I MINORI
Decreto
Legislativo 4 Agosto 1999 n° 345 sulla tutela del lavoro minorile
Modifiche
e integrazioni di precedenti norme per la valutazione dell'idoneità lavorativa
di adolescenti, apprendisti e minori.
Il Decreto
Legislativo n° 345/99 ha unificato le disposizioni in materia di tutela del
lavoro minorile, ricomprendendovi esplicitamente tutti i rapporti di lavoro
ordinari e speciali.
Dalla
completa entrata in vigore del decreto, ossia dal 20 Maggio 2000, le nuove
disposizioni si applicano quindi anche ai contratti speciali di apprendistato,
formazione e lavoro, lavoro a domicilio.
Tenendo
conto delle richieste pervenute da numerose Aziende, Società di consulenza del
lavoro, nonché da Medici Competenti, il Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro di Lecco ha rilevato la necessità di fornire indicazioni
interpretative uniformi, anche in considerazione delle consistenti modifiche
che si rendono necessarie alle procedure in precedenza emanate ed adottate.
Sono
pertanto da ritenersi superate tutte le indicazioni eventualmente fornite in
precedenza.
Ammissione al
lavoro
La maggiore
età viene univocamente riconosciuta al compimento del 18esimo anno di età,
superando in tal modo anche sul piano formale alcune ambiguità legate alla
persistenza di una vecchia norma mai sinora abrogata o modificata, ossia Legge
n° 977 del 1967, che prevedeva la maggiore età al compimento del 21esimo anno.
E' pertanto
definito adolescente il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni e che non è
più soggetto all'obbligo scolastico, e bambino il minore che non ha ancora
compiuto 15 anni di età, oppure che è ancora soggetto all'obbligo scolastico.
L'età
minima per l'ammissione al lavoro è subordinata al possesso di due requisiti:
il compimento del 15esimo anno di età, e l'avvenuto assolvimento dell'obbligo
scolastico.
Può
costituire eccezione l'impiego dei bambini in attività lavorative di
carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello
spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza,
l'integrità psico - fisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o
la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
Tale
impiego deve essere espressamente autorizzato dalla Direzione Provinciale del
Lavoro, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale.
Un
ulteriore elemento di grande innovazione ai fini dell'ammissione al lavoro è la
definizione di un elenco di agenti nocivi ai quali il minore non può essere
esposto, e di conseguenza un elenco di attività pregiudizialmente vietate al
minore.
Tale
elenco, allegato alla presente nota di indirizzo (All 1), integra e modifica i
precedenti decreti (DPR n° 432/76, oggi abrogato) che riportavano l'elenco
delle lavorazioni pericolose e insalubri vietate ai minori.
Per le
attività vietate, il D.L.gs n° 345/99 prevede per il Datore di lavoro la
possibilità di richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro la deroga a
scopo didattico o di formazione del minore (art.7 comma 2).
Nel caso di
autorizzazione alla deroga, il rapporto di lavoro viene ad essere abilitato
sotto la sorveglianza di un formatore competente in materia di prevenzione e
protezione, che seguirà il minore nel suo percorso formativo in azienda.
Visite mediche
di idoneità al lavoro
Anche
secondo la nuova normativa, i bambini e gli adolescenti, così come gli
apprendisti quali definiti dalla Legge n° 25/55, prima di essere ammessi al
lavoro devono essere sottoposti a visita medica specialistica volta ad
accertare l'idoneità alla mansione specifica cui saranno adibiti.
Trattandosi
di gruppi di popolazione particolarmente sensibili, la visita medica deve
essere finalizzata in modo mirato alla salvaguardia del giovane in
accrescimento, il quale è notoriamente molto più suscettibile dell'adulto alla
fatica fisica, alla esposizione a sostanze nocive, nonché a rischi di natura
infortunistica.
A tal fine,
ed in modo analogo alla preesistente normativa, all'art. 9 il D.L.gs n° 345/99
dispone per i minori l'obbligo di visita medica preassuntiva e di visite
mediche periodiche.
