.2002.
Alla Ditta fornitrice di marche auricolari e' permesso
esclusivamente di:
- registrare per ciascun ordinati o prodotto l'elenco delle marche
stampate o ristampate, la data di spedizione e gli estremi degli
allevamenti che dovranno utilizzarle.
Al Veterinario dell'Azienda USL e' permesso di operare
esclusivamente sugli allevamenti di cui e' territorialmente
competente per:
- registrare i codici identificativi delle aziende e egli allevamenti
- validare la richiesta dei codici identificativi dei bovini per
ciascun allevamento
- registrare l'iscrizione capi in anagrafe per conto del detentore
che non intenda avvalersi della facolta' di operare direttamente
- stampare i passaporti
- registrare le movimentazioni degli animali in ingresso ed in uscita
per conto del detentore che non intenda avvalersi della facolta' di
operare direttamente
- registrare i capi morti in azienda per conto del detentore che non
intenda avvalersi della facolta' di operare direttamente
- emettere duplicati di passaporti
- registrare le comunicazioni dei furti/smarrimenti di capi, cedole
identificative, marchi auricolari e passaporti
- registrare esito dei tests definitivi BSE
- registrare l'esito dei controlli di propria competenza effettuati
ai sensi del Regolamento CE 2630/97 e successive modificazioni ed
integrazioni, riportando le irregolarita' evidenziate nei controlli
in azienda
- registrare inadempienze ed irregolarita' nella distruzione dei
marchi auricolari e nella comunicazione alla Banca Dati Nazionale
dei capi macellati rilevati presso i macelli
- registrare le sanzioni applicate per irregolarita' riscontrate nel
sistema di identificazione e registrazione in azienda o nelle
strutture di macellazione
- registrare in prima istanza l'esito positivo dei controlli
sull'utilizzo di sostanze vietate
- registrare l'esito definitivo dell'analisi di revisione per
sostanze vietate
- provvedere allo scarico dalla Banca Dati Nazionale dei dati di
competenza
- registrare la cessazione di attivita' di allevamento
- registrare le variazioni di dati aziendali
- registrare la sostituzione di marchi, in caso di smarrimento,
qualora il detentore non intenda avvalersi della facolta' di
operare direttamente.
All'Organismo Pagatore e' permesso di operare sugli allevamenti
per i quali i produttori hanno richiesto premi sui capi, per
integrare la BDN con le informazioni di competenza previste dall'art.
13 del D.M. 31.01.2002, nonche' per:
- registrare inadempienze ed irregolarita' sulle domande di premio,
nonche' le relative sanzioni comminate
- segnalare gli allevamenti sottoposti a campione nei limiti e nei
tempi previsti dalla normativa comunitaria
- registrare gli esiti dei controlli in azienda
Alle Regioni e Province Autonome e' consentito operare per:
- provvedere allo scarico dalla Banca Dati Nazionale dei dati di
competenza
Per tutti gli altri ruoli non espressamente indicati sono
consentite esclusivamente funzioni di consultazione dei dati presenti
in Banca Dati Nazionale, secondo le regole stabilite dal Ministero
della Salute.
4 Assistenza nell'alimentazione della Banca Dati Nazionale
Il detentore o il titolare dello stabilimento di macellazione che
intenda avvalersi di quanto previsto all'art. 14 del Decreto del 31
gennaio 2002 dovra' darne formale comunicazione all'Autorita'
competente comunicando nel contempo la data di inizio del rapporto
con il visto, per accettazione, del delegato.
In particolare il detentore degli animali dovra' comunicare
all'Autorita' competente, all'atto della richiesta di apertura di un
nuovo allevamento, se intende egli stesso operare l'aggiornamento
della BDN o se intende avvalersi della facolta' di delegare, ad uno
ed uno solo dei soggetti abilitati, il compito di aggiornare la BDN
con le informazioni relative agli eventi di cui ha obbligo di
segnalarne l'accadimento nei tempi previsti dalla normativa vigente,
indicando gli estremi del proprio delegato individuato ai sensi
dell'art. 14.
Il detentore che non ha richiesto una smart card per operare
direttamente sul sistema invia all'ASL di competenza le informazioni
secondo le cadenze previste.
Il titolare dello stabilimento di macellazione che intenda
avvalersi di quanto previsto all'art. 14 del citato decreto dovra'
specificare gli estremi del proprio delegato all'atto
dell'attribuzione del codice identificativo del mattatoio.
Il detentore o il titolare dello stabilimento di macellazione che
intenda variare la scelta del proprio delegato dovra'
prioritariamente dare formale disdetta dal precedente e solo
successivamente indicare il nuovo delegato.
A regime il CSN mettera' a disposizione, in ambiente internet, un
applicativo che consentira', in tempo reale, di effettuare la scelta
o la revoca del delegato;
Il CSN mette a disposizione l 'opportuna assistenza per gli
utenti. In particolare assicura un'adeguata attivita' di formazione e
garantisce la disponibilita' di un call center, con uno o piu' numeri
verdi.
5 Registrazione azienda
L'assegnazione del codice aziendale rappresenta l'attivita'
propedeutica ad ogni comunicazione di eventi legati all'anagrafe
bovina.
Il proprietario dell'allevamento e' tenuto, entro 20 giorni
dall'inizio dell'attivita', a richiedere, al Servizio Veterinario
competente per territorio, l'assegnazione di un codice aziendale
univoco su tutto il territorio nazionale.
L'assegnazione, da parte del Servizio Veterinario, di un nuovo
codice aziendale ovvero l'adozione di uno esistente dipende
esclusivamente dalla localizzazione geografica dell'azienda.
Poiche' su una stessa azienda possono insistere piu' allevamenti
di specie diversa ovvero appartenenti a proprietari diversi e'
necessario che, a fronte dell'identico codice aziendale, si
identifichi il singolo allevamento attraverso la codifica della
specie allevata e gli estremi fiscali dell'allevamento rappresentati
dal suo codice fiscale.
La chiave di ricerca dell'allevamento e' percio' costituita
indissolubilmente da codice aziendale, codice della specie allevata
ed identificativo fiscale e deve essere riportata su tutta la
documentazione relativa ad ogni atto svolto (cedola, compra-vendita,
passaporto, domande di premio, ecc).
Per identificativo fiscale dell'allevamento deve intendersi il
codice fiscale del proprietario dell'allevamento se trattasi di
persona fisica o di ditta individuale oppure il codice fiscale
attribuito alla persona giuridica proprietaria dell'allevamento
stesso.
Nel caso di aziende in contratto di soccida, va indicato il codice
fiscale del soccidante-proprietario.
La struttura del codice aziendale (di 8 caratteri in totale)
prevede che i primi 3 caratteri rappresentino il codice ISTAT del
Comune in cui l'azienda e' ubicata, mentre i successivi 2 caratteri
identificano la sigla automobilistica della Provincia; infine i
restanti 3 caratteri sono un progressivo alfanumerico da attribuirsi
nell'ambito del Comune (es: 014TE001).
Ogni allevamento cosi' identificato e' tenuto a conservare un
autonomo registro di stalla sul quale vengono riportati tutti gli
avvenimenti che si verificano nell'allevamento (nascite,
movimentazioni, morti, ecc.); tale registro puo' essere tenuto sia su
supporti cartacei che in formato elettronico.
L'applicativo gestionale, utilizzato in allevamento, che consente
l'archiviazione elettronica del registro di stalla deve consentirne
la stampa periodica su modulo continuo o su fogli prenumerati e
preventivamente vidimati secondo le modalita' stabilite dalle Regioni
e Province Autonome.
Il detentore di ciascun allevamento e' tenuto a comunicare, entro
7 giorni, al Servizio Veterinario competente, ogni variazione
relativa ai dati anagrafici dell'azienda.
5.1 Richiesta di attribuzione nuovo codice aziendale o segnalazione
di apertura di nuovo allevamento
Il proprietario dell'allevamento, entro 20 giorni dall'inizio
dell'attivita', deve presentarsi al Servizio Veterinario di
competenza per richiedere che gli venga assegnato il codice
aziendale.
Il Servizio Veterinario consegna al richiedente il modulo di
registrazione aziendale come previsto dalla Circolare del Ministero
della Sanita' n. 11 del 14 agosto 1996.
Il proprietario dell'allevamento lo compila in ogni sua parte ed
apponendo infine la propria firma lo riconsegna al Servizio
Veterinario.
Il Servizio Veterinario verifica la presenza e la correttezza di
tutte le informazioni necessarie, in particolare degli identificativi
fiscali dell'Allevamento, del Detentore e del Proprietario o Legale
Rappresentante se trattasi di persona giuridica e provvede a:
- registrare il Comune in cui e' ubicata l'azienda, secondo la
codifica ISTAT;
- registrare il Comune in cui e' residente il Detentore, secondo la
codifica ISTAT;
- registrare il Comune in cui e' residente il Proprietario, secondo
la codifica ISTAT;
- registrare la specie allevata, secondo apposita codifica;
- assegnare il codice aziendale.
Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il
modello di richiesta di registrazione dell'azienda, consegna al
proprietario dell'allevamento una copia dello stesso, copia che deve
essere conservata dal Detentore all'interno del registro di stalla
relativo.
Il Servizio Veterinario, ricevuto il modello di richiesta di
registrazione dell'azienda, deve provvedere ad inserire nella Banca
Dati Nazionale la nuova azienda, entro 7 giorni dalla richiesta.
Nei tempi che il Servizio Veterinario ritiene piu' opportuni e
comunque non oltre 2 mesi dall'assegnazione del nuovo codice
aziendale, il Servizio Veterinario provvede a verificare sul campo
l'effettiva presenza dei capi per i quali e' stata comunicata la
volonta' di iniziare l'allevamento.
In caso di verifica negativa, il Servizio Veterinario provvede
d'ufficio a cancellare l'allevamento dall'anagrafe.
Nota per la comunicazione alla banca dati nazionale da parte del
Servizio Veterinario.
Aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: proprietario dell'allevamento.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la
smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
Il sistema, verificata la validita' della carta a microprocessore,
attiva le funzioni specifiche previste per la figura del Servizio
Veterinario che consente di operare esclusivamente sugli allevamenti
di competenza della AUSL.
Se il codice aziendale non e' mai stato assegnato in precedenza,
e' necessario attivare a funzione di iscrizione di nuova azienda, per
la cui positiva conclusione e' necessario inserire le seguenti
informazioni obbligatorie:
- nuovo codice aziendale assegnato all'azienda
- l'indirizzo dell'azienda (via, codice avviamento postale,
localita', Comune)
Possono inoltre essere indicati i seguenti attributi facoltativi:
- le coordinate geografiche dell'azienda nel formato decimale
##.###### (la longitudine e' riferita ad est di Greenwich)
- gli identificativi catastali della stalla.
