ASCENSORI
Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, e della relativa licenza di esercizio.
D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (G.U. 10 giugno 1999, n.
134.
Le norme del Decreto si applicano agli ascensori, in
servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di
sicurezza, utilizzati in tali ascensori.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione:
a)
gli
impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;
b)
gli
ascensori progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento
dell'ordine pubblico;
c)
gli
ascensori al servizio di pozzi miniera;
d)
gli
elevatori di scenotecnica;
e)
gli
ascensori installati in mezzi di trasporto;
f)
gli
ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al
posto di lavoro;
g)
i treni
a cremagliera;
h)
gli
ascensori da cantiere.
Messa in esercizio
Il Regolamento modifica profondamente le procedure
preesistenti in quanto prevede che la progettazione, la costruzione e
l'installazione (commercializzazione) degli ascensori e montacarichi avvenga
senza l'intervento di Organi Pubblici.
Per la messa in esercizio dell'ascensore, per accertarne la
regolarità non è più necessaria l'omologazione ed il collaudo di primo impianto
effettuati dall'ISPESL, ma è sufficiente la certificazione dello stesso
installatore dell'ascensore che a completamento del processo di certificazione
appone il marchio CE.
Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della
marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità sono
considerati conformi e quindi rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute.
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali
"CE" e deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro
e visibile.
L'installatore per poter commercializzare il prodotto con il
marchio CE deve prima rivolgersi ad un "organismo notificato".
Essendo possibili diverse procedure di conformità,
installatore e organismo notificato si dividono, a seconda della procedura di
conformità scelta dal primo, compiti e responsabilità in materia di sicurezza e
affidabilità degli impianti.
Per quanto riguarda la prevenzione incendi, rimangono valide
le procedure autorizzative del vano corsa degli ascensori ricompresi al punto
95 D.M. 16/02/ 82, cioè vani di ascensori e montacarichi in servizio privato,
aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici
civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri, e quelli installati in
edifici industriali di cui all'art. 9 del DPR 29/05/63 n.1497.
Le sopracitate procedure sono quelle introdotte dal DPR 37/98
e dal D.M. 04/05/98 per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi.
Viene richiamato di seguito l'articolo 12 relativo alla
"messa in esercizio" degli ascensori evidenziando le competenze e la
relativa tempistica a carico delle amministrazioni comunali alle quali viene affidato un ruolo
centrale
Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio
privato
1. E' soggetta a comunicazione, da parte
del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per
territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto
la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un
servizio pubblico di trasporto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da
effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di
conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), contiene:
a) a)l'indirizzo dello stabile ove è
installato l'impianto;
b) b)la velocità, la portata, la corsa,
il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) c)il nominativo o la ragione sociale
dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
d) d)la copia della dichiarazione di
conformità di cui all'articolo 6, comma 5;
e) e)l'indicazione della ditta, abilitata
ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la
manutenzione dell'impianto;
f)
f)l'indicazione
del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta
giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo
legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente
per l'effettuazione delle verifiche periodiche (vedi comma 2 lettera f).
4. Quando si apportano le modifiche
costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo
adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le
altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la
comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio
nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
5. E' fatto divieto di porre o mantenere
in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate
a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli organi
competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente,
e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale
a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune
ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli
obblighi imposti dal presente regolamento.
7. Gli organi deputati al controllo sono
tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente
dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata
nell'esercizio delle loro funzioni.
Verifiche periodiche
Il proprietario dello stabile, o il suo legale
rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto
ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni
due anni.
Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di
laurea in ingegneria:
-
L'Azienda
Sanitaria Locale
competente per territorio,
-
La
Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, solo per gli impianti installati
presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole,
-
Gli
organismi di
certificazione notificati ai sensi del nuovo regolamento per le valutazioni
di conformità (vedi elenco allegato).
E' fatto obbligo al proprietario dello stabile, o al suo
legale rappresentante, di acquisire un atto di accettazione di incarico da
parte del soggetto a cui vengono affidate le verifiche periodiche.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al
proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale
relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale
per i provvedimenti di competenza.
