MINISTERO DELLA
SANITA
DECRETO 7
gennaio 2000.
Sistema
nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina
(BSE).
IL MINISTRO DELLA
SANITA'
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la
lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, in
particolare l'art. 3, comma 3, lettera b);
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286,
concernente l'attuazione delle Direttive del Consiglio 91 /497/CEE e 91
/498/CEE relative alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche, e
successive modifiche;
Vista la legge 21 ottobre 1996, n. 532, recante conversione
in legge con modificazioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante
potenziamento dei controlli per prevenire 1'encefalopatia spongiforme bovina;
Visto il decreto deI Presidente della Repubblica 30 aprile
1996, n. 317, recante norme di attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa
all'identificazione e registrazione degli animali;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 10 maggio
1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del
16 maggio 1991, concernente norme per la profilassi di malattie animali;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 3 agosto
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del
19 agosto 1991, concernente il riconoscimento del Centro per lo studio e le
ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate
dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta quale Centro di referenza nazionale;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 2 novembre
1991, recante riconoscimento quale Centro di referenza nazionale del Centro
operativo veterinario di epidemiologia, programmazione ed informazione attivato
presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G.
Caporale», in Teramo;
Visto il decreto del Ministro della sanità 4 maggio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre
1993, concernente l'istituzione di una commissione permanente di emergenza a
livello nazionale incaricata del coordinamento di tutte le misure di controllo
adottate dalle regioni e dalle province autonome in materia di profilassi e
lotta contro l'afta epizootica e contro le altre malattie infettive e diffusive
contagiose;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 28 luglio
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del
15 settembre 1994, recante misure di protezione per quanto riguarda
1'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di
proteine derivate da mammiferi, e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del
30 aprile 1997, concernente misure integrative per la sorveglianza permanente
delle encefalopatie spongiformi degli animali;
Visto il regolamento (CE) n. 820/97, del 21 aprile 1997, che
istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 4 agosto
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del
14 ottobre 1997, concernente misure integrative per la profilassi della BSE;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 15 giugno
1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del
24 luglio 1998, concernente «misure sanitarie di protezione contro le
encefalopatie spongiformi trasmissibili mediante l'eliminazione dal consumo
umano e animale del materiale specifico a rischio ottenuto da animali della
specie bovina, ovina e caprina provenienti da alcuni Stati membri dell'Unione
europea e relative modalità di distruzione»;
Vista la decisione della Commissione 96/272/CE del 23 aprile
1998, che istituisce un sistema di sorveglianza epidemiologica delle
encefalopatie spongiformi animali;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7
maggio 1999, attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le
modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed
intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 120 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 146 del 24 giugno 1999, che dà attuazione alla
Direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali
delle specie bovina e suina.
Ritenuto necessario attuare un sistema di sorveglianza
epidemiologica sull'intero territorio nei confronti della encefalopatia
spongiforme bovina, comprensivo di specifiche misure sanitarie, e il
coordinamento delle relative attività;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato e le regioni e le province autonome, reso nella riunione del 16
dicembre 1999;
Decreta:
Art. 1.
1. È istituito un sistema nazionale di sorveglianza
epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, di seguito denominata
BSE.
2. Gli obiettivi del sistema di cui al comma 1 sono:
a) osservare e valutare la situazione epidemiologica ed i
fattori di rischio della BSE su territorio nazionale;
b) analizzare periodicamente il rischio della presenza e
dell'introduzione della BSE nel territorio nazionale;
c) diagnosticare tempestivamente eventuali casi di malattia
con sintomatologia riferibile a BSE;
d) gestire in modo efficiente le eventuali emergenze
collegate al verificarsi di casi di BSE sul territorio nazionale.
3. Del sistema di cui al comma 1 fanno parte:
a) i detentori responsabili degli allevamenti bovini e
bufalini;
b) i servizi veterinari regionali e locali;
c) i veterinari riconosciuti di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
d) il dipartimento degli alimenti, della nutrizione e
della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità;
e) l'Istituto superiore di sanità;
f) gli istituti zooprofilattici sperimentali;
g) il centro di referenza nazionale per lo studio e le
ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA);
h) il centro di referenza nazionale veterinario per
l'epidemiologia, programmazione ed informazione (COVEPI);
i) gli stabilimenti di produzione dei mangimi destinati
all'alimentazione dei ruminanti;
j) gli stabilimenti di trasformazione dei rifiuti di origine
animale per la produzione di alimenti destinati al consumo animale;
k) i titolari degli stabilimenti di macellazione;
l) una banca dati informatizzata.
Art. 2.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) animale con sintomi clinici compatibili con BSE: un
animale della specie bovina o bufalina di età superiore a venti mesi, con segni
comportamentali e neurologici di origine centrale, per i quali non sia
possibile escludere la diagnosi della malattia;
b) animale affetto da BSE: animale della specie bovina o
bufalina per il quale il Centro di referenza nazionale per lo studio e le
ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate conferma la
diagnosi di encefalopatia spongiforme trasmissibile.
Art. 3.
1. È istituita l'anagrafe nazionale degli impianti di
produzione, di distribuzione di alimenti per animali e dei laboratori per conto
terzi.
2. Ai fini dell'istituzione dell'anagrafe di cui al comma 1,
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le
regioni e province autonome assegnano a ciascun impianto di cui al comma 1 un
codice identificativo univoco di otto caratteri alfanumerici, costituito dalla
sigla della provincia dove ha sede lo stabilimento e un numero progressivo di
massimo sei cifre, e trasmettono al Ministero della sanità - Dipartimento degli
alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, e al Centro
operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione le
informazioni di cui all'allegato 7.
3. Le regioni e le province autonome aggiornano le proprie
basi di dati, anche a seguito di ogni ispezione effettuata secondo le cadenze
previste dal piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari
sull'alimentazione degli animali e, nel caso di produttori di alimenti
destinati all'alimentazione dei ruminanti, secondo le cadenze previste all'art.
4.
4. Le regioni e le province autonome trasmettono gli
aggiornamenti dell'anagrafe di cui al comma 1 al Ministero della sanità -
Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica
veterinaria e al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia,
programmazione e informazione, almeno annualmente entro il 1 ° marzo di ogni
anno, per quanto riguarda gli impianti di cui al comma 1 che non producono
alimenti destinati ai ruminanti e almeno semestralmente, entro il 1° marzo ed
il 1° settembre di ogni anno, per quanto riguarda gli impianti di cui al comma
1 che producono alimenti destinati ai ruminanti.
5. Il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti,
della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria e il Centro operativo
veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione rendono
disponibili i dati contenuti nell'anagrafe al Centro di referenza nazionale per
lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate.
Art. 4.
1. I servizi veterinari delle aziende U.S.L. ispezionano gli
stabilimenti di produzione di mangimi destinati all'alimentazione dei ruminanti
con cadenza non superiore a centottanta giorni. La cadenza delle ispezioni è
ridotta a non più di novanta giorni nel caso in cui i suddetti stabilimenti
abbiano linee di produzione comuni per mangimi contenenti e non contenenti
farine di carne oppure che abbiano stoccaggio delle materie prime, dei
semilavorati o dei prodotti finiti non separato per i mangimi contenenti e non
contenenti farine di carne.
2. Il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti,
della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, definisce le modalità
generali di ispezione per gli stabilimenti di produzione di mangimi destinati
all'alimentazione dei ruminanti e in particolare le necessarie istruzioni
tecniche per i campionamenti, precisandone la cadenza ed i criteri anche
tenendo conto delle modalità stabilite dalla norma UNI ISO 2859/2.
Art. 5.
1. In caso di riscontro, a seguito dei controlli previsti
all'art. 4, di presenza di proteine derivate da tessuti di mammiferi nei
mangimi destinati ai ruminanti, i servizi veterinari rintracciano tutti gli
allevamenti ai quali tali mangimi sono stati distribuiti e, nel caso in cui gli
allevamenti siano situati nel territorio di altre aziende U.S.L., provvedono a
comunicarlo alle aziende U.S.L. territorialmente competenti.
Art. 6.