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- il nuovo codice aziendale non deve essere presente in BDN
- il codice del Comune in cui e' ubicata l'azienda deve essere
presente nella tavola di decodifica dei Comuni italiani
- il Comune indicato deve essere di competenza dell'Azienda USL che
si e' identificata al sistema
- i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice Istat del Comune e
sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di
ubicazione
Al termine dell'inserimento del codice aziendale si deve
richiamare la funzione di iscrizione di nuove unita' aziendali
(allevamenti), in cui, a fronte del codice aziendale assegnato, e'
necessario inserire le seguenti informazioni obbligatorie:
- estremi fiscali del nuovo allevamento
- codice identificativo della specie allevata
- denominazione dell'allevamento
- codice fiscale del detentore degli animali
- codice fiscale del proprietario dell'allevamento o del
soccidante-proprietario.
- la data di registrazione dell'allevamento
- il tipo di produzione (da carne o da latte)
- gli estremi anagrafici della sede legale (via, codice avviamento
postale, localita', comune)
- il recapito telefonico
- iscrizione ai libri genealogici di razza
Nel caso che venga utilizzato un codice aziendale gia' presente,
l'operativita' richiesta e' limitata alle informazioni previste per
la registrazione di una nuova unita' aziendale (allevamento).
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- il codice aziendale assegnato all'allevamento deve essere presente
in BDN
- l'identificativo fiscale dell'allevamento deve essere formalmente
corretto
- il codice della specie allevata deve essere presente nella tabella
di decodifica specie allevata
- la chiave di ricerca dell'allevamento (codice aziendale +
identificativo fiscale + specie allevata) non deve essere presente
in BDN
- il codice fiscale del proprietario dell'allevamento o del
soccidante-proprietario deve essere presente in BDN
- il codice fiscale del detentore dell'allevamento o del
soccidario-detentore deve essere presente in BDN
- il codice del tipo di produzione deve essere presente nella tabella
di decodifica tipo di produzione
- la data di registrazione deve essere formalmente valida (nel caso
non venga indicata verra' recuperata la data della transazione)
- la data di registrazione non deve essere maggiore della data
corrente
- il codice del Comune in cui e' ubicata la sede legale deve essere
presente nella tavola di decodifica dei Comuni italiani
- le informazioni relative ad iscrizione ai libri genealogici di
razza, possono assumere solo i valori N o S
5.2 Comunicazione variazioni dati aziendali
Il proprietario di ciascun allevamento deve presentarsi al
Servizio Veterinario di competenza per comunicare le variazioni
intervenute sui dati relativi agli allevamenti per cui ha gia'
ricevuto i relativi codici aziendali.
Il Servizio Veterinario consegna al richiedente il medesimo modulo
di registrazione aziendale come previsto dalla Circolare del
Ministero della Sanita' n. 11 del 14 agosto 1996.
Il proprietario dell'allevamento lo compila in ogni sua parte ed,
apponendo infine la propria firma, lo consegna al Servizio
Veterinario.
Il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le
informazioni necessarie, in particolare richiede che siano
correttamente indicati gli identificativi fiscali dell'Azienda, del
Detentore e del Proprietario o Legale Rappresentante se trattasi di
persona giuridica e provvede, se non gia' inseriti dal responsabile
dell'allevamento, a:
- registrare il Comune in cui e' ubicato l'allevamento, secondo la
codificazione ISTAT;
- registrare il Comune in cui e' residente il Detentore, secondo la
codificazione ISTAT;
- registrare il Comune in cui e' residente il Proprietario, secondo
la codificazione ISTAT;
- registrare la specie allevata, secondo apposita codifica
Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il
modello di comunicazione variazione dati aziendali, consegna al
proprietario dell'allevamento una copia dello stesso, copia che deve
essere conservata dal Detentore all'interno del registro di stalla
relativo.
Il Servizio Veterinario ricevuto il modello di comunicazione
variazione dati aziendali deve provvedere ad aggiornare le
informazioni relative all'allevamento nella Banca Dati Nazionale
entro un termine massimo di 7 giorni.
Nota per la comunicazione alla banca dati nazionale da parte del
Servizio Veterinario.
Aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il proprietario dell'azienda.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la
smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
Relativamente all'azienda possono essere oggetto di modifica le
seguenti informazioni:
- la data di assegnazione de codice aziendale
- la data di chiusura dell'azienda
- l'indirizzo
- gli estremi delle coordinate geografiche e/o degli identificativi
catastali
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- a data di assegnazione e/o di chiusura dell'azienda deve essere
formalmente valida
- la data di assegnazione e/o chiusura non deve essere maggiore della
data corrente
- la data di chiusura deve essere successiva alla data di
assegnazione
- la chiusura dell'azienda non puo' essere accettata se risultano
ancora presenti in BDN allevamenti attivi che fanno riferimento
allo specifico codice aziendale
- le coordinate geografiche devono essere espresse nel formato
decimale ##.######
- il Comune specificato nell'indirizzo deve essere coerente con i
primi 5 caratteri del codice aziendale
Relativamente all'allevamento possono essere modificate tutte le
informazioni, comprese parte di quelle che fanno riferimento a chiavi
di ricerca dell'allevamento stesso (specie allevata, identificativi
fiscali).
In particolare possono essere oggetto di correzione o variazione:
- la specie allevata
- l'identificativo fiscale dell'allevamento
- la denominazione
- i riferimenti alle figure del detentore e del proprietario
- le date di apertura e chiusura dell'allevamento
- i riferimenti agli estremi della sede legale
- i riferimenti al tipo di produzione
- i riferimenti all'iscrizione a libri genealogici
- i riferimenti catastali delle stalle
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- il codice aziendale deve essere presente in BDN
- l'identificativo fiscale dell'allevamento deve essere formalmente
corretto
- il codice della specie allevata deve essere presente nella tabella
di decodifica specie allevata
- la nuova chiave di ricerca dell'allevamento (codice aziendale +
identificativo fiscale + specie allevata), se modificata, non deve
essere presente in BDN
- il codice fiscale del proprietario dell'allevamento o del
soccidante-proprietario deve essere presente in BDN
- il codice fiscale del detentore dell'allevamento o del
soccidario-detentore deve essere presente in BDN
- il codice del tipo di produzione deve essere presente nella tabella
di decodifica tipo di produzione
- la data di registrazione e/o di chiusura dell'allevamento deve
essere formalmente valida
- la data di registrazione e/o chiusura non deve essere maggiore
della data corrente
- la data di chiusura deve essere successiva alla data di
registrazione
- la chiusura dell'allevamento non puo' essere accettata se risultano
ancora presenti in BDN dei capi inseriti nel registro di stalla
- il codice del Comune in cui e' ubicata la sede legale deve essere
presente nella tavola di decodifica dei Comuni italiani
- l'indirizzo di mail deve essere formalmente valido
- le informazioni relative ad iscrizione ai libri genealogici di
razza possono assumere solo i valori N o S
Ogni variazione apportata in Banca Dati Nazionale produce a
livello di sistema:
- l'archiviazione delle informazioni precedenti con l'indicazione del
relativo periodo di validita' (data di inizio e data di fine
validita' dei dati archiviati)
- aggiornamento delle informazioni attive, riportando gli estremi
dell'autore delle variazioni nonche' la data in cui tali variazioni
risultano essere effettuate
5.3 Comunicazione cessazione attivita'
Il proprietario deve presentarsi al Servizio Veterinario di
competenza per comunicare la cessazione dell'attivita' di allevamento
di animali della specie bovina.
Il Servizio Veterinario consegna al richiedente l'apposito modulo
di cessazione.
Il proprietario dell'allevamento lo compila in ogni sua parte
indicando la data di cessazione di attivita' e, dopo aver apposto la
propria firma, lo consegna al Servizio Veterinario.
Il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le
informazioni necessarie, in particolare richiede che siano
correttamente indicati gli identificativi fiscali dell'Azienda, del
Detentore e del Proprietario o Legale Rappresentante se trattasi di
persona giuridica.
Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il
modello di comunicazione di cessazione, consegna al responsabile
dell'allevamento una copia dello stesso, copia che deve essere
conservata dal Detentore all'interno del registro di stalla relativo.
Il Servizio Veterinario, ricevuto il modello di comunicazione di
cessazione deve provvedere ad aggiornare, entro 7 giorni, le
informazioni relative all'allevamento nella Banca Dati Nazionale.
Nel momento in cui tutti gli allevamenti facenti capo ad una
azienda cessano la propria attivita', l'intera azienda cessa
automaticamente di esistere.
Il codice aziendale relativo ad aziende non piu' attive potra'
essere riassegnato ad una nuova azienda non prima che siano trascorsi
3 anni dall'avvenuta cancellazione dall'anagrafe.
Nota per la comunicazione alla banca dati nazionale da parte del
Servizio Veterinario.
Aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il proprietario dell'allevamento
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la
smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento individuato da codice aziendale, dalla
specie allevata e dagli estremi fiscali, provvede ad inserire la data
di cessazione dell'attivita';
I sistema verifica, come gia' specificato nel modulo precedente,
che nell'allevamento in oggetto non risultino presenti animali.
Si precisa che per poter attivare la procedura di cessazione
dell'attivita' occorre che l'allevamento in oggetto non risulti
possedere animali ovvero siano stati macellati/abbattuti, siano morti
o trasferiti ad altro allevamento.
6 Registrazione marchi auricolari
Tutti gli animali nati in stalla ovvero importati da Paesi Terzi
devono essere identificati tramite marchi auricolari univoci.
Il detentore degli animali o suo delegato richiede, accedendo alla
Banca Dati Nazionale, un numero di marche pari, al massimo, al
fabbisogno annuale dell'allevamento di cui e' responsabile; nella
richiesta indica, inoltre, il fornitore autorizzato dal quale intende
approvvigionarsi.
Il Servizio Veterinario competente sull'allevamento verifica e
valida la richiesta e, automaticamente, genera l'elenco dei codici
che dovranno essere stampati sulle marche auricolari.
Il codice identificativo e' costituito dal prefisso IT e, per i
restanti 12 caratteri, da un prefisso di 3 cifre riportante il codice
Istat della provincia in cui e' ubicato l'allevamento che ha
richiesto le marche, a cui segue un progressivo numerico univoco le
cui prime 2 cifre sono costituite dal numero "99".
L'elenco dei codici cosi' definiti viene, sempre in modo
automatico, inviato e reso disponibile al fornitore autorizzato
indicato, nella sua richiesta, dal detentore degli animali.
Il fornitore di marchi auricolari genera per il singolo detentore
il numero di marche richieste, riportando su di esse esclusivamente i
codici che e' stato autorizzato a stampare.
