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ven 3 dicembre 2010 |
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29 novembre 2010 Malattie rare |
MALATTIE RARE
Chi ha diritto Cittadini affetti da malattie rare specificamente individuate dal Decreto Ministeriale 279/01 possono acquisire il diritto alla esenzione dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie alla diagnosi e cura e al monitoraggio della patologia da cui sono affetti. Dove e come si richiede Il cittadino richiede il riconoscimento del diritto per questo tipo di esenzione alla propria ASL di residenza (Sede Distrettuale ASL - sportello di scelta e revoca -) presentando una specifica certificazione sanitaria, in cui è riportata la diagnosi di una delle patologie previste dalla normativa vigente. Il cartellino di esenzione è di colore rosa. Quali certificati sanitari sono idonei 1. Certificato sanitario di esenzione rilasciato da uno specialista che opera nello specifico “Presidio di Rete” cioè in una Struttura Sanitaria accreditata individuata dalla Regione tra quelle in possesso di documentata esperienza nella diagnosi e nella terapia di una o più malattie rare. L’elenco dei presidi di rete presenti sul territorio regionale e le patologie rare per le quali è stato autorizzato, predisposto dalla Regione viene da questa aggiornato periodicamente. Lo specialista che opera in tale Presidio di Rete è l’unico soggetto abilitato a certificare il diritto alla esenzione per malattia rara. 2. Eccezionalmente per le tre seguenti patologie Rare la certificazione sanitaria di esenzione può essere rilasciata anche dalle Strutture abilitate al rilascio delle certificazioni per patologie croniche (quindi: specialisti di struttura pubblica del SSN strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate): 1. ALTERAZIONI CONGENITE DEL FERRO - EMOCROMATOSI EREDITARIA
2. SPRUE CELIACA (MORBO CELIACO) 3. SINDROME DI DOWN Per quanto tempo è valida l’esenzione ottenuta
La validità dell’esenzione per tutte le malattie rare che danno diritto all’esenzione malattia rara è illimitata
A che cosa ha diritto il titolare della esenzione Prestazione Specialistica
Il titolare di esenzione per patologia rara ha diritto all’erogazione in esenzione di “tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale assicurate dal SSR efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia dalla quale è affetto e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.” Assistenza Farmaceutica
Ai pazienti affetti dalle malattie rare di cui al Decreto Ministeriale 18 maggio 2001, numero 279 possono essere forniti gratuitamente: - tutti i farmaci registrati sul territorio nazionale, di classe A (compresi quelli di fascia H) C specifici per la malattia rara in esenzione - i farmaci inseriti nell’elenco predisposto dalla CUF ai sensi della legge 648/96 - i farmaci registrati all’estero previsti dai protocolli clinici concordati dai presidi di rete con il centro interregionale di Riferimento (CIR). Allo scopo, il competente medico specialista del presidio di rete predisporrà il piano terapeutico attraverso la compilazione della scheda per le malattie rare per la prescrizione di farmaci. Il medico di medicina generale e/o pediatra di libera scelta, utilizzando i moduli del Sistema Sanitario Nazionale, prescriverà le terapie indicate, nelle quantità previste dalla normativa vigente (una o due prescrizioni per ricetta per un numero complessivo di pezzi non superiore a 3, secondo le raccomandazioni a loro fornite in materia di multiprescrizione) e indicando sulla ricetta il numero di esenzione relativo alla patologia rara (codice alfanumerico della patologia) e la barratura della lettera A . La prescrizione potrà essere fatta anche dal medico specialista del presidio di rete, purchè in possesso del ricettario del Sistema Sanitario Nazionale La fornitura dei farmaci avverrà: - Tramite il presidio di rete nel caso di somministrazione ambulatoriale dei prodotti, in caso di farmaci H e farmaci compresi nell'elenco CUF istituito ai sensi della legge 648/96. - Tramite la ASL di appartenenza del paziente nel caso di farmaci necessari al trattamento dei pazienti inseriti nei programmi di assistenza domiciliare e nel caso di farmaci di fascia H, non registrati in Italia e/o compresi nell’elenco CUF istituito ai sensi della legge 648/96 per le terapie domiciliari.
Per tutti gli eventuali chiarimenti ed ulteriori delucidazioni è possibile rivolgersi a :
Direzione distrettuali:
Distretto di Bellano: 0341/822112;
Distretto di Lecco: 0341/485439; Distretto di Merate: 039/5916406. Referente medico:
Servizio Assistenza Sanitaria Primaria: 0341/482212; Referente farmacista:
Servizio Assistenza Farmaceutica: 0341/482217 · Merate: Martedi’ dalle ore 09,00 alle ore 12,00 (presso la Direzione del Distretto,
Via San Vincenzo, 6);
· Bellano: Mercoledi’ dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00
(presso la Direzione del Distretto, Via Papa Giovanni XXIII).
I cittadini interessati (si ricorda infatti che la dichiarazione di volontà è una possibilità e non un obbligo) possono recarsi presso le postazioni sopraindicate muniti di un documento d’identità valido e del codice fiscale.
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