1. È istituita l'anagrafe degli stabilimenti di
trasformazione dei rifiuti di origine animale per la produzione di alimenti
destinati al consumo animale. A tal fine è utilizzato l'elenco previsto
dall'art. 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto, i responsabili degli stabilimenti menzionati al comma 1 trasmettono al
Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della
sanità pubblica veterinaria le seguenti informazioni:
a) provenienza dei rifiuti di origine animale
utilizzati, nazionale od estera, con eventuale indicazione del Paese d'origine,
distinta per ciascuna specie animale;
b) quantità annue di farine di carne prodotte;
c) esistenza o meno di linee separate per la produzione di
farine di carne contenenti tessuti di mammiferi rispetto alle altre e di
stoccaggi separati.
3. Il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti,
della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria trasmette alle regioni gli
elenchi e le informazioni previste ai commi 1 e 2 relativi ai territori di
competenza.
4. I servizi veterinari della aziende U.S.L. aggiornano le
informazioni previste al comma 1 e 2, periodicamente, e comunque almeno ogni
sei mesi, nel corso dell'espletamento degli atti di vigilanza previsti
dall'art. 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508. L'aggiornamento
semestrale dei dati viene trasmesso dalle aziende U.S.L. alle regioni
competenti e da queste al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti,
della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria che si avvale del Centro
operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione per
la tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1. I dati contenuti
nell'anagrafe vengono messi a disposizione del Centro di referenza nazionale
per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate
ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a).
Art. 7.
1. Il servizio veterinario delle aziende U.S.L. effettua una
visita ispettiva di vigilanza in tutti gli allevamenti nei quali esista almeno
un bovino da riproduzione, almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che si
verifichi la situazione prevista dall'art. 5. Nel corso dell'ispezione il
veterinario ufficiale effettua almeno:
a) un esame clinico ispettivo preliminare su tutti gli
animali dell'allevamento;
b) un esame clinico approfondito per tutti gli animali che
presentino una sintomatologia sospetta, con compilazione della scheda di cui
all'allegato l;
c) la verifica, sul registro di stalla del carico e scarico,
degli animali deceduti dall'ultima visita effettuata con verifica delle cause
di morte accertate;
d) la raccolta delle informazioni sulla tipologia e
provenienza dei mangimi utilizzati in azienda attraverso la compilazione della
scheda di cui all'allegato 2.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui al comma
1, si accerta che in allevamento siano utilizzati per l'alimentazione dei
bovini o bufalini mangimi destinati ad altre specie, contenenti proteine
derivate da tessuti di mammiferi, sul documento identificativo individuale e
sul registro di stalla, per i capi che hanno avuto accesso al mangime in
questione, è riportata l'indicazione «animale a rischio per BSE». Fermo
restando il campionamento previsto all'art. 9, al momento della macellazione il
servizio veterinario competente dispone per tali animali l'eliminazione del
materiale specifco a rischio come definito nell'ordinanza del Ministro della
sanità 15 giugno 1998.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai
bovini o bufalini ai quali sono stati somministrati i mangimi di cui all'art.
5.
4. Le informazioni raccolte, tramite le schede di cui
all'allegato 2, vengono riportate nella banca dati degli allevamenti bovini di
cui all'art. 12, del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, e trasmesse
alla regione ed alla competente autorità centrale con i medesimi flussi
istituiti per l'alimentazione dell'anagrafe degli allevamenti e capi bovini.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero
della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità
pubblica veterinaria definisce le specifiche tecniche per tali comunicazioni.
5. Le visite ispettive previste al comma 1 possono essere
effettuate nell'ambito degli ingressi negli allevamenti bovini per
l'espletamento di altre attività programmate, anche tramite veterinari liberi
professionisti appositamente incaricati o autorizzati.
Art. 8.
1. Il Centro di referenza nazionale per lo studio e le
ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, d'intesa con
il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e
informazione, ogni anno fornisce al Ministero della sanità - Dipartimento degli
alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria:
a) l'analisi dei dati raccolti nel corso dell'anno in forma
di analisi del rischio di presenza e di introduzione della BSE nel territorio
nazionale. Tale analisi è utilizzata per la riprogrammazione annuale di cui
all'art. 9 da parte del Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti,
della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria;
b) la lista degli allevamenti che fanno uso di mangimi
considerati a rischio di contaminazione.
