ESENZIONI DAL TICKET un diritto degli assistiti
La spesa che i servizi sanitari
devono sostenere per garantire le prestazioni richieste dai cittadini è molto
alta. Dunque, questi ultimi sono chiamati a partecipare attivamente alla spesa
sanitaria, che comprende il costo dei farmaci, delle prestazioni non urgenti al
Pronto soccorso e di visite o esami specialistici. In tutti questi casi, il
contributo alla spesa sanitaria avviene attraverso il pagamento del ticket. Se
però il cittadino rientra in particolari categorie, gli viene riconosciuta
l’esenzione dal ticket.
FARMACI
Per quanto riguarda i farmaci,
al momento dell’acquisto viene richiesto il pagamento di un ticket di 2 euro
per ogni confezione, fino ad un massimo di 4 euro per ricetta.
Pagano 1 euro a confezione, con
un massimo di 3 euro per ricetta gli invalidi civili e del lavoro con
percentuale d’invalidità superiore ai 2/3.
L’esenzione dal ticket sui
farmaci viene rilasciata dall’ASL e vale principalmente per:
*
i pazienti affetti da malattie rare e da patologie
croniche per i farmaci correlati alla patologia (per il rilascio richiesta
documentazione rilasciata da UN MEDICO SPECIALISTA);
*
gli invalidi di guerra titolari di pensione
vitalizia; gli invalidi per servizio e per lavoro; gli invalidi civili al 100%;
gli invalidi civili con meno di 18 anni con indennità di frequenza;
*
le persone danneggiate da
vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati,
limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla
legge n. 210/1992;
*
le vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata e i loro familiari;
*
i ciechi e i sordomuti;
*
i pazienti sottoposti a terapia del
dolore (a cui si possono prescrivere in un’unica ricetta le confezioni per una
terapia massima di 30 giorni);
*
i soggetti rientranti nell'accordo tra
Regione Lombardia e Ministero della Giustizia (per es. i detenuti);
*
gli ex deportati da campi di sterminio
titolari di pensione vitalizia;
*
gli infortunati sul lavoro per il periodo
dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse, purché indicato sulla
ricetta;
*
i titolari di pensione sociale;
*
i titolari di pensione al minimo con più di 60
anni, e familiari a carico, con reddito complessivo inferiore a 8263,31 euro,
innalzato a 11362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,45 euro
per ogni figlio a carico;
*
i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei
Centri per l’impiego e i familiari a carico;
*
i lavoratori in mobilità e quelli in cassa
integrazione straordinaria e i familiari a carico;
*
i trapiantati d'organo con reddito complessivo del
nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a
46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nuleo familiare; i
pazienti affetti dalle patologie croniche individuate dai decreti del Ministero
della Sanità n° 329/1999 e 296/2001 con reddito complessivo del nucleo
familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a 46.600
euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare;
*
i pazienti affetti da malattie rare, individuate
dal decreto del Ministero della Sanità n° 279/2001 con reddito complessivo del
nucleo familiare anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a €
46.600, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare.
PRONTO SOCCORSO
Le cure prestate dagli operatori del Pronto soccorso sono gratuite per
tutte le situazioni di emergenza. Se il medico del Pronto soccorso valuta il
caso non urgente, occorre pagare il ticket: 35 euro per la sola visita
specialistica; 50 euro se il paziente viene sottoposto ad altre prestazioni
diagnostico-terapeutiche.
Sono esentati dal pagamento del ticket:
§
i bambini di età inferiore a 6 anni;
§
gli anziani oltre i 65 anni;
§
tutte le prestazioni seguite da ricovero;
§
le prestazioni
in seguito a infortunio sul lavoro agli assicurati INAIL;
§
le prestazioni effettuate su richiesta degli organi
di Pubblica Sicurezza o della Polizia Giudiziaria.
PRESTAZIONI AMBULATORIALISPECIALISTICHE
Prima di effettuare una visita o un esame di tipo specialistico
prescritti dal medico di famiglia, è necessario pagare il ticket. L’importo
massimo per ricetta è fissato a 46 euro.
L’esenzione dal ticket è prevista per:
ü
i cittadini con meno di 6 o più di 65 anni, se
appartengono ad un nucleo familiare con reddito lordo complessivo non superiore
a 36.151,98 euro nell’anno precedente;
ü
i titolari di pensioni sociali e i familiari a
carico;
ü
i disoccupati o i lavoratori in mobilità e i
familiari a carico, i titolari di pensioni al minimo con più di 60 anni e i
familiari a carico: in entrambi i casi devono appartenere a un nucleo familiare
con reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro nell’anno precedente, a
11.362,05 euro se il coniuge è a carico, incrementato di 516,45 euro per ogni
figlio a carico.
Tali condizioni sono autocertificate dal cittadino sulla ricetta.
Pertanto è necessario che i cittadini interessati verifichino con attenzione i
requisiti di status e di reddito per non incorrere a seguito di controlli
nell’applicazione della normativa sulle autocertificazioni in caso di
dichiarazione non veritiera.
v
gli invalidi civili con percentuale d’invalidità
superiore ai 2/3 o con assegno di accompagnamento;
v
i ciechi e i sordomuti;
v
gli infortunati sul lavoro e gli affetti da
malattie professionali per le prestazioni correlate
v
le categorie dalla I alla V degli invalidi di
guerra o per servizio e gli invalidi per lavoro con invalidità superiore a 2/3;
le categorie dalla VI all' VIII e gli invalidi per lavoro con invalidità
inferiore a 2/3 sono esenti solo per le prestazioni che riguardano la loro
patologia invalidante;
v
le categorie di cittadini esenti per patologia o
condizione individuate dai decreti del Ministero della Sanità n° 329/1999,
296/2001 e 279/2001.
Tali condizioni sono certificate dal medico prescrittore sulla ricetta.
E’ pertanto opportuno che il cittadino esibisca sempre al medico curante il
tesserino di esenzione.
Non devono inoltre effettuare il pagamento del ticket i pazienti che si
sottopongono ad alcune prestazioni per la diagnosi precoce dei tumori, come la
mammografia (ogni 2 anni per le donne tra i 45 e 69 anni), il pap-test (ogni 3
anni per le donne tra i 25 e 65 anni), la colonscopia (ogni 5 anni oltre i 45
anni) e per accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile.