I MINORI

I MINORI

 

Decreto Legislativo 4 Agosto 1999 n° 345 sulla tutela del lavoro minorile

Modifiche e integrazioni di precedenti norme per la valutazione dell'idoneità lavorativa di adolescenti, apprendisti e minori.

 

Il Decreto Legislativo n° 345/99 ha unificato le disposizioni in materia di tutela del lavoro minorile, ricomprendendovi esplicitamente tutti i rapporti di lavoro ordinari e speciali.

Dalla completa entrata in vigore del decreto, ossia dal 20 Maggio 2000, le nuove disposizioni si applicano quindi anche ai contratti speciali di apprendistato, formazione e lavoro, lavoro a domicilio.

Tenendo conto delle richieste pervenute da numerose Aziende, Società di consulenza del lavoro, nonché da Medici Competenti, il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Lecco ha rilevato la necessità di fornire indicazioni interpretative uniformi, anche in considerazione delle consistenti modifiche che si rendono necessarie alle procedure in precedenza emanate ed adottate.

Sono pertanto da ritenersi superate tutte le indicazioni eventualmente fornite in precedenza.

 

Ammissione al lavoro

 

La maggiore età viene univocamente riconosciuta al compimento del 18esimo anno di età, superando in tal modo anche sul piano formale alcune ambiguità legate alla persistenza di una vecchia norma mai sinora abrogata o modificata, ossia Legge n° 977 del 1967, che prevedeva la maggiore età al compimento del 21esimo anno.

E' pertanto definito adolescente il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni e che non è più soggetto all'obbligo scolastico, e bambino il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età, oppure che è ancora soggetto all'obbligo scolastico.

L'età minima per l'ammissione al lavoro è subordinata al possesso di due requisiti: il compimento del 15esimo anno di età, e l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico.

Può costituire eccezione l'impiego dei bambini in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psico - fisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

Tale impiego deve essere espressamente autorizzato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale.

Un ulteriore elemento di grande innovazione ai fini dell'ammissione al lavoro è la definizione di un elenco di agenti nocivi ai quali il minore non può essere esposto, e di conseguenza un elenco di attività pregiudizialmente vietate al minore.

Tale elenco, allegato alla presente nota di indirizzo (All 1), integra e modifica i precedenti decreti (DPR n° 432/76, oggi abrogato) che riportavano l'elenco delle lavorazioni pericolose e insalubri vietate ai minori.

Per le attività vietate, il D.L.gs n° 345/99 prevede per il Datore di lavoro la possibilità di richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro la deroga a scopo didattico o di formazione del minore (art.7 comma 2).

Nel caso di autorizzazione alla deroga, il rapporto di lavoro viene ad essere abilitato sotto la sorveglianza di un formatore competente in materia di prevenzione e protezione, che seguirà il minore nel suo percorso formativo in azienda.

 

Visite mediche di idoneità al lavoro

 

Anche secondo la nuova normativa, i bambini e gli adolescenti, così come gli apprendisti quali definiti dalla Legge n° 25/55, prima di essere ammessi al lavoro devono essere sottoposti a visita medica specialistica volta ad accertare l'idoneità alla mansione specifica cui saranno adibiti.

Trattandosi di gruppi di popolazione particolarmente sensibili, la visita medica deve essere  finalizzata in modo mirato alla salvaguardia del giovane in accrescimento, il quale è notoriamente molto più suscettibile dell'adulto alla fatica fisica, alla esposizione a sostanze nocive, nonché a rischi di natura infortunistica.

A tal fine, ed in modo analogo alla preesistente normativa, all'art. 9 il D.L.gs n° 345/99 dispone per i minori l'obbligo di visita medica preassuntiva e di visite mediche periodiche.

Le visite mediche sia preventive che periodiche sono da effettuarsi a cura e spese del datore di lavoro presso l'ASL territorialmente competente.

La nuova norma introduce tuttavia una importante eccezione alla regola che tutte le visite siano effettuate presso l'ASL, e l'eccezione riguarda le attività per le quali sia previsto un qualsiasi obbligo di sorveglianza sanitaria, così come è disciplinata dal Decreto Legislativo n° 626/94 agli articoli 16 e 17.

In tali casi, il Datore di lavoro dovrà infatti avvalersi del Medico Competente, già individuato per la sorveglianza sanitaria dei soggetti adulti eventualmente presenti ed esposti ai medesimi rischi.

Si ritiene pertanto opportuno fornire indicazioni univoche, per consentire ai Datori di lavoro di valutare se il giovane debba essere inviato a visita presso le strutture della ASL, oppure debba essere visitato dal Medico Competente dell'azienda che intende assumerlo.

Si precisa che dette indicazioni vengono formulate in coerenza con i contenuti della Circolare della Regione Lombardia n°13549 del 2000, nonché della Circolare n° 1/2000 del Ministero del Lavoro.

 

Nella seguente tabella viene illustrata la specifica competenza alla esecuzione delle visite, in relazione alla tipologia del lavoratore.

 

Tavola sinottica che riassume la competenza nella  esecuzione delle  visite mediche preassuntive, preventive e periodiche dopo l'entrata in vigore del DL 345/99

Il richiedente visita è:

Rischio Tabellato dal DPR 303/56, dal DL 277/91, dal DLgs 626/94

Apprendista (L.25/55) con Rischio Tabellato dal DPR 303/56, dal DL 277/91, dal DLgs 626/94

Apprendista (L.25/55) senza Rischio Tabellato

Lavoratore 
senza Rischio Tabellato

Minorenne

Medico Competente  scelto dal datore di Lavoro

Medico Competente  scelto dal datore di Lavoro   (visite almeno  ogni anno a prescindere dal rischio)

ASL

(visite almeno ogni anno)

ASL

Preventive e Periodiche

Maggiorenne

Medico Competente  scelto dal datore di Lavoro

Medico Competente  scelto dal datore di Lavoro

ASL (solo preassuntiva)

Non soggetto a sorveglianza sanitaria

 

A scopo puramente indicativo ed esemplificativo, e senza volere esaurire la possibile complessità e variabilità dei casi singoli, si elencano alcune delle più frequenti condizioni di rischio per le quali le visite devono essere svolte in azienda a cura del medico Competente:

Movimentazione manuale di carichi, impiego di videoterminali, esposizione ad agenti biologici, esposizione ad agenti cancerogeni, attività comprese nel Decreto Legislativo n° 277/91 (esposizione a rumore, amianto e piombo), attività comprese nelle 57 lavorazioni o categorie di lavoratori di cui alla tabella allegata al D.P.R. 303/56.

 

Valutazione dei rischi

 

Si ritiene utile richiamare l'attenzione su altre disposizioni innovative introdotte dal D.L.gs 345/99, ed in particolare sull'art. 8, che prescrive che il Datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro nonché a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettui la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del D.L.gs 626/94, con particolare riguardo ai seguenti aspetti ritenuti essenziali dal Legislatore per la sicurezza del lavoro del minore:

a)      Sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;

b)      Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;

c)       Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;

d)      Movimentazione manuale dei carichi;

e)      Sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;

f)        Pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;

g)      Situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

 

La norma stabilisce altresì che, nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del D.L.gs 626/94 siano fornite anche ai titolari della potestà genitoriale..

 

 

 
 
Linee guida minori