2. A seguito dei risultati dei controlli effettuati a norma
del presente decreto, il Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della
sanità pubblica veterinaria modifica eventualmente, con atto dirigenziale, gli
allegati al presente decreto.
Art. 9.
1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Ministero della
sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica
veterinaria, d'intesa con le regioni e province autonome prepara un piano
annuale di campionamento, che rispetti i criteri minimi descritti all'allegato
3.
2. I campioni di cui al comma 1 sono esaminati per BSE dagli
Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. All'atto del
prelievo del cervello deve essere compilata la scheda di cui all'allegato 4.
Tale scheda accompagna il campione e, completata con le informazioni
riguardanti l'esito, viene inviata, a cura dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale competente per territorio, al Centro di referenza nazionale per lo
studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed
al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed
informazione. In caso di riscontro di positività per BSE si applica quanto
previsto dal1'art. 12.
Art. 10.
1. Le regioni e le province autonome predispongono piani
annuali di formazione e aggiornamento per i veterinari delle aziende sanitarie
locali nonché campagne di informazione sulla BSE destinate specificamente agli
allevatori di animali delle specie bovina e bufalina da realizzare nell'ambito
dell'attività di educazione sanitaria. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le
regioni e le province autonome inviano al Ministero della sanità - Dipartimento
degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria e al
Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie
animali e neuropatologie comparate una relazione sui programmi di formazione e
aggiornamento realizzati nel corso dell'anno precedente.
Art. 11.
1. Chiunque riscontri la presenza di bovini e bufali con
sintomi clinici compatibili con la BSE, deve provvedere all'immediata
segnalazione al servizio veterinario della azienda U.S.L. competente per
territorio.
2. A seguito della segnalazione di cui al comma 1, il
veterinario ufficiale procede ad una ispezione in allevamento al fine di
verificare la segnalazione ricevuta.
3. Nel caso in cui il veterinario ufficiale riscontri la
fondatezza della segnalazione ricevuta:
a) ordina l'isolamento ed il divieto di spostamento
dell'animale o degli animali in questione;
b) effettua un censimento degli animali, anche di specie
diverse, presenti nell'azienda;
c) compila la scheda di cui all'allegato 1.
4. Gli animali di cui al comma 3, lettera a), devono essere
tenuti sotto osservazione clinica, per un periodo di quindici giorni, da parte
del servizio veterinario competente per territorio, in collaborazione con esperti
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. Nel caso
in cui gli animali in questione vengano a morte durante detto periodo, il
servizio veterinario provvede al prelievo di campioni per l'effettuazione degli
esami diagnostici differenziali e per la diagnosi di BSE. Il servizio
veterinario invia la scheda di cui al comma 3, lettera c), al Centro di
referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e
neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per
l'epidemiologia, programmazione e informazione. I campioni devono essere
inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio,
accompagnati dalla scheda di cui all'allegato 4.
5. Qualora alla fine del periodo di osservazione clinica di
cui al comma 4, l'animale manifesti regressione della sintomatologia
neurologica o sia stata effettuata la diagnosi eziologica di malattia diversa
dalla BSE, a seguito di visita collegiale effettuata dal servizio veterinario e
dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, competenti per territorio, sono
revocate le misure di cui al comma 3, lettera a), e la scheda di cui alla
lettera c) del medesimo comma, debitamente integrata con l'eventuale diagnosi
effettuata, deve essere inviata al Centro di referenza nazionale per lo studio
e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate ed al
Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed
informazione. L'Istituto zooprofilattico competente per territorio deve inoltre
compilare e inviare la scheda di cui all'allegato 4 al Centro di referenza
nazionale per o studio e le ricerche delle encefalopatie animali e
neuropatologie comparate ed al Centro operativo veterinario per
l'epidemiologia, programmazione e informazione.