Il fornitore di marchi auricolari consegna le marche richieste,
allegando a ciascuna di esse la relativa cedola identificativa sulla
quale deve riportare, oltre al codice che viene assegnato al capo,
anche gli estremi dell'allevamento in cui puo' essere utilizzata la
marca auricolare; contestualmente il fornitore comunica al Centro
Servizi Nazionale e, ove esistente, alla Banca Data Regionale
l'elenco e la data di spedizione delle marche auricolari stampate per
ciascun allevatore.
Il detentore dell'allevamento puo' marcare i capi in azienda
utilizzando esclusivamente i codici prodotti per quello specifico
allevamento.
In caso di chiusura dell'allevamento i marchi non utilizzati
devono essere consegnati al Servizio Veterinario competente.
6.1 Richiesta e fornitura di assegnazione nuovi codici identificativi
per capi bovini
Il detentore degli animali o suo delegato richiede, alla Banca
Dati Nazionale, l'assegnazione di un determinato quantitativo di
codici da utilizzare nell'identificazione degli animali nati in
stalla ovvero importati da Paesi Terzi e che debbono percio' essere
rimarcati in Italia; la richiesta non puo' eccedere il fabbisogno
annuale previsto.
Nella richiesta, il responsabile dell'allevamento, indica il
fornitore autorizzato da cui intende approvvigionarsi.
Il servizio veterinario competente sull'allevamento verifica i
dati introdotti e provvede a validare la richiesta inviando in forma
elettronica, al fornitore autorizzato indicato dal detentore,
l'elenco dei codici che devono essere stampati.
Il codice di ciascuna marca auricolare e' costituito dalla sigla
IT, dal codice Istat della provincia in cui e' ubicato l'allevamento
e da un progressivo nell'ambito della provincia le cui prime due
cifre sono "99".
Il fornitore e' tenuto a produrre esclusivamente i marchi
auricolari autorizzati dal servizio veterinario competente.
Aggiornamento in tempo reale
Richiesta dei codici da utilizzare
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale,
si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla
funzione.
Richiamato l'allevamento per cui intende richiedere marche
auricolari da utilizzare nell'identificazione di capi nati in stalla
o introdotti da Paesi Terzi, provvede ad inserire le informazioni
necessarie:
- il numero di marche auricolari richieste
- l'indicazione se le marche richieste devono riguardare capi
iscritti a libro genealogico
- il fornitore autorizzato di marche auricolari dal quale intende
approvvigionarsi
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- il numero di marche deve essere superiore a zero
- il fornitore delle marche deve essere presente in BDN
- se specificato che trattasi di marche richieste per capi iscritti a
libro genealogico l'allevamento deve riportare in BDN l'indicazione
che possiede animali iscritti a libro
Validazione dei codici richiesti dal detentore
Responsabile della notifica: il servizio veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il servizio
veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la
smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento per il quale intende autorizzare la
produzione di marche auricolari, provvede a selezionare gli
ordinativi delle marche auricolari validate.
Conferma dell'avvenuta produzione delle marche auricolari
Responsabile della notifica: il fornitore delle marche auricolari.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il fornitore delle
marche auricolari.
Il fornitore delle marche auricolari abilitato, utilizzando la
smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
Richiama gli ordinativi di marche auricolari a lui indirizzate che
puo' scaricare dal sistema.
Una volta effettuata la produzione e spedizione dei marchi
auricolari ordinati, il fornitore di marchi auricolari registra in
BDN, per ciascun ordinativo prodotto, l'elenco delle marche stampate,
la data di spedizione e l'allevamento che dovra' utilizzarle.
6.2 Richiesta di ristampa e fornitura di codici identificativi in
sostituzione causa smarrimento.
Il detentore degli animali ordina alla Banca Dati Nazionale, causa
smarrimento, la ristampa del codice identificativo della marca
auricolare gia' apposta e smarrita, se trattasi di capi marcati a
norma Regolamento CE 1760/2000. Il Detentore degli animali, ordina
esclusivamente ad una della ditte accreditate la produzione e la
fornitura della marca necessaria previamente autorizzata da Servizio
Veterinario.
La ditta accreditata utilizzera' e stampera' solo i codici
validati dal servizio veterinario competente sull'allevamento,
consegnera' le marche prodotte, allegando a ciascuna di esse la
cedola identificativa debitamente compilata per quanto riguarda il
codice del capo nonche' gli estremi dell'allevamento in cui tale
marchio dovra' essere impiegato (codice azienda, codifica della
specie allevata, identificativo fiscale dell'allevamento).
Aggiornamento in tempo reale
Richiesta dei codici da ristampare
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale,
si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla
funzione.
Richiamato l'allevamento per cui intende richiedere marche
auricolari da ristampare provvede a:
- selezionare il capo di cui occorre richiedere a ristampa del
marchio auricolare
- indicare se la marca di cui si richiede la ristampa e' quella di
sinistra e/o destra
- indicare se la marca da produrre si riferisce ad un capo iscritto a
libro genealogico
- indicare il fornitore autorizzato di marche auricolare dal quale
intende approvvigionarsi.
Validazione dei codici richiesti dal detentore
Responsabile della notifica: il servizio veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il servizio
veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la
smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento per il quale intende autorizzare la
riproduzione di marche auricolari, provvede a selezionare gli
ordinativi delle marche auricolari il cui smarrimento e' stato
comunicato da parte del Detentore.
Conferma dell'avvenuta riproduzione delle marche auricolari
Responsabile della notifica: il fornitore delle marche auricolari.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il fornitore delle
marche auricolari.
Il fornitore delle marche auricolari abilitato, utilizzando la
smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
Richiama e scarica dal sistema gli ordinativi di marche auricolari
a lui indirizzate e previamente autorizzate dal Servizio Veterinario.
Una volta effettuata la produzione e spedizione dei marchi
auricolari ordinati, il fornitore di marchi auricolari registra in
BDN, per ciascun ordinativo prodotto, l'elenco delle marche
ristampate in sostituzione, la data di spedizione e l'allevamento che
dovra' utilizzare.
7 Iscrizione dei capi in anagrafe
Per ogni capo bovino nato in stalla, ovvero introdotto da Paesi
U.E o importato da Paesi Terzi, il Detentore dell'allevamento di
primo ingresso deve provvedere all'iscrizione dell'animale in
anagrafe.
Solo dopo che il capo e' stato inserito in anagrafe nazionale e'
possibile al Servizio Veterinario competente rilasciare e vidimare il
relativo passaporto (per gli animali nati in stalla o importati da
Paesi Terzi), senza il quale non sara' possibile procedere
all'eventuale spostamento dell'animale ad altra azienda o allo
stabilimento di macellazione.
Il detentore, per i capi nati in stalla o importati da Paesi
Terzi, invia per ciascun animale la cedola identificativa, completata
in ogni sua parte, al Servizio Veterinario della Azienda unita'
sanitaria locale competente territorialmente, entro 7 giorni dalla
marcatura dell'animale.
In alternativa il detentore (o suo delegato) puo' aggiornare
direttamente la Banca Dati Nazionale informatizzata utilizzando gli
applicativi in ambiente internet messi a disposizione da Centro
Servizi Nazionale.
Se viene adottata questa modalita' operativa il detentore non deve
inviare alcuna cedola identificativa al Servizio Veterinario.
Gli animali della specie bovina importati da Paesi Terzi, che
rimangono nel territorio comunitario, sono identificati, a cura del
detentore dell'allevamento di destinazione, mediante i marchi
auricolari, entro i 20 giorni successivi ai controlli effettuati
presso i Posti di Ispezione frontalieri e comunque prima che gli
animali lascino l'azienda.
Non occorre identificare gli animali importati da Paesi Terzi nel
caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello situato nel
territorio nazionale, e l'animale sia effettivamente macellato entro
i 20 giorni successivi ai predetti controlli, effettuati ai sensi del
decreto legislativo del 3 marzo 1993 n. 93.
Per i capi scambiati con i Paesi U.E dovranno essere mantenuti i
marchi originari
I Detentore ha l'obbligo di comunicare alla Azienda unita'
sanitaria locale competente territorialmente, entro 7 giorni (ad
esclusione degli animali che vengono immediatamente macellati) la
richiesta della iscrizione in anagrafe degli animali provenienti da
Paesi UE, attraverso l'invio della copia del passaporto originario
che ha accompagnato l'animale nello scambio.
La mancata iscrizione di un capo in anagrafe nazionale comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento (CE) 494/98 e
la mancata erogazione dei premi comunitari agli allevatori da parte
degli Organismi Pagatori.
7.1 Iscrizione di capi nati in stalla
Il Detentore dell'allevamento al fine di identificare
correttamente gli animali nati in stalla, acquista presso i fornitori
di marche auricolari autorizzati dal Ministero della Salute:
- n.2 marche auricolari maschio-femmina (quattro facciate)
- n.1 cedola identificativa con prestampato il codice assegnato
all'animale ed il codice identificativo dell'allevamento
Il documento di identificazione individuale (passaporto) e'
rilasciato al detentore e vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL,
entro 14 giorni dalla notifica della nascita e comunque solo se il
capo risulta iscritto nella BDN.
Il Detentore acquista un numero di marche auricolari
corrispondenti al massimo al proprio fabbisogno annuale.
Il Detentore appone i marchi auricolari a ciascun orecchio
dell'animale entro 20 giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che
il bovino lasci l'azienda dove e' nato.
Dopo aver applicato ai padiglioni auricolari dell'animale le
relative marche il Detentore deve compilare il frontespizio della
cedola identificativa:
- barra la casella Nuova identificazione
- inserisce il Codice identificativo della madre
- inserisce nella casella Sesso la lettera M se trattasi di Bovino
maschio ovvero la lettera F se femmina
- inserisce la Data di nascita dell'animale nella forma
giorno/mese/anno
- inserisce la Data di applicazione del marchio nella forma
giorno/mese/anno
- inserisce la Data di ingresso in stalla che, in questo caso,
coincide con la data di nascita dell'animale, nella forma
giorno/mese/anno
- barra la casella Nato in azienda
- inserisce nel campo Razza la descrizione della razza del capo
- inserisce, nello spazio assegnato, il Nome, Cognome e codice
fiscale del detentore;
- inserisce, nello spazio assegnato, il Nome, Cognome e codice
fiscale del proprietario se diverso dal detentore
- inserisce la Data di compilazione della cedola nel formato
giorno/mese/anno
- appone la propria firma nell'apposito spazio riservato.
Sul retro:
- riporta, se non gia' prestampato, l'indirizzo del Servizio
Veterinario della Unita' Sanitaria Locale competente per territorio
- affranca la cedola identificativa, se intende utilizzare per la
comunicazione il servizio postale.
Il Detentore (o suo delegato) invia o consegna direttamente la
cedola al Servizio Veterinario di competenza entro 7 giorni dalla
marcatura del capo, eventualmente raggruppando in un unico plico
cedole che si riferiscono a piu' animali.
