Piattaforme di Lavoro
Elevabili (D.P.R. 547/55 – D.M. 12/09/1959 – D.P.R. 459/96)
L’attività
di verifica periodica delle piattaforme di lavoro elevabili o ponti mobili
sviluppabili su carro (sia a
sviluppo manuale che motorizzato, montaferetri) è imposta dall’art.
25 del DPR 547/55.
La verifica
periodica annuale
consiste nell’accertamento e controllo dello stato di conservazione e
manutenzione dell’apparecchio, per accertarne lo stato di funzionamento e di
conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori, con particolare
riferimento ai sistemi e dispositivi di sicurezza.
La
verifica ha una cadenza annuale e viene ripetuta automaticamente dal Servizio.
Essa si
effettua su tutti gli apparecchi collaudati e muniti di libretto di matricola
(ENPI, ISPESL) o se l’apparecchio è stato messo in servizio dopo l’entrata in
vigore del DPR 459/96 (recepimento Direttiva Macchine 89/392/CEE, 91/368CEE, 93/44CEE e 93/68CEE) alla scadenza del
primo anno dalla messa in servizio (a partire dalla data apposta sulla dichiarazione di conformità CE) anche in assenza di
libretto di matricola ISPESL in quanto per questi apparecchi non è più
applicabile l’omologazione.
La verifica
straordinaria viene effettuata a seguito di modifiche straordinarie
dell’apparecchio e tali da non comportare la marcatura CE, o a fronte di
eventuale esito negativo della verifica periodica annuale.
In questo
ultimo caso il Servizio invia all’Autorità Giudiziaria competente il verbale
con tutti gli atti necessari per la procedura di cui al D.Lgs 758/94.
Le
modifiche non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione e che
impongono la marcatura CE dell’apparecchio, per una “nuova” immissione sul
mercato, sono date da aumento della portata, aumento dello scartamento delle
gru a ponte e similari (CIRCOLARE ISPESL del 16 luglio 1997 n. 71).
Le
verifiche vengono effettuate con pagamento a carico dell’Utente in base al
tariffario in vigore.
Occorre
comunicare al Servizio Sicurezza e Impiantistica ogni qual volta ricorre una
delle seguenti condizioni
w
la cessazione dell'attività dell’azienda o eventuale
subentro;
w
e modifiche sostanziali (SOSTITUZIONE DI AUTOCARRO) ;
w
il trasferimento o spostamento degli impianti;
w
demolizione apparecchio (restituzione libretto di
matricola e targa omologazione).
NOTA:
si ricorda che (per apparecchi sprovvisti di marcatura CE) è obbligatorio la
presenza del libretto di omologazione ENPI o ISPESL. L’omologazione
dell’apparecchio è avvenuta presso il costruttore prima della vendita con
rilascio del relativo libretto, cui seguiranno le verifiche periodiche dell’ASL
Per gli apparecchi muniti di
marcatura CE di cui al DPR 459/96 (recepimento della Direttiva Macchine
89/392/CEE, 91/368CEE, 93/44CEE e 93/68CEE), deve essere effettuata la
comunicazione della prima installazione al Dipartimento periferico ISPESL, per la provincia di Lecco è competente il
Dipartimento ISPESL di COMO – V.le G. CESARE, 17, in marca da bollo vigente
(attualmente € 14,62)