Le visite
mediche sia preventive che periodiche sono da effettuarsi a cura e spese del
datore di lavoro presso l'ASL territorialmente competente.
La nuova
norma introduce tuttavia una importante eccezione alla regola che tutte le
visite siano effettuate presso l'ASL, e l'eccezione riguarda le attività per le
quali sia previsto un qualsiasi obbligo di sorveglianza sanitaria, così come è
disciplinata dal Decreto Legislativo n° 626/94 agli articoli 16 e 17.
In tali
casi, il Datore di lavoro dovrà infatti avvalersi del Medico Competente, già
individuato per la sorveglianza sanitaria dei soggetti adulti eventualmente
presenti ed esposti ai medesimi rischi.
Si ritiene
pertanto opportuno fornire indicazioni univoche, per consentire ai Datori di
lavoro di valutare se il giovane debba essere inviato a visita presso le
strutture della ASL, oppure debba essere visitato dal Medico Competente
dell'azienda che intende assumerlo.
Si precisa
che dette indicazioni vengono formulate in coerenza con i contenuti della
Circolare della Regione Lombardia n°13549 del 2000, nonché della Circolare n°
1/2000 del Ministero del Lavoro.
Nella seguente tabella viene illustrata
la specifica competenza alla esecuzione delle visite, in relazione alla tipologia
del lavoratore.
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Tavola sinottica che riassume la
competenza nella esecuzione delle visite mediche preassuntive,
preventive e periodiche dopo l'entrata in vigore del DL 345/99
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Il
richiedente visita è:
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Rischio Tabellato dal DPR 303/56, dal DL 277/91, dal DLgs 626/94
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Apprendista (L.25/55) con Rischio
Tabellato dal DPR 303/56, dal DL 277/91, dal DLgs 626/94
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Apprendista (L.25/55) senza
Rischio Tabellato
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Lavoratore
senza Rischio Tabellato
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Minorenne
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Medico Competente scelto dal
datore di Lavoro
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Medico Competente scelto dal
datore di Lavoro (visite almeno ogni anno a prescindere dal
rischio)
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ASL
(visite almeno ogni anno)
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ASL
Preventive e Periodiche
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Maggiorenne
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Medico Competente scelto dal
datore di Lavoro
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Medico Competente scelto dal
datore di Lavoro
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ASL (solo preassuntiva)
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Non soggetto a sorveglianza
sanitaria
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A scopo
puramente indicativo ed esemplificativo, e senza volere esaurire la possibile
complessità e variabilità dei casi singoli, si elencano alcune delle più
frequenti condizioni di rischio per le quali le visite devono essere svolte in
azienda a cura del medico Competente:
Movimentazione
manuale di carichi, impiego di videoterminali, esposizione ad agenti biologici,
esposizione ad agenti cancerogeni, attività comprese nel Decreto Legislativo n°
277/91 (esposizione a rumore, amianto e piombo), attività comprese nelle 57
lavorazioni o categorie di lavoratori di cui alla tabella allegata al D.P.R.
303/56.
Valutazione dei rischi
Si ritiene utile richiamare l'attenzione su altre
disposizioni innovative introdotte dal D.L.gs 345/99, ed in particolare
sull'art. 8, che prescrive che il Datore di lavoro, prima di adibire i minori
al lavoro nonché a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettui
la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del D.L.gs 626/94, con
particolare riguardo ai seguenti aspetti ritenuti essenziali dal Legislatore
per la sicurezza del lavoro del minore:
a)
Sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di
consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in
relazione all'età;
b)
Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di
lavoro;
c)
Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici,
biologici e fisici;
d)
Movimentazione manuale dei carichi;
e)
Sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle
attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e
strumenti;
f)
Pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento
del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g)
Situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
La norma stabilisce altresì che, nei
riguardi dei minori, le
informazioni di cui all'articolo 21 del D.L.gs 626/94 siano fornite anche ai
titolari della potestà genitoriale..