Il Servizio Veterinario ricevuta la cedola ne verifica la
completezza delle informazioni e provvede ad inserire nella Banca
Dati Nazionale il nuovo capo.
In alternativa alla modalita' operativa sopra riportata il
Detentore (o suo delegato), entro 7 giorni dalla marcatura del capo,
iscrive direttamente in Banca Dati Nazionale i nuovi capi utilizzando
gli applicativi messi disposizione in ambiente Internet dal Centro
Servizi Nazionale identificandosi al sistema attraverso la smart card
individuale.
Tale modalita' lo esime dalla consegna, al Servizio Veterinario
competente per territorio, delle cedole identificative degli animali
stessi.
Il Servizio Veterinario e' tenuto a verificare sulla BDN
l'iscrizione del capo e sulla base dei dati in essa contenuti
provvede al rilascio e vidimazione del passaporto dell'animale
inserito in anagrafe nei termini previsti dalla normativa nazionale e
comunitaria.
Per gli animali iscritti nei libri genealogici o nei registri
anagrafici, sara' l'A.N.A che gestisce il libro genealogico o il
registro anagrafico a trasmettere l'informazione all'anagrafe entro 7
giorni dall'effettiva iscrizione.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale del capo
iscritto a libro
Responsabile della notifica: l'A.N.A.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il funzionario A.N.A
incaricato
Il funzionario utilizzando la smart card personale, si identifica
al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare l'iscrizione al
libro genealogico o al registro anagrafico, provvede ad inserire le
informazioni necessarie.
In particolare per ogni capo iscritto devono essere registrate le
seguenti informazioni:
- il codice del libro genealogico o di razza
- la codice dell'Associazione che gestisce il libro genealogico
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale di capo nato in
stalla
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali utilizzando la smart card personale, si
identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla
funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare l'iscrizione in
anagrafe di capi nati in stalla, provvede ad inserire le informazioni
necessarie.
In particolare per ogni iscrizione in anagrafe di capi nati in
stalla devono essere registrate e seguenti informazioni:
- il codice assegnato all'animale
- la data di nascita
- il sesso
- la razza
- l'indicazione se il capo e' nato a seguito di trasferimento
embrionale
- il codice della madre o, in caso di trasferimento embrionale, il
codice della donatrice
- il codice del libro genealogico se il capo risulta iscritto
- la data di applicazione del marchio auricolare
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- il codice assegnato all'animale deve essere presente in BDN tra
quelli validati dalle ASL all'allevamento che si e' identificato al
sistema
- la data di nascita deve essere formalmente corretta
- la data di nascita non deve essere posteriore alla data corrente
- la data di nascita deve essere posteriore di almeno 18 mesi
rispetto a l'eta' della madre
- il sesso puo' assumere esclusivamente i valori M o F
- il codice della razza deve essere tra quelli riportati nella
tabella di decodifica razze bovine
- il codice della madre deve appartenere ad un capo di sesso
femminile presente in BDN nell'allevamento che si e' identificato a
sistema e con almeno 18 mesi di eta'; nel caso di trasferimento
embrionale dovra' essere riportato il codice identificativo della
donatrice che verra' accettato senza controlli specifici
- la data di marcatura deve essere formalmente corretta
- la data di marcatura del capo non deve essere antecedente la data
di nascita
- il sistema riportera' automaticamente la data di ingresso in
allevamento ponendola uguale alla data di nascita.
Esempio di compilazione cedola iscrizione capo nato in stalla
===================================================================
CEDOLA IDENTIFICATIVA DEL BOVINO
(da compilarsi al momento dell'apposizione del marchio all'animale e
da consegnare od inviare all'indirizzo riportato sul retro)
Nuova identificazione [x ] Sostituzione [ ]
CODICE IDENTIFICATIVO CODICE A BARRE
IT 067000000100
Codice azienda Codice del marchio della madre
030 TE 045 IT 020 AT 054 B 126 ET (4)
Codice del marchio applicato
in precedenza all'animale (1) Sesso (M/F) M
Data di nascita dell'animale Data di applicazione del marchio
10/08/1999 15/08/199
Data ingresso in stalla Nato in azienda Razza BRUNA
10/08/1999 [ x]
Origine dell'animale: Paesi Terzi [ ] (3) Paese di
provenienza
Detentore (cognome,
nome): ROSSI MARIO Cod. fiscale RSSMR12S20F345
Proprietario cognome,
nome) (2): BIANCHI CARLO Cod. fiscale BNCCRL10L54423B
Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni da me
riportate nel presente atto rispondono a verità:
Data di compilazione 27/08/1999 Firma ROSSI MARIO
(1) Da compilare in caso di animali nati in Paesi Terzi o per
sostituire marche perse nei soli casi consentiti da normative
vigenti
(2) Dati riferiti al proprietario, da compilarsi se diverso dal
detentore
(3) Indicare il Paese Terzo di provenienza
(4) Barrare nel caso di animale nato a seguito di trasferimento
embrionale
Spett.
Servizio Veterinario
Azienda USL .....di....
Via....................
CAP CITTA'..........
PROVINCIA .............
ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO
Animale macellato/deceduto (5)
in data: ...../.../.
presso ...............................
Comune .............Prov. ..............
(5) Cancellare la dizione non corretta
-------------------------------------------------------------------
7.2 Iscrizione di capi scambiati con Paesi della Unione Europea
I capi introdotti dai Paesi della Unione Europea conservano i
marchi auricolari originali e quindi non devono essere rimarcati.
L'animale deve conservare l'identificativo originario nel caso
che, pur provenendo da Paese Terzo, sia stato precedentemente marcato
in un Paese UE.
Gli animali scambiati con Paesi U.E, per i quali l'azienda di
prima destinazione e' rappresentata da un macello non devono essere
iscritti in anagrafe.
Negli altri casi il Detentore (o suo delegato) dell'allevamento di
prima introduzione (con esclusione dei Centri di raccolta e
smistamento) entro 7 giorni consegna copia del passaporto originario
dell'animale al Servizio Veterinario competente che provvedera' ad
inserire le informazioni relative al capo nella Banca Dati Nazionale.
In alternativa alla modalita' operativa sopra riportata il
Detentore (o suo delegato), entro 7 giorni dall'ingresso del capo in
azienda, lo iscrive direttamente in Banca Dati Nazionale utilizzando
gli applicativi messi disposizione in ambiente Internet dal Centro
Servizi Nazionale;
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale,
si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla
funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare l'iscrizione in
anagrafe di capi provenienti da Paesi UE, provvede ad inserire le
informazioni necessarie;
In particolare per ogni iscrizione in anagrafe di capi provenienti
da Paesi UE devono essere registrate le seguenti informazioni:
- il codice assegnato all'animale nel Paese di origine
- la data di nascita
- il sesso
- la razza
- il codice della madre
- il Paese UE di provenienza
- la data di ingresso in stalla
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- il codice assegnato all'animale deve riportare nei primi 2
caratteri la sigla di un Paese UE
- la data di nascita deve essere formalmente corretta
- la data di nascita deve essere antecedente la data di ingresso in
stalla
- il sesso puo' assumere esclusivamente i valori M o F
- il codice della razza deve essere tra quelli riportati nella
tabella di decodifica razze bovine
- il codice della madre deve essere indicato e riportare nei primi 2
caratteri a sigla di un Paese presente sulla tabella di decodifica
Nazioni
- la data di ingresso in stalla deve essere formalmente corretta
7.3 Iscrizione di capi importati da Paesi Terzi
Il Detentore dell'allevamento in cui e' presente il capo bovino
acquistato da Paesi Terzi e' tenuto a rimarcare l'animale entro i 20
giorni successivi ai controlli previsti per tali importazioni e
comunque prima che lasci l'azienda.
Il detentore, dopo aver applicato ai padiglioni auricolari
dell'animale le relative marche, compila il frontespizio della cedola
identificativa:
- barra la casella Nuova identificazione
- inserisce il Codice indicato sul marchio originario applicato in
precedenza all'animale
- inserisce nella casella Sesso la lettera M se trattasi di Bovino
maschio ovvero la lettera F se femmina
- inserisce la Data di nascita dell'animale nella forma
giorno/mese/anno (come riportato nei certificati sanitari di
importazione)
- inserisce la Data di ingresso in stalla nella forma
giorno/mese/anno
- inserisce la Data di applicazione del nuovo marchio nella forma
giorno/mese/anno
- barra la casella Paesi Terzi
- inserisce la descrizione del Paese di provenienza (si intende il
Paese che ha emesso il certificato sanitario di scorta degli
animali);
- inserisce nel campo Razza la descrizione della razza del capo
- inserisce nello spazio assegnato il Nome, Cognome e il codice
fiscale del Detentore
- inserisce nello spazio assegnato il Nome, Cognome e il codice
fiscale del Proprietario se diverso dal Detentore
- inserisce la Data di compilazione della cedola nel formato
giorno/mese/anno
- appone la propria firma nell'apposito spazio.
Sul retro:
- riporta, se non gia' prestampato, l'indirizzo del Servizio
Veterinario della Azienda Unita' Sanitaria Locale competente per
territorio;
- affranca la cedola identificativa se intende avvalersi del servizio
postale per la comunicazione.
Il Detentore (o suo delegato) invia o consegna direttamente entro
7 giorni dalla marcatura dell'animale la cedola al Servizio
Veterinario di competenza, eventualmente raggruppando in un unico
plico cedole che si riferiscono a piu' animali.
Il Servizio Veterinario, ricevuta la cedola, provvede ad inserire
nella Banca Dati Nazionale il nuovo capo.
In alternativa alla modalita' operativa sopra riportata il
Detentore (o suo delegato), entro 7 giorni dall'ingresso del capo in
azienda, lo iscrive direttamente in Banca Dati Nazionale utilizzando
gli applicativi messi disposizione in ambiente Internet dal Centro
Servizi Nazionale, accedendo al servizio con la smart card
individuale.
Tale modalita' lo esime dal consegnare, al Servizio Veterinario
competente per territorio, la cedola identificativa dell'animale.
Il Servizio Veterinario e' tenuto a verificare sulla BDN
l'iscrizione del capo e solo dopo l'aggiornamento della stessa puo'
provvedere al rilascio e vidimazione del passaporto dell'animale
inserito in anagrafe nei termini previsti nella normativa nazionale e
comunitaria.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale,
si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla
funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare l'iscrizione in
anagrafe di capi importati da Paesi Terzi, provvede ad inserire le
informazioni necessarie.