Rispetto al passato, viene pertanto confermato l'obbligo
delle verifiche periodiche degli impianti, la cui periodicità da annuale
diventa biennale, e rimane l'obbligo dell'affidamento in manutenzione
dell'impianto a personale abilitato.
Controllo di mercato
Per gli ascensori o i componenti di sicurezza
commercializzati ai sensi del nuovo decreto, il controllo della conformità ai
requisiti essenziali di sicurezza è operato dal Ministero dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato, e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, a campione o su segnalazione.
Le suddette amministrazioni si avvalgono anche dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), e di altri
uffici tecnici dello Stato.
Quando gli organismi di vigilanza competenti per la
prevenzione e la sicurezza accertano la non conformità di un ascensore o di un
componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza, ne danno
immediata comunicazione al Ministero dell'Industria e al Ministero del Lavoro.
Il Ministero dell'Industria, previa verifica dell'esistenza
dei rischi segnalati, può ordinarne il ritiro temporaneo dal mercato ed il
divieto di utilizzazione.
Impianti esistenti sprovvisti della certificazione ce ovvero
della licenza di esercizio
Gli
impianti che alla data del 25 giugno 1999 erano sprovvisti della certificazione
CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, si intendono legittimamente messi in servizio
se entro il 24 giugno 2000, il proprietario dello stabile o il suo legale
rappresentante hanno trasmesso al competente ufficio comunale l'esito positivo
del collaudo effettuato:
ü
Dagli
organismi competenti ex legge 24 ottobre 1942, n. 1415 (Genio Civile ecc.), e
dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL);
ü
Da un
organismo di certificazione ;
ü
Dall'installatore
avente il proprio sistema di qualità certificato;
ü
Dall'installatore,
con autocertificazione corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto
all'albo.
ELENCO DEGLI ORGANISMI DI
CERTIFICAZIONE NOTIFICATI IN ITALIA
|
ORGANISMO
NOTIFICATO
|
INDIRIZZO
|
CITTA’
|
|
ANCCP
|
Via
BRONZINO,3
|
MILANO
|
|
CERT 2000
|
Via VILLAMAGNA,
98
|
FIRENZE
|
|
CPM
|
Via
ARTIGIANI, 63
|
BIENNO (BS)
|
|
CONSORZIO
DNV MODULO UNO
|
Via
PARACELSO, 20
|
AGRATE (MI)
|
|
ECO SRL
|
Via EMILIO
PONENTE, 8
|
FAENZA (RA)
|
|
ELTI
|
Via
BARGONI, 8
|
ROMA
|
|
EUROCERT
|
Via
CARRADORI, 88
|
MACERATA
|
|
ICE
|
Viale
LENIN, 49
|
BOLOGNA
|
|
I.C.E.P.I.
SRL
|
Via EMILIA
ESTE, 11/A
|
PONTENURE
(PC)
|
|
ICO-ILLIT
Organismodi Certificazione SRL
|
Via
LEOPARDI, 18
|
BICCARI
(FG)
|
|
IMQ
|
Via
QUINTILIANO, 43
|
MILANO
|
|
ISTITUTO
CONTROLLI TECNICI SRL
|
Via
CATALANI, 68
|
MILANO
|
|
ISTITUTO DI
RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI SRL
|
Via MOSCOVA,
11
|
RHO (MI)
|
|
ITALCERT
|
Viale
SARCA, 336
|
MILANO
|
|
MARINI
FABRIZIO &C. SAS TECNOCERT
|
Via
BENEDETTO CROCE, 61
|
PISTOIA
|
|
OCE
|
Via ANCONA,
21
|
ROMA
|
|
PRO CERT
SRL
|
Viale
MENOTTI, 43
|
MODENA
|
|
RINA
|
Viale
CORSICA, 12
|
GENOVA
|
|
|
Via TORRI
BIANCHE, 3
|
VIMERCATE
(MI)
|
|
S.C.E.C. e
S. SRL
|
Via
VINCENZO TIBERIO, 38
|
ROMA
|
|
TECNOPROVE
SRL
|
Via
dell'INDUSTRIA
|
OSTUNI (BR)
|
|
VENETA
ENGINEERING
|
Via
LOVANIO, 8
|
VERONA
|
|
WORKING
GROUP GAMBA
|
Piazza
SAVOIA, 4
|
TORINO
|