LINEE DI INDIRIZZO
SULLE MODALITÀ DI VIDIMAZIONE E TENUTA
DAL" REGISTRO
INFORTUNI"
Nella
presente nota informativa sono illustrate le conclusioni alle quali è pervenuto
il Gruppo di Lavoro appositamente costituito nell'ambito del Comitato
Provinciale di Coordinamento, che ha analizzato ed approfondito alcuni punti
sui quali si sono evidenziate controversie o comunque difficoltà
interpretative, che a volte hanno posto gli utenti in condizioni di disagio ed
incertezza.
Le
conclusioni del Gruppo di Lavoro, approvate e fatte proprie dal Comitato stesso
nella seduta del 31 Marzo u.s., costituiscono pertanto linee di indirizzo a
valenza provinciale, alle quali tutti gli Organismi rappresentati nel Comitato si
atterranno uniformemente nella propria attività di informazione ed assistenza
ai cittadini ed alle imprese, nonché in quella di vigilanza e controllo.
Il
presente documento viene anche trasmesso per opportuna conoscenza alle Parti
Sociali interessate, al fine auspicato di una diffusione presso i rispettivi associati.
1. Obbligo di registrazione degli infortuni
E'
utile rammentare che l'art. 4 del D.L.gs n° 626/94 ha modificato in modo
sostanziale l'art. 403 del DPR n° 547/55, laddove al comma 5 stabilisce
l'obbligo di registrazione per "gli infortuni sul lavoro che comportano
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno", mentre in
precedenza l'obbligo di registrazione vigeva per gli infortuni con assenza superiore
a tre giorni.
2. Imprese individuali
Se
prive di lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi delle vigenti
norme, come noto non sono soggette alla normativa di salute e sicurezza del
lavoro, e pertanto nemmeno ai sopracitati art. 403/547 e art. 4/626 che
stabiliscono
l'obbligo di registrazione degli infortuni; ciò anche nel caso in cui il titolare
della ditta sia assicurato presso l'I.N.A.I.L.
3. Imprese familiari
In
conformità all'art. 230 bis del Codice Civile, per Impresa familiare si intende
quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli
affini entro il secondo.
Come
da specifica Circolare emanata dal Ministero del Lavoro, tali aziende non sono
soggette all'obbligo di registrazione degli infortuni qualora nelle medesime
operino esclusivamente i collaboratori familiari di cui sopra; sono invece
soggette all'obbligo qualora vi sia la presenza anche di personale diverso da
quello sopra precisato, ovvero se per uno o più familiari sia stato istituito
un formale rapporto di lavoro.
4. Imprese con più sedi
Considerato
che le norme vigenti prevedono che il registro sia "conservato sul
luogo di lavoro", di norma deve essere previsto un registro per ognuna
delle sedi.
Può
derogarsi da questo principio generale in caso di sedi prive di struttura
organizzativa, senza lavoratori ivi collocati stabilmente, ovvero presenti in
numero assai esiguo.
Stante
l'evidente la difficoltà di definire a priori una casistica valida per ogni
comparto lavorativo privato e pubblico, è opportuno che i casi specifici sui
quali insorga un dubbio interpretativo siano portati all'attenzione dell'Organo
di Vigilanza competente, ossia il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di
Lavoro della A.S.L.
5. Imprese edili
Di
norma ogni cantiere deve essere dotato di proprio registro infortuni, con
l'eccezione dei cantieri di breve durata per i quali la registrazione degli
infortuni può avvenire su unico registro di Impresa.
Al
fine di individuare parametri di oggettività, si ritiene di dovere fare
riferimento alle norme vigenti, ed in particolare al D.L.gs 494/96 e successive
modifiche, definendo "cantieri di breve durata" quelli inferiori a
200 uomini/giorno.
6. Lavoro interinale
Si
tratta di una fattispecie di rapporto e di organizzazione del lavoro
particolarmente innovativa, per la quale non sono al momento disponibili
specifici documenti interpretativi delle norme vigenti; per tale motivo è stato
inoltrato a cura del Servizio P.S.A.L. di Lecco specifico quesito al Ministero
del Lavoro, al momento in attesa di risposta.
Nelle
more di tale risposta, è evidente che il Servizio P.S.A.L. non potrà che applicare
anche a questa particolare tipologia di lavoro le norme al momento vigenti.
Pertanto,
salvo espressa autorizzazione del Ministero del lavoro a potere provvedere ad
unica registrazione come da art. 2 D.M. 10 Agosto 1984, il registro vidimato
presso questa A.S.L. potrà essere utilizzato esclusivamente per la
registrazione di infortuni ai danni di lavoratori operanti nell'ambito
territoriale della provincia di Lecco.
7. Variazione di sede
In
caso di trasferimento, l'azienda dovrà procedere alla vidimazione di un nuovo
registro riferito alla nuova sede.
Il
registro riferito alla precedente sede deve essere conservato per un periodo
minimo di 4 anni dalla data dell'ultima registrazione o, qualora mai
utilizzato, da quella di vidimazione.
8. Variazione di denominazione o ragione sociale
Qualora
a tali variazioni di carattere societario non corrisponda alcuna modifica nella
sede e nella tipologia dei processi produttivi, non è da prevedersi l'obbligo
di vidimazione di nuovo registro, ma semplicemente di corredare il registro
esistente con il Certificato Camerale riferito alla nuova denominazione o
ragione sociale.