PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (D

Piattaforme di Lavoro Elevabili (D.P.R. 547/55 – D.M. 12/09/1959 – D.P.R. 459/96)

 

L’attività di verifica periodica delle piattaforme di lavoro elevabili o ponti mobili sviluppabili su carro (sia a sviluppo manuale che motorizzato, montaferetri) è imposta dall’art. 25 del DPR 547/55.

 

La verifica periodica annuale consiste nell’accertamento e controllo dello stato di conservazione e manutenzione dell’apparecchio, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai sistemi e dispositivi di sicurezza.

La verifica ha una cadenza annuale e viene ripetuta automaticamente dal Servizio.

Essa si effettua su tutti gli apparecchi collaudati e muniti di libretto di matricola (ENPI, ISPESL) o se l’apparecchio è stato messo in servizio dopo l’entrata in vigore del DPR 459/96 (recepimento Direttiva Macchine 89/392/CEE, 91/368CEE, 93/44CEE e 93/68CEE) alla scadenza del primo anno dalla messa in servizio (a partire dalla data apposta sulla dichiarazione di conformità CE) anche in assenza di libretto di matricola ISPESL in quanto per questi apparecchi non è più applicabile l’omologazione.

La verifica straordinaria viene effettuata a seguito di modifiche straordinarie dell’apparecchio e tali da non comportare la marcatura CE, o a fronte di eventuale esito negativo della verifica periodica annuale.

In questo ultimo caso il Servizio invia all’Autorità Giudiziaria competente il verbale con tutti gli atti necessari per la procedura di cui al D.Lgs 758/94.

Le modifiche non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione e che impongono la marcatura CE dell’apparecchio, per una “nuova” immissione sul mercato, sono date da aumento della portata, aumento dello scartamento delle gru a ponte e similari (CIRCOLARE ISPESL del 16 luglio 1997 n. 71).

Le verifiche vengono effettuate con pagamento a carico dell’Utente in base al tariffario in vigore.

 

Occorre comunicare al Servizio Sicurezza e Impiantistica ogni qual volta ricorre una delle seguenti condizioni

w         la cessazione dell'attività dell’azienda o eventuale subentro;

w         e modifiche sostanziali (SOSTITUZIONE DI AUTOCARRO) ;

w         il trasferimento o spostamento degli impianti;

w         demolizione apparecchio (restituzione libretto di matricola e targa omologazione).

 

NOTA: si ricorda che (per apparecchi sprovvisti di marcatura CE) è obbligatorio la presenza del libretto di omologazione ENPI o ISPESL. L’omologazione dell’apparecchio è avvenuta presso il costruttore prima della vendita con rilascio del relativo libretto, cui seguiranno le verifiche periodiche dell’ASL

Per gli apparecchi muniti di marcatura CE di cui al DPR 459/96 (recepimento della Direttiva Macchine 89/392/CEE, 91/368CEE, 93/44CEE e 93/68CEE), deve essere effettuata la comunicazione della prima installazione al Dipartimento periferico ISPESL, per la provincia di Lecco è competente il Dipartimento ISPESL di COMO – V.le G. CESARE, 17, in marca da bollo vigente (attualmente € 14,62)

 

 

 
 
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Sostituzione di Autocarro