PROVVIDENZE ECONOMICHE PER L’INVALIDITÀ CIVILE

PROVVIDENZE ECONOMICHE PER L’INVALIDITÀ CIVILE

 

Cosa si deve fare per ottenerle

 

E' necessario presentare la domanda per l’accertamento dello stato invalidante alla Commissione Sanitaria dell’A.S.L. competente per territorio di residenza dell'interessato (Lecco, Bellano o Merate), allegando un certificato del medico di base che attesti la patologia invalidante.

La Commissione convoca a visita con raccomandata e, dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari, redige il verbale della visita nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale.

Copia del verbale di visita, completo della documentazione, viene trasmessa alla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell’economia e delle finanze di Lecco la quale entro 60 giorni dal ricevimento del verbale si pronuncia sul giudizio emesso dalla Commissione medica A.S.L.

Qualora la Commissione Medica di Verifica non condivida il giudizio medico-legale espresso dalla Commissione Sanitaria dell’A.S.L. può sottoporre il richiedente a visita diretta o può invitare l'A.S.L. a sottoporre il richiedente ad accertamenti specialistici.

Una volta terminata la procedura di accertamento sanitario, la Commissione medica A.S.L. oppure la Commissione Medica di Verifica (nel caso in cui questa ultima abbia effettuato la visita diretta) trasmette all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un'originale del verbale di visita.

Sul verbale è indicata la percentuale di invalidità riconosciuta. Un acopia del verbale viene contestualmente inviata all’Ufficio Provvidenze Economiche che avvia l’istruttoria autonomamente.

 

I benefici economici

 

Il verbale sanitario attestante un grado di invalidità, cecità o sordomutismo civile che dà diritto ad eventuali provvidenze economiche viene trasmesso oltre che all’interessato anche all’Ufficio Provvidenze Economiche che è unico nella Provincia di Lecco ed è sito a Lecco in Via Tubi.

Il verbale di accertamento sanitario è però solo il presupposto giuridico, cioè condizione necessaria, ma non sufficiente per la concessione delle provvidenze economiche.

Requisiti comuni a tutte le provvidenze economiche sono la cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea e la residenza nel territorio dell’ASL da parte del titolare o del suo tutore.

Chi è cittadino di un paese extra U.E. dev’essere in possesso almeno della carta di soggiorno rilasciata dalla questura.

Dopo aver accertato nei confronti dell'interessato l'esistenza delle altre condizioni richieste dalla legge (eventuali incompatibilità, situazione reddituale ecc), viene emanato il provvedimento di concessione e i dati necessari per la liquidazione vengono trasmessi via web all’INPS, per l’erogazione dei benefici economici, che decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione di istanza alla ASL, oppure dalla data indicata dalla Commissione sul verbale.

 

I Benefici economici possono essere i seguenti:

 

1.       invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%: assegno mensile;

2.       invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%: pensione di inabilità;

3.       invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e invalido totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita: indennità di accompagnamento e pensione;

4.       minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età: indennità di frequenza;

5.       cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione: indennità speciale e pensione;

6.       cieco assoluto: indennità di accompagnamento e pensione;

7.       sordomuto: indennità di comunicazione e pensione;

8.       invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita: indennità di accompagnamento.

 

Cosa fare in caso di decesso del/della beneficiario/a

 

Nel caso in cui il/la beneficiario/a stia già riscuotendo regolarmente il beneficio economico occorre trasmettere all’INPS – ente erogatore – un certificato di morte per interrompere l’erogazione e per evitare di dover restituire somme indebite.

Copia del certificato va poi trasmessa per conoscenza anche all’Ufficio Provvidenze Economiche.

Nel caso in cui il/la beneficiario/a non abbia ancora riscosso nulla, per la liquidazione è necessario, ai sensi di legge, che gli eredi presentino domanda di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi, compilando l’apposito modulo sul quale va applicata la marca da bollo da 11 euro.

 

I ricorsi

 

A decorrere dal 01/01/2005 in caso di diniego alla concessione delle prestazioni economiche, il cittadino può ricorrere contro la determina del Direttore Generale presentando ricorso al Giudice Ordinario, ai sensi della L. 326 del 24/11/2003.

 

L’UFFICIO PROVVIDENZE ECONOMICHE SI TROVA A:

LECCO IN VIA TUBI, 43 (EX PADIGLIONE GAZZANIGA)

È APERTO AL PUBBLICO NEI SEGUENTI GIORNI:

martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15, 00 alle ore 16,00

Tel. 0341/482476-482475

 

 

 

 
 
Domanda maggiorenne   
Domanda minorenne   
Mod richiesta ratei maturati e non riscossi   
Modulo indennità di frequenza   
Richiesta accredito