In particolare per ogni iscrizione in anagrafe di capi importati
da Paesi Terzi devono essere registrate le seguenti informazioni:
- il codice assegnato all'animale
- la data di nascita
- il sesso
- la razza
- il codice originario applicato in precedenza all'animale
- la data di applicazione del nuovo marchio auricolare
- la data di ingresso in allevamento
- il Paese di provenienza (si intende il Paese che ha emesso il
certificato sanitario di scorta all'animale)
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- il codice assegnato all'animale deve essere presente in BDN tra
quelli consegnati, da un fornitore accreditato, all'allevamento che
si e' identificato al sistema
- la data di nascita deve essere formalmente corretta
- la data di nascita non deve essere posteriore alla data corrente
- il sesso puo' assumere esclusivamente i valori M o F
- il codice della razza deve essere tra quelli riportati nella
tabella di decodifica razze bovine
- il codice originario non puo' essere nullo
- la data di marcatura deve essere formalmente corretta
- la data di marcatura del capo non deve essere antecedente la data
di nascita
- la data di ingresso in allevamento deve essere formalmente corretta
- la data di ingresso deve essere posteriore alla data di nascita
- la data di ingresso non puo' essere posteriore alla data di
marcatura
- il codice del Paese di provenienza deve essere presente nella
tabella di decodifica Nazioni
- il codice del Paese di provenienza non deve essere un Paese UE
Esempio di compilazione cedola iscrizione
capo acquistato da Paesi Terzi
===================================================================
CEDOLA IDENTIFICATIVA DEL BOVINO
(da compilarsi al momento dell'apposizione del marchio all'animale e
da consegnare od inviare all'indirizzo riportato sul retro)
Nuova identificazione [ x] Sostituzione [ ]
CODICE IDENTIFICATIVO CODICE A BARRE
IT 067000000100
Codice azienda Codice del marchio della madre
030 TE 045 IT 020 AT 054 B 126 ET (4)
Codice del marchio applicato
in precedenza all'animale (1) PL 2653448 Sesso (M/F) M
Data di nascita dell'animale Data di applicazione del marchio
11/07/1998 15/08/199
Data ingresso in stalla Nato in azienda [] Razza BRUNA ALPINA
10/08/1999
Origine dell'animale: Paesi Terzi [x ] (3) Paese di
provenienza: POLONIA
Detentore (cognome,
nome): ROSSI MARIO Cod. fiscale RSSMR12S20F345
Proprietario cognome,
nome) (2): BIANCHI CARLO Cod. fiscale BNCCRL10L54423B
Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni da me
riportate nel presente atto rispondono a verità:
Data di compilazione 27/08/1999 Firma ROSSI MARIO
(1) Da compilare in caso di animali nati in Paesi Terzi o per
sostituire marche perse nei soli casi consentiti da normative
vigenti
(2) Dati riferiti al proprietario, da compilarsi se diverso dal
detentore
(3) Indicare il Paese Terzo di provenienza
(4) Barrare nel caso di animale nato a seguito di trasferimento
embrionale
Spett.
Servizio Veterinario
Azienda USL.....di....
Via...................
CAP CITTA'.........
PROVINCIA ............
ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO
Animale macellato/deceduto (5)
in data: ...../.../.
presso ...............................
Comune .............Pro ..............
(5) Cancellare la dizione non corretta
-------------------------------------------------------------------
8 Movimentazione dei capi
Dopo l'iscrizione del capo in anagrafe nazionale si rende
necessario monitorarne tutti gli spostamenti sino alla macellazione o
alla cessione dell'animale ad azienda di altro Paese.
In tutti gli spostamenti i capi bovini sono scortati dal proprio
passaporto
Per lo spostamento inoltre il detentore compila, in 4 copie, il
modello di dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4):
- una copia e' trattenuta dal cedente, allegata al registro di stalla
per giustificare lo scarico dell'animale;
- una seconda copia e' inviata dal cedente al Servizio Veterinario
dell'Azienda U.S.L. di competenza per consentire l'aggiornamento
della Banca Dati Nazionale relativamente ai movimenti di uscita da
allevamento;
- le altre 2 copie seguono, con il passaporto, l'animale nel suo
spostamento.
A destinazione l'acquirente completa le copie del modello 4 in suo
possesso e:
- trattiene una copia allegandola al registro di stalla per
giustificare la presa in carico dell'animale;
- invia l'ultima copia al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L.
competente, per consentire l'aggiornamento della Banca Dati
Nazionale relativamente ai movimenti di ingresso in allevamento.
L'aggiornamento della Banca Dati Nazionale puo' avvenire anche ad
opera del Detentore dei capi movimentati, direttamente o tramite suo
delegato, utilizzando gli applicativi in ambiente Internet forniti
dal Centro Servizi Nazionale.
8.1 Cessione del capo ad altro allevamento italiano
Il Detentore dell'allevamento che ha ceduto il capo e' tenuto a
compilare il modello di dichiarazione di provenienza degli animali
(modello 4 ) in 4 copie.
Una copia rimane al detentore dell'azienda cedente che lo allega
al registro di stalla dopo aver scaricato l'animale.
Il Detentore e' inoltre tenuto a consegnare, insieme ai capi,
anche i relativi passaporti.
Il Detentore dell'allevamento di partenza invia quindi o consegna
la seconda copia del modello 4 al Servizio Veterinario di competenza,
entro 7 giorni, eventualmente raggruppando in un unico plico modelli
che si riferiscono a piu' animali;
Il detentore puo' aggiornare direttamente la Banca Dati Nazionale
utilizzando gli applicativi in ambiente Internet messi a disposizione
dal Centro Servizi Nazionale.
Ove il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario
aggiorna la Banca Dati Nazionale utilizzando le informazioni presenti
nella copia del modello 4 inviato dal detentore.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale,
si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla
funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare la
movimentazione dei capi ceduti, provvede ad inserire e informazioni
necessarie.
In particolare per ogni movimentazione verso altri allevamenti
italiani devono essere indicati:
- il codice dell'animale
- la data di partenza dall'allevamento
- l'allevamento di destinazione se noto (codice aziendale o nome,
cognome o ragione sociale e indirizzo )
- il numero del modello 4
- la data di rilascio del modello 4
Il sistema consente di selezionare esclusivamente animali che
risultano presenti, nell'allevamento di partenza, nella Banca Dati
Nazionale.
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- il codice dell'animale movimentato deve essere presente in BDN tra
quelli in carico all'allevamento che si e' identificato al sistema
- la data di partenza deve essere formalmente corretta
- la data di partenza non deve essere posteriore alla data corrente
- se indicato, il codice azienda e dell'allevamento di destinazione
deve essere presente in BDN
- il numero del modello 4 non puo' essere nullo
- la data di rilascio del modello 4 deve essere formalmente corretta
- la data di rilascio del modello 4 non deve essere posteriore alla
data di partenza
8.2 Acquisto capo da allevamento italiano
Il Detentore dell'allevamento che introduce in azienda i capi,
oltre a completare le ultime due copie del modello 4 ne trattiene
una, da allegare al registro di stalla e invia entro 7 giorni la
restante copia al Servizio Veterinario competente, inoltre:
- verifica che ciascun capo sia provvisto di passaporto
- riporta sul retro di ciascun passaporto il proprio Codice aziendale
ed il codice fiscale dell'allevamento
- inserisce sul retro del passaporto la Data di ingresso in stalla
dell'animale nel formato giorno/mese/anno
- appone sul retro del passaporto la propria Firma
Il Detentore invia o consegna, al Servizio Veterinario di
competenza, entro 7 giorni l'ultima copia del modello 4 unitamente a
copia dei passaporti dei capi ivi indicati, eventualmente
raggruppando in un unico plico modelli che si riferiscono a piu'
animali.
Il Detentore (o suo delegato) puo' aggiornare direttamente la
Banca Dati Nazionale utilizzando gli applicativi in ambiente Internet
messi a disposizione dal Centro Servizi Nazionale.
Ove il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario,
entro 7 giorni, aggiorna la Banca Dati Nazionale utilizzando le
informazioni presenti nella copia del modello 4 che acquisisce.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale,
si identifica al sistema,ed accede, in ambiente Internet, alla
funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare la
movimentazione dei capi acquistati, provvede ad inserire le
informazioni necessarie;
In particolare per ogni movimentazione da altri allevamenti
italiani devono essere indicati:
- il codice dell'animale
- la data di ingresso nell'allevamento
- l'allevamento di provenienza (codice aziendale e codice fiscale)
- il numero del modello 4
- la data di rilascio del modello 4
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- il codice dell'animale movimentato deve essere presente in BDN
- la data di ingresso deve essere formalmente corretta
- la data di ingresso non deve essere posteriore alla data corrente
- l'allevamento di provenienza deve essere presente in BDN
- il numero del modello 4 non puo' essere nullo
- la data di rilascio del modello 4 deve essere formalmente corretta
- la data di rilascio del modello 4 non deve essere posteriore alla
data di ingresso.
Il sistema verifica se i capi movimentati erano presenti in BDN
nell'allevamento di provenienza, se la registrazione della
movimentazione di uscita e' gia' stata effettuata in BDN e, in caso
positivo, se corrispondono gli estremi del modello 4.
Eventuali discordanze saranno oggetto di segnalazione di
avvertimento non vincolante per l'operatore.
----> Vedere immagine <----
8.3 Uscita del capo da una azienda italiana per il macello
Il Detentore dell'allevamento da cui il capo viene spedito e'
tenuto a compilare il modello di dichiarazione di accompagnamento
degli animali (modello 4 ) in 4 copie.
Una copia rimane al detentore dell'azienda speditrice che lo
allega al registro di stalla dopo aver scaricato l'animale.
Il Detentore e' inoltre tenuto a consegnare, insieme ai capi,
anche i relativi passaporti.
Il Detentore invia o consegna entro 7 giorni la seconda copia del
modello 4 al Servizio Veterinario di competenza, eventualmente
raggruppando in un unico plico i modelli che si riferiscono a piu'
animali.
Il Detentore (o suo delegato) puo' aggiornare direttamente la
Banca Dati Nazionale utilizzando gli applicativi in ambiente Internet
messi a disposizione dal Centro Servizi Nazionale.
Ove il Detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario,
entro 7 giorni, aggiorna la Banca Dati Nazionale utilizzando le
informazioni presenti nella copia del modello 4 che acquisisce;
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale,
si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla
funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare la
movimentazione dei capi inviati al macello, provvede ad inserire le
informazioni necessarie.
In particolare per ogni movimentazione verso stabilimenti di
macellazione devono essere indicati:
- il codice dell'animale
- la data di uscita dall'allevamento
- il macello di destinazione se noto (codice macello o ragione
sociale e indirizzo )
- il numero del modello 4
- la data di rilascio del modello 4
Il sistema consente di selezionare esclusivamente animali che
risultano presenti, nell'allevamento di partenza, nella Banca Dati
Nazionale.
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- il codice dell'animale movimentato deve essere presente in BDN tra
quelli in carico all'allevamento che si e' identificato al sistema
- la data di uscita deve essere formalmente corretta
- la data di uscita non deve essere posteriore alla data corrente
- se indicato, il codice dello stabilimento di macellazione di
destinazione deve essere presente in BDN
- il numero del modello 4 non puo' essere nullo
- la data di rilascio del modello 4 deve essere formalmente corretta
- la data di rilascio del modello 4 non deve essere posteriore alla
data di uscita dall'allevamento.