6. Qualora alla fine del periodo di osservazione clinica di
cui al comma 4, non sia possibile escludere la diagnosi di BSE sulla base della
persistenza della sintomatologia neurologica, mancata risposta alla terapia o a
seguito dei risultati di laboratorio, l'animale deve essere considerato
sospetto di BSE, con relativo obbligo di denuncia ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
7. Nel caso di cui al comma 6, l'autorità sanitaria
competente dispone:
a) l'abbattimento degli animali sospetti con prelievo di
campioni per l'effettuazione degli esami diagnostici e, comunque, per
l'effettuazione dell'esame istopatologico del tessuto cerebrale. I campioni
sono inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per
territorio, accompagnati dalla scheda di cui all'allegato 4;
b) la comunicazione del sospetto al Dipartimento
alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, alla regione, all'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio, al Centro di referenza
nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e
neuropatologie comparate, al Centro operativo veterinario per l'epidemiologia,
programmazione e informazione e all'Istituto superiore di sanità. Ai due Centri
di referenza deve essere inviata anche la scheda di cui al comma 3, lettera c);
c) il sequestro ed il divieto di spostamento di tutti gli
animali delle specie in questione, presenti nell'azienda.
8. Le carni degli animali di cui al comma 7, lettera a),
nonché quelle degli animali morti durante il periodo di osservazione di cui al
comma 4, devono essere distrutte mediante incenerimento; a tal fine possono
essere utilizzati gli impianti di pretrattamento di cui all'art. 2, comma 3,
lettera a), dell'ordinanza 15 giugno 1998, fermo restando l'obbligo del
successivo incenerimento del materiale ottenuto.
Art. 12.
1. Qualora l'esame diagnostico per BSE di cui all'art. 11
risulti:
a) negativo, l'Istituto zooprofilattico sperimentale presso
il quale è stato effettuato l'esame diagnostico informa di tale esito l'azienda
U.S.L. competente per territorio, la regione, il Ministero della sanità -
Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica
veterinaria, il Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle
encefalopatie animali e neuropatologie comparate e il Centro operativo
veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione. A seguito di
tale comunicazione sono revocate le misure sanitarie disposte in precedenza;
b) positivo, oltre alle comunicazioni previste alla lettera
a), i relativi campioni devono essere inviati al Centro di referenza nazionale
per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie
comparate per la conferma della diagnosi.
2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per
territorio invia in ogni caso la scheda di cui all'allegato 4, completata con
le informazioni riguardanti l'esito dell'esame diagnostico effettuato, al
Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie
animali e neuropatologie comparate e al Centro operativo veterinario per
l'epidemiologia, programmazione e informazione.
3. Il Centro di referenza nazionale per lo studio e le
ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dà immediata
comunicazione dell'esito di conferma all'azienda U.S.L. competente per
territorio, alla regione, al Ministero della sanità - Dipartimento degli
alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria all'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio, al Centro operativo
veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione e all'Istituto
superiore di sanità. Nella comunicazione dell'esito di conferma deve essere
indicato il codice della marca auricolare dell'animale esaminato.
Art. 13.
1. In caso di conferma della diagnosi di BSE da parte del
Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie
animali e neuropatologie comparate, l'autorità sanitaria competente per territorio
dispone, a completamento delle misure previste all'art. 12:
a) l'effettuazione del rintraccio degli animali a rischio,
utilizzando la scheda di cui all'allegato 5, da parte del veterinario ufficiale
dell'azienda U.S.L. in collaborazione con il personale dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio;
b) l'abbattimento, sotto controllo ufficiale, di
tutti gli animali delle specie in questione presenti nell'azienda infetta e la
distruzione delle relative carcasse mediante incenerimento in impianti
preventivamente individuati dall'autorità sanitaria regionale; a tal fine
possono essere utilizzati gli impianti di pretrattamento di cui all'art. 2, comma
3, lettera a), dell'ordinanza 15 giugno 1998, fermo restando l'obbligo
del successivo incenerimento del materiale ottenuto;
c) la ricerca, l'abbattimento e la distruzione,
conformemente a quanto previsto alla lettera b) di tutti gli animali
eventualmente nati da quelli infetti nei due anni precedenti l'insorgenza dei
sintomi neurologici. Tale misura si applica anche agli eventuali ovuli ed
embrioni prodotti durante il medesimo periodo;
d) la ricerca, l'abbattimento e la distruzione,
conformemente a quanto previsto alla lettera b) di tutti gli animali coetanei
dei capi infetti che abbiano condiviso i medesimi fattori di rischio, in
particolare, alimentari nell'allevamento di nascita, di svezzamento o negli
allevamenti nei quali l'animale infetto è stato detenuto nei primi sei mesi di
vita;
e) la ricerca delle madri degli animali infetti, allo scopo
di completare la scheda prevista nell'allegato 5.
