PROVVIDENZE
ECONOMICHE PER L’INVALIDITÀ CIVILE
Cosa si deve fare
per ottenerle
E'
necessario presentare la domanda per l’accertamento dello stato invalidante
alla Commissione Sanitaria dell’A.S.L. competente per territorio di residenza
dell'interessato (Lecco, Bellano o Merate), allegando un certificato del medico
di base che attesti la patologia invalidante.
La
Commissione convoca a visita con raccomandata e, dopo aver effettuato gli
accertamenti sanitari, redige il verbale della visita nel quale esprime il
proprio giudizio medico-legale.
Copia del
verbale di visita, completo della documentazione, viene trasmessa alla
Commissione Medica di Verifica del Ministero dell’economia e delle finanze di
Lecco la quale entro 60 giorni dal ricevimento del verbale si pronuncia sul
giudizio emesso dalla Commissione medica A.S.L.
Qualora la
Commissione Medica di Verifica non condivida il giudizio medico-legale espresso
dalla Commissione Sanitaria dell’A.S.L. può sottoporre il richiedente a visita
diretta o può invitare l'A.S.L. a sottoporre il richiedente ad accertamenti
specialistici.
Una volta
terminata la procedura di accertamento sanitario, la Commissione medica A.S.L.
oppure la Commissione Medica di Verifica (nel caso in cui questa ultima abbia
effettuato la visita diretta) trasmette all'interessato, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, un'originale del verbale di visita.
Sul verbale
è indicata la percentuale di invalidità riconosciuta. Un acopia del verbale
viene contestualmente inviata all’Ufficio Provvidenze Economiche che avvia
l’istruttoria autonomamente.
I benefici
economici
Il verbale
sanitario attestante un grado di invalidità, cecità o sordomutismo civile che
dà diritto ad eventuali provvidenze economiche viene trasmesso oltre che all’interessato
anche all’Ufficio Provvidenze Economiche che è unico nella Provincia di Lecco
ed è sito a Lecco in Via Tubi.
Il verbale
di accertamento sanitario è però solo il presupposto giuridico, cioè condizione
necessaria, ma non sufficiente per la concessione delle provvidenze economiche.
Requisiti
comuni a tutte le provvidenze economiche sono la cittadinanza italiana o di un
paese dell’Unione Europea e la residenza nel territorio dell’ASL da parte del
titolare o del suo tutore.
Chi è
cittadino di un paese extra U.E. dev’essere in possesso almeno della carta di
soggiorno rilasciata dalla questura.
Dopo aver
accertato nei confronti dell'interessato l'esistenza delle altre condizioni
richieste dalla legge (eventuali incompatibilità, situazione reddituale ecc),
viene emanato il provvedimento di concessione e i dati necessari per la
liquidazione vengono trasmessi via web all’INPS, per l’erogazione dei benefici
economici, che decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di
presentazione di istanza alla ASL, oppure dalla data indicata dalla Commissione
sul verbale.
I Benefici
economici possono essere i seguenti:
1.
invalido
con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%: assegno
mensile;
2.
invalido
con totale e permanente inabilità lavorativa 100%: pensione di inabilità;
3.
invalido
con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità a
deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e invalido totale e
permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita: indennità di
accompagnamento e pensione;
4.
minore
con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età:
indennità di frequenza;
5.
cieco
con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale
correzione: indennità speciale e pensione;
6.
cieco
assoluto: indennità di accompagnamento e pensione;
7.
sordomuto:
indennità di comunicazione e pensione;
8.
invalido
ultrasessantacinquenne con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente
di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita: indennità di accompagnamento.
Cosa fare in
caso di decesso del/della beneficiario/a
Nel caso in
cui il/la beneficiario/a stia già riscuotendo regolarmente il beneficio
economico occorre trasmettere all’INPS – ente erogatore – un certificato di
morte per interrompere l’erogazione e per evitare di dover restituire somme
indebite.
Copia del
certificato va poi trasmessa per conoscenza anche all’Ufficio Provvidenze
Economiche.
Nel caso in
cui il/la beneficiario/a non abbia ancora riscosso nulla, per la liquidazione è
necessario, ai sensi di legge, che gli eredi presentino domanda di liquidazione
dei ratei maturati e non riscossi, compilando l’apposito modulo sul quale va
applicata la marca da bollo da 11 euro.
I ricorsi
A decorrere
dal 01/01/2005 in caso di diniego alla concessione delle prestazioni
economiche, il cittadino può ricorrere contro la determina del Direttore
Generale presentando ricorso al Giudice Ordinario, ai sensi della L. 326 del
24/11/2003.
L’UFFICIO PROVVIDENZE ECONOMICHE SI
TROVA A:
LECCO IN VIA TUBI, 43 (EX PADIGLIONE
GAZZANIGA)
È APERTO AL PUBBLICO NEI SEGUENTI
GIORNI:
martedì e giovedì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e dalle ore 15, 00 alle ore 16,00
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