9 Macellazione o abbattimento del capo
Nel momento in cui un animale viene macellato od abbattuto e'
compito del gestore dello stabilimento di macellazione provvedere
alla registrazione degli animali macellati, alla distruzione dei
marchi auricolari (che saranno preventivamente tagliati a cura del
responsabile del macello) apposti sugli animali macellati ed
all'invio al Servizio Veterinario che effettua l'ispezione e la
vigilanza sul mattatoio, dei passaporti preventivamente annullati con
apposito timbro dal Veterinario presente in mattatoio.
Il Servizio Veterinario competente deve custodire i passaporti e
renderli disponibili per ogni ispezione delle Autorita' Nazionali o
Comunitarie, per 3 anni.
In particolare il gestore dello stabilimento di macellazione
comunica alla Banca Dati Nazionale e contestualmente alle banche dati
regionali che ne facciano richiesta, con frequenza preferibilmente
giornaliera e comunque non oltre 7 giorni dalla macellazione, per via
informatica e secondo i tracciati previsti, i dati sui capi macellati
od abbattuti presso il suo stabilimento.
L'aggiornamento della Banca Dati Nazionale puo' avvenire, in
alternativa, in tempo reale utilizzando gli applicativi sviluppati
dal Centro Servizi Nazionale in ambiente Internet.
Il Servizio Veterinario che assicura il servizio di ispezione e
vigilanza sullo stabilimento di macellazione verifica inoltre il
corretto adempimento dei compiti demandati ai gestori degli
stabilimenti di macellazione.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il titolare dello stabilimento di
macellazione.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il titolare dello
stabilimento di macellazione direttamente o tramite un suo delegato.
Il responsabile dello stabilimento di macellazione, utilizzando la
smart card personale assegnategli, si identifica al sistema, e,
richiamato il capo di cui intende comunicare l'avvenuta macellazione,
inserisce le informazioni necessarie;
In particolare per ogni capo macellato devono essere registrate le
seguenti informazioni:
- la data di macellazione/abbattimento dell'animale
- il codice del capo
- il codice dell'ultima azienda di provenienza
- il numero di macellazione attribuito alla carcassa
- il peso della carcassa
- la classificazione della carcassa nei casi in cui tale informazione
e' obbligatoria
- la categoria della carcassa nei casi in cui tale informazione e'
obbligatoria
- indicazione se trattasi di macellazione o abbattimento a seguito di
ordinanza sanitaria
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- il codice dell'animale macellato deve essere presente in BDN
- il codice dell'ultima azienda di provenienza deve essere presente
in BDN
- il numero di macellazione attribuito alla carcassa non puo' essere
nullo
- il peso della carcassa deve essere espresso nella forma ####,##
- obbligo o meno di classificazione da parte del macello
- il codice di classificazione deve essere presente nella tabella di
decodifica Classificazioni
- il codice relativo alla categoria deve essere presente nella
tabella di decodifica Categoria
- la data di macellazione deve essere formalmente corretta
- la data di macellazione non deve essere posteriore alla data
corrente
Il sistema verifica se i capi macellati erano presenti in BDN
nell'allevamento di provenienza e se la registrazione della
movimentazione di uscita e' gia' stata effettuata in BDN.
Eventuali discordanze sono oggetto di segnalazione di avvertimento
non vincolante per l'operatore.
10 Morte in azienda del capo
Qualora l'animale venga a morte in azienda, il Detentore (o suo
delegato) completa con le informazioni richieste il relativo
passaporto notificando l'evento entro 24 ore al Servizio Veterinario
di competenza, il quale provvede al ritiro ed all'annullamento dello
stesso con apposito timbro. Il passaporto cosi' annullato e'
conservato dal Servizio Veterinario per almeno tre anni.
E' inoltre compito del detentore provvedere alla distruzione dei
marchi auricolari apposti sugli animali morti.
In particolare il Detentore dell'allevamento (o suo delegato)
deve:
- riportare sul retro del passaporto di ciascun animale che e'
deceduto, la Data di decesso
- cancellare la dicitura Macellato
- inserire sul retro del passaporto di ciascun animale che e'
deceduto, il Codice dell'azienda e il codice fiscale
dell'allevamento in cui il fatto e' accaduto; utilizzando a tale
scopo i campi indicati come Azienda e Cod. Fis.
- consegnare al Servizio Veterinario competente il passaporto cosi'
completato
Il Detentore (o suo delegato) puo' aggiornare direttamente la
Banca Dati Nazionale utilizzando gli applicativi in ambiente Internet
messi a disposizione dal Centro Servizi Nazionale.
Ove il detentore non provveda direttamente il Servizio
Veterinario, sulla base del passaporto restituito dal detentore,
cancella il capo dalla Banca Dati Nazionale.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale,
si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla
funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare la morte o
l'abbattimento di capi, provvede ad inserire le informazioni
necessarie.
In particolare per ogni morte o abbattimento in azienda devono
essere indicati:
- il codice dell'animale deceduto o abbattuto
- la data di morte o abbattimento
- la causale della morte (indicare solo "morte in allevamento")
Il sistema consente di selezionare esclusivamente animali che
risultano presenti, nell'allevamento in cui l'evento si e'
verificato, nella Banca Dati Nazionale.
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- il codice dell'animale morto o abbattuto deve essere presente in
BDN tra quelli in carico all'allevamento che si e' identificato al
sistema
- la data di morte/abbattimento deve essere formalmente corretta
- la data di morte/abbattimento non deve essere posteriore alla data
corrente
----> Vedere immagine <----
11 Comunicazione esiti positivi ai test BSE
In caso di positivita' definitiva alla prove diagnostiche alla BSE
il Servizio Veterinario competente deve inserire in Banca Dati
Nazionale il relativo esito.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio
Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la
smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato i capo di cui intende registrare l'esito positivo alla
BSE, provvede ad inserire le informazioni necessarie.
In particolare per ogni risposta deve essere indicata:
- la data di comunicazione della risposta positiva definitiva
ricevuta dal CEA
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- il codice dell'animale avente esito positivo deve essere presente
in BDN tra i capi morti in azienda o tra i capi macellati o
abbattuti
- la data di comunicazione della risposta deve essere formalmente
corretta
- la data di comunicazione della risposta deve essere posteriore alla
data di morte/macellazione del capo
12 Capi bovini destinati a Paesi Membri o ad altri Paesi Terzi
Tutti gli animali destinati a Paesi membri ed a Paesi Terzi devono
essere identificati con il marchio auricolare su entrambe le orecchie
e devono essere accompagnati dal relativo passaporto.
A norma del Regolamento (CE) 331/99 per gli animali nati prima del
primo gennaio 1998 non risulta obbligatorio trascrivere sul
passaporto la data di nascita ed il codice identificativo della
madre.
12.1 Cessione capo ad azienda di altro Paese Comunitario
Il Detentore dell'allevamento che cede i capi (o suo delegato)
comunica alla Azienda U.S.L. competente:
- il Codice dell'animale esportato
- la Data di uscita dalla stalla
- il Paese in cui verra' inviato l'animale
- il numero del certificato sanitario
- la data di rilascio del certificato sanitario
Il Detentore o suo delegato puo' aggiornare direttamente la Banca
Dati Nazionale utilizzando gli applicativi in ambiente Internet
forniti dal Centro Servizi Nazionale.
Ove il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario
aggiorna la Banca dati Nazionale utilizzando le informazioni del
certificato sanitario rilasciato dal Servizio medesimo;
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale,
si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla
funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare la cessione di
capi verso aziende di Paese Comunitario, provvede ad inserire le
informazioni necessarie.
In particolare per ogni cessione di capi all'estero devono essere
indicati:
- il Codice dell'animale esportato
- la Data di uscita dalla stalla
- il Paese in cui verra' inviato l'animale
- il numero del certificato sanitario
- la data di rilascio de certificato sanitario
Per la validita' della comunicazione e' necessario che il capo
risulti, sulla Banca Dati Nazionale, registrato nell'allevamento di
partenza
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- il codice del capo ceduto deve essere presente in BDN
nell'allevamento che si e' identificato al sistema
- la data di movimentazione deve essere formalmente corretta
- la data della movimentazione non deve essere antecedente la data di
rilascio del certificato sanitario
- la sigla del Paese a cui e' stato inviato il capo deve essere
presente nella tabella di decodifica Nazioni
- la data di rilascio del certificato sanitario deve essere
formalmente corretta
- il numero del certificato sanitario non puo' essere nullo
12.2 Capi bovini destinati all'esportazione verso Paesi Terzi
Tutti gli animali esportati verso Paesi terzi devono essere
identificati, scortati da un certificato sanitario e dal relativo
passaporto.
L'ultimo detentore degli animali e' tenuto a rinviare il
passaporto all'autorita' dello Stato membro che ha provveduto al
rilascio.
Se trattasi di bovini in uscita verso Paesi terzi da un Posto di
Ispezione Frontaliero (P.I.F.) italiano, il detentore puo' consegnare
al Servizio veterinario del P.I.F. il passaporto degli animali per il
successivo inoltro all'autorita' dello Stato membro che ha provveduto
al rilascio.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale,
si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla
funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende comunicare la cessione di
capi verso Paese Terzo, provvede ad inserire e informazioni
necessarie.
In particolare per ogni cessione di capi all'estero devono essere
indicati:
- il Codice dell'animale esportato
- la Data di uscita dalla stalla
- il Paese in cui verra' inviato l'animale
- il numero del certificato sanitario
- la data di rilascio de certificato sanitario
Per la validita' della comunicazione e' necessario che il capo
risulti, sulla Banca Dati Nazionale, registrato nell'allevamento di
partenza
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- i codice del capo ceduto deve essere presente in BDN
nell'allevamento che si e' identificato al sistema
- la data di movimentazione deve essere formalmente corretta
- la data della movimentazione non deve essere antecedente la data di
rilascio del certificato sanitario
- la sigla del Paese a cui e' stato inviato il capo deve essere
presente nella tabella di decodifica Nazioni
- la data di rilascio del certificato sanitario deve essere
formalmente corretta
- il numero del certificato sanitario non puo' essere nullo
13 Premio bovini
Il Proprietario o il Detentore che ha presentato domanda di
accesso a premi comunitari per capi bovini maschi:
- annota tale richiesta sul passaporto di ogni bovino richiesto a
premio barrando l'apposita casella.
- registra nella BDN i dati e le informazioni di sua competenza
previste nel presente manuale
Gli adempimenti di cui sopra sono vincolanti ai fini
dell'erogazione del premio.