2. Tutti gli animali abbattuti nell'ambito delle misure di
cui al comma 1, punti b), c) e d), devono essere sottoposti ad
esame diagnostico per BSE.
3. Copia della scheda di cui all'allegato 5, debitamente
compilata, deve essere inviata al Centro operativo veterinario per
l'epidemiologia, programmazione e informazione e al Centro di referenza
nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e
neuropatologie comparate ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 1,
lettera a).
4. Il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti,
della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, in collaborazione con il
Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed
informazione, e con il Centro di referenza nazionale per lo studio e le
ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate, coordina le
azioni di rintraccio degli animali di cui al comma 1, punti c), d) ed e), informando
tempestivamente le regioni e le aziende U.S.L. competenti sulle aziende
coinvolte.
5. Nel caso in cui gli animali infetti siano animali
introdotti da Paesi terzi o da altri Paesi dell'Unione europea, il Ministero
della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità
pubblica veterinaria, in collaborazione con il Centro operativo veterinario per
l'epidemiologia, programmazione e informazione, acquisisce tutte le
informazioni necessarie a stabilire l'esatta provenienza degli animali e la presenza
sul territorio italiano di altri animali con medesima origine.
6. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), previo
parere favorevole del Ministero della sanità -Dipartimento degli alimenti,
della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, l'obbligo di abbattimento
può essere limitato agli animali che hanno condiviso con quelli infetti i
medesimi fattori di rischio per BSE. In tale caso l'azienda deve essere
sottoposta ad una specifica sorveglianza nel quadro dei controlli di cui all'art.
9.
7. Nel caso in cui gli animali infetti si trovino in una
stalla di sosta, il servizio veterinario competente per territorio effettua il
rintraccio dell'ultima azienda che ha detenuto l'animale, sulla quale si
applicano le misure previste dal presente articolo.
8. Nel caso in cui venga dimostrato dalle indagini
epidemiologiche effettuate nell'azienda infetta, che animali delle specie ovina
e caprina eventualmente presenti possono essere stati esposti a specifici
fattori alimentari di rischio, il servizio veterinario competente per
territorio effettua una specifica sorveglianza su tali animali. Tale
sorveglianza deve comprendere un programma di campionamento presso gli
stabilimenti di macellazione sui capi a fine carriera ed esami diagnostici su
quelli morti o macellati d'urgenza.
Art. 14.
1. Nel caso in cui il sospetto della presenza di un animale
di età superiore a venti mesi con sintomatologia clinica compatibile con BSE
venga effettuato presso uno stabilimento di macellazione, nel corso della
visita ante mortem, il veterinario ufficiale dello stabilimento di
macellazione provvede a:
a) compilare la scheda di cui all'allegato 1 ed ad
inviarla al Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle
encefalopatie animali e neuropatologie comparate e al Centro operativo
veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione;
b) abbattere l'animale sospetto, separatamente o al termine
delle normali operazioni di macellazione, prelevando i necessari campioni per
l'effettuazione delle prove diagnostiche differenziali e per la diagnosi di
BSE. Tali campioni saranno inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale
competente per territorio scortati dalla scheda di cui all'allegato 4;
c) porre sotto vincolo sanitario presso lo stabilimento di
macellazione le carni degli animali di cui al punto precedente, eventualmente
in stato di congelazione, e destinare alla distruzione i materiali specifici a
rischio.
2. Nel caso in cui l'esito delle prove diagnostiche sia
positivo per BSE, oltre alle comunicazioni previste all'art. 12, le carni di
cui al comma 1, lettera c), devono essere distrutte secondo le disposizioni
dell'art. 11, comma 8. Inoltre deve essere effettuato il rintraccio dell'ultima
azienda che ha detenuto l'animale, con esclusione delle stalle di sosta, per la
quale si applicano le misure previste all'art. 13.
Art. 15.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21
ottobre 1996, n. 532, qualora a seguito degli esami diagnostici effettuati
conformemente al presente decreto, venga confermata la presenza della BSE nel
territorio nazionale, la commissione permanente di emergenza di cui al decreto
del Ministro della sanità 4 maggio 1993, integrata nella sua composizione dal
direttore o da esperti del Centro di referenza nazionale per lo studio e le
ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate e da esperti
del Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed
informazione, funge da unità nazionale di crisi per la BSE.
Art. 16.
1. Il servizio veterinario delle aziende U.S.L., a seguito
di notifica della morte in azienda di uno o più animali da riproduzione di età
superiore a venti mesi, qualora non venga accertata la causa di morte, preleva
i campioni necessari per l'effettuazione degli esami diagnostici per BSE. I
campioni sono inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per
territorio, accompagnati dalla scheda di cui all'allegato 4. Le carni di tali
animali devono essere distrutte secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 8.
2. Chiunque accerti l'esistenza di animali da riproduzione
di età superiore ai quattro anni con sintomi di malattia grave e progressiva
non riferibile ad altra patologia, anche in assenza di sintomatologia
neurologica, o moribondi, che non presentano segni di malattia di natura
infettiva o traumatica deve darne immediata segnalazione al servizio
veterinario dell'azienda U.S.L. competente per territorio, che ne dispone
l'immediata macellazione e l'effettuazione degli esami diagnostici secondo le
modalità indicate all'art. 14.
3. Nel caso in cui l'esito delle prove diagnostiche sia
positivo per BSE si applicano le misure previste dagli artt. 12 e 13.
Art. 17.
1. L'Istituto superiore di sanità, d'intesa con il Centro di
referenza nazionale per lo studio e le ricerche delle encefalopatie animali e
neuropatologie, provvede ad organizzare prove interlaboratorio per la verifica
e messa a punto delle tecniche diagnostiche legate al rilievo di tessuti di
mammiferi nei mangimi destinati al consumo animale.
Art. 18.
1. Il Centro di referenza nazionale per lo studio e le
ricerche delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate provvede ad
organizzare prove interlaboratorio per la verifica e messa a punto delle
tecniche diagnostiche per il rilievo della BSE negli animali.
Art. 19.
1. Lo schema dei flussi informativi istituiti dal presente decreto è
rappresentato in allegato 6.
Art. 20.
1. Tutte le schede e le registrazioni previste dal presente
decreto dovranno essere conservate per un periodo minimo di sette anni.
Art. 21.
1. Ai proprietari degli animali delle specie bovina
abbattuti ai sensi del presente decreto viene corrisposto l'indennizzo previsto
dalla legge 2 giugno 1988, n. 218; l'indennizzo non compete per gli animali
morti durante il periodo di osservazione disposto ai sensi del presente
decreto.
Art. 22.
1. Nell'ambito del sistema di sorveglianza di cui al
presente decreto, il Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche
delle encefalopatie animali e neuropatologie comparate provvede ad una
raccolta, su base annuale, dei dati sulle neuropatologie animali osservate
presso i laboratori delle facoltà di medicina veterinaria.
Art. 23.
1. All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti
malattie:
"Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali diverse dalla
BSE e dalla scrapie".
Art. 24.
1. Il decreto ministeriale 4 agosto 1997 è abrogato.
Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2000
Il Ministro: BINDI
Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000 Registro
n. 1 Sanità, foglio n. 10
ALLEGATI
ALLEGATO 1
Pag. 15
- Pag.
16 - Pag. 17
- Pag.
18 - Pag. 19
- Pag.
20
ALLEGATO 2
Pag. 21
- Pag.
22 - Pag. 23
ALLEGATO 3
Pag. 24
- Pag.
25 - Pag. 26
ALLEGATO 4
Pag. 27
- Pag.
28 - Pag. 29
ALLEGATO 5
Pag. 30
- Pag.
31 - Pag. 32
- Pag.
33 - Pag. 34
- Pag.
35 - Pag. 36
- Pag.
37
ALLEGATO 6
Pag. 38
- Pag.
39 - Pag. 40
- Pag.
41
ALLEGATO 7
Pag. 42
- Pag.
43 - Pag. 44