ASCENSORI E
MONTACARICHI (DPR 162/99)
L’attività
di verifica di sorveglianza periodica di ascensori e montacarichi è
imposta dall’art. 13 del DPR 162/99).
L’articolato
del decreto regolamenta inoltre tutti gli adempimenti in carico;
ü
al
Proprietario/Legale rappresentante lo stabile ove è installato l’impianto;
ü
ai
Comuni cui è demandata l’immatricolazione degli impianti e il successivo
controllo amministrativo delle installazioni insistenti nel proprio territorio.
La verifica
periodica biennale consiste nell’accertamento e controllo
dello stato di conservazione e manutenzione dell’impianto, con particolare
riferimento ai sistemi e dispositivi di sicurezza dai quali dipende il
funzionamento sicuro dell’impianto.
La
verifica ha una cadenza biennale e viene ripetuta automaticamente dal Servizio,
salvo disdetta inviata 6 mesi prima della scadenza dal Proprietario/Legale
rappresentante lo stabile.
Attualmente
il Servizio accetta richieste di verifica provenienti da Pubbliche
Amministrazioni, tramite incarico (allegato “MODULO DI INCARICO DI VERIFICA
PERIODICA ASCENSORE”).
La verifica
straordinaria prevista dall’art. 14 viene effettuata su richiesta del
Proprietario/Legale rappresentante a seguito di modifiche o trasformazioni
sostanziali dell’impianto o a fronte di eventuale esito negativo della
verifica periodica biennale.
In
quest’ultimo caso il Servizio invia al Comune relativo in cui è installato
l’impianto il verbale con lettera di accompagnamento, invitando Lo stesso
all’emissione dei provvedimenti di competenza.
A lavori
eseguiti il Proprietario/Legale rappresentante lo stabile, inoltra formale
richiesta di verifica straordinaria al Servizio, che entro 20 gg. provvederà a
effettuare la verifica straordinaria.
Le
verifiche vengono effettuate con pagamento a carico del richiedente in base al
tariffario in vigore.
Verifiche periodiche (art. 13 DPR 162/99)
Il
proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad
effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a
sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
Alla
verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i
rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:
·
L'Azienda Sanitaria Locale
competente per territorio,
·
La Direzione Provinciale del Lavoro
competente per territorio, solo per gli impianti installati presso gli
stabilimenti industriali o le aziende agricole
·
Gli organismi di certificazione
notificati ai sensi del nuovo regolamento per le valutazioni di conformità
E' fatto
obbligo al proprietario dello stabile, o al suo legale rappresentante, di
acquisire un atto di accettazione di incarico da parte del soggetto a cui
vengono affidate le verifiche periodiche.
Il
soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché
alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo,
ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti
di competenza.
Rispetto
al passato, viene pertanto confermato l'obbligo delle verifiche periodiche
degli impianti, la cui periodicità da annuale diventa biennale, e rimane
l'obbligo dell'affidamento in manutenzione dell'impianto a personale abilitato.
Adempimenti Comunali
L’entrata
in vigore del D.P.R. 162/99 “Regolamento recante norme per l’attuazione
della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti
per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della
relativa licenza di esercizio”, ha introdotto grosse novità sul sistema di
responsabilità attribuite ai vari soggetti interessati dalla norma.
In
particolare ai Comuni è stato affidato un ruolo centrale per quanto riguarda
l’aggiornamento dell’archivio anagrafico degli impianti insistenti sul proprio
territorio gravandoli dell’operazione di rilascio del numero di matricola
dell’impianto che prima spettava ad altro Ente.
A distanza
di 4 anni dall’entrata in vigore della norma, sentite le varie ASL presenti
sulle province regionali si è constatato che non tutte le Amministrazioni
Comunali hanno applicato sistematicamente quanto esposto nell’articolato
legislativo del citato decreto, pertanto si è ritenuto utile esporre alcune
indicazioni e suggerimenti al fine di uniformare le procedure amministrative
dei vari funzionari comunali.
L’utente è
tenuto a presentare al Comune entro 10 gg. dalla data di emissione della
Dichiarazione CE di conformità (*) la seguente documentazione:
·
Comunicazione
di messa in esercizio dell’ascensore
In tale dichiarazione deve essere riportato:
-
indirizzo
dello stabile di installazione;
-
portata
(kg), corsa (m), velocità (m/s), numero di fermate, e tipo di azionamento;
-
indicazione
della ditta,
abilitata ai sensi della legge n. 46/90 e munita di certificato di abilitazione
incaricata dall’utente con regolare contratto di manutenzione dell’impianto;
Attenzione:
si verificano casi in cui l’impianto non è sottoposto a regolare manutenzione
per rifiuto da parte dell’Utente di firmare il contratto con la Ditta.
-
copia
della lettera di accettazione di incarico per l’effettuazione della verifica
periodica biennale (da richiedere ai soggetti indicati all’art. 13 del
D.P.R. 162/99 e cioè le ASL, gli Organismi Notificati e nel caso di
stabilimenti industriali o aziende agricole, le Direzioni Provinciali del
Ministero del Lavoro);
Attenzione:
si verifica che gli Organismi individuati
dalla norma per l’effettuazione della verifica periodica biennale si vincolano solo per periodi di tempo
limitati (generalmente 4 anni) pertanto gli Amministratori degli stabili
potrebbero non rinnovare a scadenza in modo puntuale.
-
(*)
copia della Dichiarazione CE di conformità (da non confondere con la
dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge n. 46/90). Tale
dichiarazione deve comprendere gli elementi previsti nell’allegato II punto B.
del D.P.R. 162/99
Entro 30
gg. dall’arrivo al protocollo comunale della comunicazione di messa in
esercizio dell’impianto il Comune verificati i punti di cui sopra comunica
al proprietario o legale rappresentante e solo al soggetto individuato
dall’utente per l’effettuazione della verifica periodica biennale il numero
di matricola.
Attenzione:
si verifica spesso che il Comune comunica alle ASL il rilascio del numero di
matricola e non all’Organismo incaricato per l’effettuazione della verifica
periodica biennale
Si ricorda
inoltre l’obbligo di intervento e responsabilità dell’Amministrazione Comunale
nei casi previsti
·
dall’art.
12 comma 5, 6, 7
·
dall’art.
13 comma 2
·
dall’art.14
comma 1, 2.
Attenzione:
si verifica che a seguito di verbale negativo l’ascensore continui a funzionare
regolarmente senza nessun intervento dell’Amministrazione competente. Si
verificano casi di verifiche periodiche negative a cui non seguono richieste di
verifiche straordinarie per la rimessa in esercizio dell’impianto
Nel
vigilare se tutti gli ascensori insistenti sul proprio territorio siano stati
affidati dal proprietario e/o legale rappresentante a Ditta di manutenzione
abilitata per l’effettuazione di regolari manutenzioni (con apposito contratto)
e verificare l’accettazione dell’incarico per l’effettuazione di verifica
periodica biennale da parte di Ente riconosciuto