13.1 Richiesta premi per capo bovino - interventi del detentore
Quando il detentore intenda richiedere a premio capi iscritti in
anagrafe segnala tale intenzione al sistema ed inserisce, per ciascun
capo a premio, i dati di competenza previsti dall'articolo 13 del
decreto ministeriale.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore o suo delegato, utilizzando la smart card personale,
si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet per
l'aggiornamento della BDN;
In particolare per ogni richiesta di premio devono essere
comunicati:
- il codice identificativo del capo richiesto a premio che deve
essere selezionato tra gli animali presenti nell'allevamento.
13.2 Richiesta premi per capo bovino - interventi dell'Organismo
pagatore
L'Organismo pagatore aggiorna la Banca Dati Nazionale inserendo,
per ogni animale richiesto a premio, gli estremi della domanda
(numero, data di ricezione e tipo di domanda).
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: Organismo pagatore
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il funzionario
dell'Organismo pagatore
I funzionario dell'Organismo pagatore, utilizzando la smart card
personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet
per l'aggiornamento della BDN, inserendo per ciascun capo il numero e
il tipo di domanda di premio e la data di ricezione da parte
dell'Organismo Pagatore.
14 sostituzione marche per smarrimento
In caso di smarrimento di marca auricolare apposta, il Detentore o
suo delegato e' tenuto a:
- richiedere ad uno dei fornitori accreditati di marche auricolari la
ristampa della marca, riportando lo stesso codice identificativo
smarrito nel caso di animali identificati a norma del Regolamento
(CE) 820/97 e successive modifiche.
- apporre un nuovo codice identificativo a norma del Regolamento (CE)
1760/2000 nel caso di animali identificati con sistemi precedenti.
14.1 Comunicazione sostituzione marche auricolari per capi
identificati con sistemi precedenti al Regolamento (CE) 1760/2000
Il detentore del capo per il quale e' stato smarrito il marchio
auricolare ricorre alle marche auricolari ed alle cedole in suo
possesso.
Il detentore compila il fronte della cedola identificativa:
- barra la casella Sostituzione
- inserisce il Codice del marchio applicato in precedenza all'animale
- inserisce nella casella Sesso la lettera M se trattasi di Bovino
maschio ovvero la lettera F se femmina
- inserisce la Data di nascita dell'animale nella forma
giorno/mese/anno
- inserisce la Data di nuova applicazione del marchio nella forma
giorno/mese/anno
- inserisce la Data di compilazione della cedola nel formato
giorno/mese/anno
- appone la propria firma nell'apposito spazio riservato
Il detentore, applicata la marca al capo, sul retro della cedola
deve:
- riportare l'indirizzo del Servizio Veterinario della Unita'
Sanitaria Locale competente per territorio
- affrancare la cedola identificativa se intende avvalersi del
servizio postale per la comunicazione
Il Detentore (o suo delegato), provvede inoltre a:
- inserire in BDN il nuovo identificativo del capo in oggetto
mantenendo il legame con il precedente codice identificativo
- inviare o consegnare direttamente la cedola al Servizio Veterinario
di competenza, eventualmente raggruppando in un unico plico cedole
che si riferiscono a piu' animali.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli
animali o suo delegato.
I detentore degli animali o suo delegato, utilizzando la smart
card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente
Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende registrare la sostituzione
di marche auricolari, provvede ad inserire e informazioni necessarie.
In particolare per ogni marchio sostituito devono essere indicati:
- il vecchio codice assegnato all'animale
- il nuovo codice del capo rimarcato
- la data della rimarcatura
14.2 Comunicazione sostituzione marche auricolari per capi
identificati a norma del Regolamento (CE) 1760/2000
Il detentore del capo per il quale e' stato smarrito il marchio
auricolare, previa autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL
competente, deve richiedere ad un fornitore di marche auricolari
registrato presso il Ministero della Salute:
n. 2 marche auricolari maschio-femmina (quattro facciate) recanti
il medesimo codice della marca smarrita (se le smarrisce entrambe,
altrimenti sx o dx);
n. 1 cedola identificativa con prestampato il codice assegnato
all'animale, il codice aziendale e l'identificativo fiscale che
individuano l'allevamento che effettuera' la rimarcatura del capo.
Il detentore compila il fronte della cedola identificativa:
- barra la casella Sostituzione
- inserisce il proprio Codice azienda
- inserisce nella casella Sesso la lettera M se trattasi di Bovino
maschio ovvero la lettera F se femmina
- inserisce la Data di nascita dell'animale nella forma
giorno/mese/anno
- inserisce la Data di nuova applicazione del marchio nella forma
giorno/mese/anno
- inserisce la Data di compilazione della cedola nel formato
giorno/mese/anno
- appone la propria firma nell'apposito spazio riservato
Il detentore, applicata la marca al capo, sul retro della cedola
deve:
- riportare l'indirizzo del Servizio Veterinario della Unita'
Sanitaria Locale competente per territorio
- affrancare la cedola identificativa se intende avvalersi del
servizio postale per la comunicazione
La procedura di autorizzazione alla stampa del duplicato della
marca segue quella per l'autorizzazione della stampa di nuovi marchi
(punto 5.2);
Il Detentore (o suo delegato)provvede inoltre a:
- inviare o consegnare direttamente la cedola al Servizio Veterinario
di competenza, eventualmente raggruppando in un unico plico cedole
che si riferiscono a piu' animali
- inserire nella Banca Dati Nazionale l'informazione relativa alla
rimarcatura dell'animale e della marca auricolare con la data della
nuova apposizione
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli
animali.
I detentore degli animali o suo delegato, utilizzando la smart
card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente
Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende registrare la sostituzione
di marche auricolari, provvede ad inserire e informazioni necessarie;
In particolare per ogni marchio sostituito devono essere indicati:
- I codice dell'allevamento in cui avviene la rimarcatura
- Il codice del capo rimarcato
- La data della rimarcatura
15 Comunicazione furto o smarrimento di marche auricolari, passaporti
ed animali
Il Detentore che subisce il furto o lo smarrimento di capi,
passaporti o marche auricolari non ancora utilizzate, oltre agli
adempimenti previsti ai sensi della normativa vigente deve darne
comunicazione ai Servizi Veterinari entro 2 giorni dall'evento.
Il Detentore deve annotare, entro 2 giorni, sul registro di stalla
l'avvenuto smarrimento o furto di capi.
I Servizio Veterinario sulla base della documentazione presentata
provvede ad aggiornare la Banca Dati Nazionale entro 7 giorni.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio
Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la
smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento per il quale intende registrare l'evento,
provvede ad inserire le informazioni necessarie.
In particolare per ogni capo, marca o passaporto rubato/smarrito
devono essere memorizzate e seguenti informazioni:
- il codice dell'allevamento in cui e' avvenuto il furto/smarrimento
- il codice del capo rubato/smarrito (in alternativa il codice della
marca o del passaporto rubato)
- la data del furto
16 Sostituzione passaporto per smarrimento/furto
Se il detentore perde il passaporto di un animale deve richiedere
al Servizio Veterinario competente un duplicato in sostituzione
entro 2 giorni dallo smarrimento o dal furto.
Il Servizio Veterinario, sulla base delle informazioni contenute
nella Banca Dati Nazionale, provvede a rilasciare il duplicato del
passaporto, riportando sul retro dello stesso tutti gli eventuali
spostamenti effettuati dal capo desumibili dalla consultazione
della BDN.
Il nuovo passaporto, oltre alla dicitura DUPLICATO, conterra' il
relativo bar-code dell'animale.
17 Controlli
17.1 Controlli espletati dai Servizi Veterinari
I Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. sono tenuti a svolgere
controlli ai fini della verifica della corretta applicazione del
sistema di identificazione e registrazione di capi bovini secondo i
criteri e le modalita' definite dal regolamento CE 2630/1997 e
successive modifiche ed integrazioni.
La data in cui vengono effettuati i controlli deve essere
registrata in BDN.
I Veterinari delle Aziende U.S.L. sono tenuti sempre a firmare il
Registro di stalla e apporvi la data ogni volta che effettuano un
controllo, anche se non riscontrano infrazioni.
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Controlli espletati dal Servizio Veterinario a norma del reg. (CE)
2630/97.
Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio
Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la
smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento in cui e' stato effettuato il controllo
dovra' inserire le seguenti informazioni:
- La data in cui l'attivita' di controllo e' stata effettuata
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- la data in cui e' stato effettuato il controllo deve essere
formalmente corretta
- la data in cui e' stato effettuato il controllo non deve essere
posteriore alla data attuale
17.2 Aggiornamento aziende sottoposte al controllo a campione
dall'Organismo pagatore
Responsabile della notifica: Organismo pagatore.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Organismo pagatore.
Il funzionario dell'organismo pagatore, utilizzando la smart card
personale, si identifica al sistema, ed accede in ambiente Internet,
alla funzione.
Richiamato l'allevamento che intende sottoporre a controllo
provvede ad inserire le informazioni necessarie.
In particolare per ogni verifica devono essere indicati:
- il codice dell'allevamento da sottoporre a controllo
- l'anno della campagna a cui si riferisce il campione
- il tipo di campione
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- il codice dell'allevamento indicato nel campione deve essere
presente in BDN
- il tipo di campione deve essere presente nella tabella di
decodifica Categoria di campione
17.3 Controlli espletati dall'Organismo Pagatore
Responsabile della notifica: Organismo Pagatore.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il funzionario
dell'Organismo Pagatore.
I funzionario dell'Organismo Pagatore abilitato o suo delegato,
utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed
accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende registrare l'esito del
controllo, provvede ad inserire le informazioni necessarie;
In particolare per ogni controllo devono essere indicati:
- la data del controllo
- l'esito del controllo
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- la data del controllo deve essere formalmente corretta
- la data del controllo non deve essere posteriore alla data attuale
17.4 Irregolarita' riscontrate nei controlli in allevamento
Registrazione in Anagrafe degli esiti sfavorevoli dei controlli
veterinari ai sensi del Reg. 630/1997
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Controlli espletati dal Servizio Veterinario a norma del reg. (CE)
2630/97.
Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio
Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la
smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende registrare l'anomalia
riscontrata al controllo, provvede ad inserire le informazioni
necessarie;
In particolare per ogni allevamento in cui sono state riscontrate
anomalie devono essere riportati:
- la data in cui l'irregolarita' e' stata riscontrata
- il tipo di anomalia/irregolarita' riscontrata
- la tipologia di provvedimento adottato
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- la data in cui e' stata rivelata l'irregolarita' deve essere
formalmente corretta
- la data in cui e' stata rivelata l'irregolarita' non deve essere
posteriore alla data attuale
- il codice del tipo di irregolarita/anomalia deve essere presente
nella tabella di decodifica Anomalie/Irregolarita'
- il codice della tipologia di sanzioni adottate deve essere presente
nella tabella di decodifica Tipologia del provvedimento
Controlli espletati dall'Organismo Pagatore.
Responsabile della notifica: Organismo Pagatore.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il funzionario
dell'Organismo Pagatore.
I funzionario dell'Organismo Pagatore abilitato o suo delegato,
utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed
accede, in ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato l'allevamento di cui intende registrare l'esito del
controllo, provvede ad inserire le informazioni necessarie;
In particolare per ogni allevamento in cui sono state riscontrate
anomalie devono essere riportati:
- la data in cui l'irregolarita' e' stata riscontrata
- la codifica del tipo di anomalia/irregolarita'
- la tipologia dell'eventuale sanzione adottata (tipologia del
provvedimento)
- l'importo dell'eventuale sanzione (facoltativo)
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- la data in cui e' stata rivelata l'irregolarita' deve essere
formalmente corretta
- la data in cui e' stata rivelata l'irregolarita' non deve essere
posteriore alla data attuale
- il codice del tipo di irregolarita/anomalia deve essere presente
nella tabella di decodifica Anomalie/Irregolarita'
- il codice della tipologia di provvedimento adottato deve essere
presente nella tabella di decodifica Tipologia del provvedimento
17.5 Anomalie riscontrate nei controlli negli stabilimenti di
macellazione
Nel caso vengano riscontrate irregolarita', i Veterinari ufficiali
devono riportare l'esito delle anomalie riscontrate in un apposita
check list che verra' definita dal Ministero della Salute.
Su tale scheda devono essere riportate le anomalie riscontrate a
seguito di inadempienze ed irregolarita':
- il codice dello stabilimento di macellazione
- la data in cui l'anomalia e' stata riscontrata
- il tipo di inadempienza/anomalia riscontrata
- tipologia di provvedimento adottato
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio
Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la
smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in
ambiente Internet, alla funzione.
Richiamato il mattatoio di cui intende registrare l'anomalia
riscontrata al controllo, provvede ad inserire e informazioni
necessarie;
In particolare per ogni stabilimento di macellazione in cui sono
state riscontrate anomalie devono essere riportati:
- La data in cui l'anomalia e' stata riscontrata
- La codifica del tipo di anomalia riscontrata
- La tipologia di provvedimento
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- la data in cui e' stata rivelata l'anomalia deve essere formalmente
corretta
- la data in cui e' stata rivelata l'anomalia non deve essere
posteriore alla data attuale
- il codice del tipo di anomalia deve essere presente nella tabella
di decodifica Anomalie/Irregolarita'
- il codice della tipologia di provvedimento adottato deve essere
presente nella tabella di decodifica Tipologia del provvedimento.
17.6 Comunicazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1254/99
Qualora sia accertata in un capo bovino la presenza di residui di
sostanze vietate a norma decreto legislativo 336/1999, o di residui
di sostanze autorizzate in base a tale decreto, ma utilizzate
illecitamente, o qualora siano rinvenuti nell'allevamento una
sostanza o prodotto non autorizzato o una sostanza o un prodotto
autorizzato ma detenuti illecitamente, il Servizio Veterinario
registra in BDN le seguenti informazioni:
1. Data riscontro irregolarita' o data esito sfavorevole analisi
di prima istanza
2. Tipologia di irregolarita' (che dovra' fare riferimento alle
codifiche stabilite)
3. Data e esito eventuale esame di revisione
Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale
Comunicazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1254/99
Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio
Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la
smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in
ambiente Internet, al servizio.
Richiamato l'allevamento di cui intende registrare l'anomalia
riscontrata a controllo, provvede ad inserire le informazioni
necessarie;
In particolare per ogni allevamento in cui sono state riscontrate
anomalie devono essere riportati:
- la data in cui l'irregolarita' e' stata riscontrata o data esito
sfavorevole analisi di prima istanza
- la codifica del tipo di irregolarita'
- data eventuale esame di revisione
- esito eventuale esame di revisione
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- la data in cui e' stata rivelata l'irregolarita' o la data esito
sfavorevole analisi di prima istanza deve essere formalmente
corretta
- la data in cui e' stata rivelata l'irregolarita' o la data esito
sfavorevole analisi di prima istanza non deve essere posteriore
alla data attuale
- la data in cui e' stato effettuato l'esame di revisione, se
valorizzata, deve essere formalmente corretta
- la data in cui e' stato effettuato l'esame di revisione, se
valorizzata, deve essere successiva alla data esito sfavorevole
analisi di prima istanza
- il codice del tipo di irregolarita' deve essere presente nella
tabella di decodifica Anomalie/irregolarita'
- il valore dell'esito dell'eventuale esame di revisione puo'
assumere solo i valori "F" (favorevole) o "S" (sfavorevole)
18 Comunicazioni automatizzate di ritorno ai Servizi Veterinari
Il Centro Servizi Nazionale mette a disposizione, in ambiente
Internet, un applicativo che consente di scaricare dalla Banca Dati
Nazionale tutti i record relativi a nuove comunicazioni od a
segnalazioni di variazioni di dati esistenti;
Ogni giorno un'elaborazione schedulata esaminera', raggruppandole
per ASL, tutte le informazioni pervenute che hanno prodotto
cambiamenti sulla Banca Dati Nazionale
Tale elaborazione generera' in formato ASCII, secondo i tracciati
in allegato, i seguenti output:
Tavola Aziende
Tavola Allevamenti
Tavola Fiere/Mercati
Tavola Detentori/Proprietari
Tavola Veterinari riconosciuti
Tavola Responsabili di Macello
Tavola Codici identificativi autorizzati (nuovi o in sostituzione)
Tavola Marche Prodotte dai Fornitori Autorizzati (nuove o in
sostituzione)
Tavola Anagrafica Capi bovini
Tavola Movimentazioni Ingresso degli Animali in Allevamento
Tavola Movimentazioni Uscita degli Animali da Allevamento
Tavola Capi Morti in Azienda
Tavola Capi Macellati/Abbattuti
Tavola Furti e smarrimenti Capi
Tavola Furti e smarrimenti Marche
Tavola Furti e smarrimenti Passaporti
Tavola Controlli ed Irregolarita' riscontrate
Tavola Stabilimenti di Macellazione
Tavola Fornitori Autorizzati
Tavola Organismi professionali
Altre tavole e query potranno essere messe a disposizione nei
tempi e nelle modalita' concordate con il Ministero della Salute.
I Servizi Veterinari delle singole ASL potranno accedere alla
cartella di rispettiva competenza ed utilizzare i file in essa
memorizzati per l'aggiornamento delle proprie basi dati locali;
analoga funzione potra' essere effettuata per gli archivi dei nodi
regionali con le informazioni da questi ritenute utili;
Il nome del file riportera', oltre all'indicazione della tavola a
cui si riferiscono le informazioni in essa contenute, anche il giorno
di estrazione dei dati dalla Banca Dati Nazionale;
Trascorso 1 mese dalla elaborazione i file verranno cancellati
dalla cartella ASL e trasferiti su CD-ROM;
19 Comunicazione marche auricolari in magazzino non ancora
utilizzate
Il CSN, sulla base delle comunicazioni fornite dalle ASL circa i
marchi autorizzati per l'anno corrente, provvede a generare in BDN,
raggruppati per singola ASL, l'elenco dei codici identificativi non
ancora utilizzati nella marcatura di capi in anagrafe.
Il Centro Servizi Nazionale mette inoltre a disposizione, in
ambiente Internet, un applicativo che consente di caricare nella
Banca Dati Nazionale tutti i record relativi a marche auricolari
presenti presso il singolo allevamento prima dell'entrata in vigore
del nuovo sistema e non ancora apposte ai capi;
In questo modo il sistema sara' in grado di impedire che
l'iscrizione di nuovi capi in Banca Dati Nazionale possa avvenire
utilizzando marche non specificatamente autorizzate per l'allevamento
di prima identificazione;
Aggiornamento in tempo reale
Comunicazione marche auricolari non ancora utilizzate
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli
animali direttamente o tramite un suo delegato.
Il detentore degli animali, utilizzando la smart card personale,
si identifichera' al sistema automatizzato, ed accedera', in ambiente
Internet, al servizio.
Richiamato l'allevamento per i quale intende comunicare l'elenco
delle marche auricolari non ancora utilizzate, ma presenti in
magazzino, provvedera' ad inserire le informazioni necessarie:
- il codice della singola marca auricolare in carico, selezionandola
tra quelle presenti in BDN nella ASL di competenza
- l'indicazione se la marca potra' riguardare capi iscritti a libro
genealogico.
I controlli attivati sulla Banca Dati Nazionale sono:
- il codice della marca auricolare in carico non deve identificare
capi gia' presenti in BDN
- se specificato che trattasi di marca utilizzabile per capi iscritti
a libro genealogico l'allevamento deve riportare in BDN
l'indicazione che possiede animali iscritti a libro
20 Variazioni da apportarsi alla BDN per comunicazioni errate
Il detentore degli animali o suo delegato, in caso di errata
imputazione in BDN delle comunicazione relative agli enti di cui e'
responsabile, puo' modificare i dati registrati utilizzando le
apposite transazioni messe a disposizione dal CSN in ambiente
Internet.
In particolare il detentore o suo delegato puo':
- modificare le informazioni relative alla movimentazione di ingresso
di capi nell'allevamento di competenza
- modificare le informazioni relative alla movimentazione di uscita
di capi dall'allevamento di competenza
- modificare le informazioni relative alla morte in azienda di capi
presenti nell'allevamento di competenza
La modifica dei dati anagrafici degli animali presenti
nell'allevamento di competenza e' consentita all'allevatore o suo
delegato solo nel caso che non sia ancora stato stampato il
passaporto del capo oggetto di variazione.
Nel caso le variazioni interessino animali gia' provvisti di
passaporto sara' compito del Servizio Veterinario competente
provvedere a tale funzione, funzione che comprendera' anche la
ristampa del passaporto.
In tal caso il detentore dovra' restituire al Servizio Veterinario
competente il passaporto originario recante le informazioni errate.
21 Verifica consistenza della BDN con la situazione di stalla
Tenuto conto che, ai sensi del D.M. 31 gennaio 2002, il detentore
o il suo delegato sono pienamente responsabili sia della veridicita'
che della tempestiva registrazione dei nuovi eventi si rende
necessario affrontare il problema dei dati pregressi per garantire al
sistema un avvio su base certa con piena assunzione di
responsabilita' da parte dei detentori anche in merito alla
situazione di stalla di "partenza".
In tale ottica si provvedera' ad attribuire ai detentori, entro
tre mesi, la responsabilita' di verificare la situazione
dell'allevamento di competenza, cosi' come registrata nella banca
dati, con la possibilita' di effettuare gli eventuali aggiornamenti e
secondo modalita' che il detentore trovera' pubblicate sullo stesso
portale di gestione della Banca Dati Nazionale.